Tutela di falco e falconiere

No. mi spiace (anzi son contento) ma non è così, almeno in termini penali. Ma credimi è veramente vasta la materia!!!

Allora cominciamo col dire, che la causa di forza maggiore esclude il reato.... ma và  comprovata.
E io non vorrei essere in quel cacciatore che si trova in una situazione simile!!!

Il fatto poi che a te vada bene così, vuol dire che non sporgerai querela allmeno per l'art. 638 c.p. Il chè non instaurerà  il procedimento penale. (attenzione tra procedimento e condanna c'è una bella differenza). In questo caso nessuno nemmeno le FF. dell'ordine possono perseguire in autonomia quell'articolo.

Lo sparo poi è sempre un atto volontario o se accidentale d'omissione (salvo causa di forza maggiore).

Esiste poi oltre al dolo la colpa. In termini legali la colpa non è la responsabilità . E' al contrario del dolo (volontà  che quell'evento accada) un comportamento d'imperizia o d'omissione per cui anche se non si voleva che l'evento in se accadesse... per il comportamento omissivo o per imperizia messa in atto dal reo, questo comunque si è manifestato producendo un danno.

Il comportamento colposo nel caso dei due articoli è applicabile. Per tanto anche se non volevo ucciderti il falco, per la mia omissione o imperizia è successo e inquanto questo sono imputabile.

Il principio poi del "dolo eventuale" (quello descritto in precedenza) quello cioè che se so benissimo che un dato comportamento puo o no causare danno (benchè io non voglia causarlo) ma lo applico ugualmente E' DOLO (ben piö grave della colpa).

Tu spari senza avvederti che dietro o in traiettoria sta sopraggiungendo il vecchietto in bicicletta... pensi che basti dire che in quel momento il disgraziato si sia trovato sulla linea di tiro... pensi posta bastare una situazione simile per evitarti guai...???? sempre che il vecchietto lo voglia visto che gli hai preso solo la ruota! :wink: :wink:
 
Credo poi, che Giovanni si riferisse ad un discorso assicurativo, atto ad ottenere un rimborso.
Del tipo quel che è basta che sia! (risarcimento).

Io intendo rispondere a chi vuol sapere nel caso cosa fare si abbia volontà  di punire penalmente e cercare di ottenere il massimo del risarcimento.... non solo per il valore del FALCO in se.
Ma per tutto il tempo che gli si è dedicato e per il danno morale causato. Il tutto tradotto in euro.
 
Certo che le due situazioni sono completamente diverse e per quanto mi riguarda nel secondo caso personalmente farei in modo di ottenere piu che il risarcimento la punizione del fuciliere :wink:
 
Ad un mio, hanno ammazzato il pellegrino, con un colpo di fucile, il mio amico è stato risarcito di 4000 euro.
lo stronzo si è cagato addosso
 
Un saluto a te imonedas.... e un grazie perchè mi permetti la discussione!!

Certo che sono diverse.... Diverse nel bene tutelato; nell'evento e nella norma prevista.
Ma la dinamica è del tutto simile e la giustificazione identica (almeno in sostanza)

Resta il fatto che sia in un caso che nell'altro sono perseguibili! nel nostro caso con il 638 c.p. (c.p. = Codice Penale).

La perseguibilità  poi non è da sottovalutare rispetto alla condanna! Certo una condanna ci soddisferebbe a dovere (anche se non ci ripaga dell'amico/a perso).....ma la perseguibilità  è una forte leva del "Cerchiamo di aggiustare le cose"!!!

Immagina che ad una fine di un percorso giuridico.... il minchione... se ne esca dal giudice di pace con una assoluzione piena (??? non lo credo ???) e con la banda del paese che lo aspetta con sindaco e chiavi della città ! o magari ancor prima in sede di indagini preliminari (??? improbabile???)

Cosa ha patito? niente dirai..... SBAGLIATO. Anni di notifiche e tempo perso dietro l'iter; un precedente se non penale di polizia, che difficilmente riuscirà  a togliere... un conto legale (avvocato), che da solo vale 10 falchi!!! e questo nella migliore delle ipotesi. Resta se non altro l'alta probabilità  che il minchione, alla vista di un altro falco, al posto di prendere la mira se la dia a gambe levate il piö lontano possibile, perchè il suo credito non reggerà  una seconda volta.

In un gran parlare di arte nobile, etica e filosofia, è sconcertante come alla fine non ci si voglia imbarcare in tali azioni legislative (che volendo a noi nulla costano in termini economici).

Come conveniamo il pirla di turno al 98% ha preso la mira e ci ha seccato il falco... l'1% lo ha fatto con un comportamento colposo.... e l'altro 1% è dovuto alla volontà  di Dio!
Chi ha preso la mira, pero continuerà  a prendere la mira... e cosa ci si aspetta che ci dica e riferisc a chi di dovere, che lo ha fatto apposta???? Facciamogliela passare la voglia di ripetersi!!!
TOGLIAMO DI MEZZO QUESTA GENTE! Io, e spero mai, sempre pronto a darvi una mano!
Antonio.
 
Scusate se mi intrometto, non ho letto tutte le mail perchè ho poco tempo, ma vi dico semplicemente le mie esperienze personali relative all'abbattimento di falchi da falconeria ed ognuno ne tragga cio che vuole.
Ho vissuto 5 episodi personalmentente:
1 - pellegrina che segue alla coda fagiano maschio, due fucilate da un gelso, dietro al quale vediamo un cacciatore che era nascosto. Non colpisce nè fagiano, nè falco. Il falconiere corre verso il cacciatore e lo malmena abbastanza duramente. Per fortuna il cacciatore non ricorre alle forze dell'ordine, altrimenti per lui non ci sarebbe stata nessuna imputazione (non avendo abbattutto nulla) mentre per il falconiere l'accusa sarebbe stata di aggressione e come minimo avrebbe avuto una sospiensione del porto d'armi e avrebbe dovuto pagare danni morali e fisici al caccaitore.
2 - Uccisone di un falco sacro posato su un albero da parte di due cacciatori (marito e moglie) che erano poi fuggiti a bordo di un auto. Non sono stati mai identificati. Nessun colpevole, nessun rimborso.
3 - Uccisone di falco sacro (il primo sacro nato in Italia nel 1992). Trovato un cacciatore a poche centinaia di metri, fa lo gnorri, anzi si dispiace per la bestia e va via, ma non ci convince. Presa targa e rintracciato dopo denuncia ai carabinieri, confessa. Il falco è di proprietà  e non selvatico, quindi niente furto ai danni dello stato, ma rimborso a privato per danni a proprietà . Niente maltrattamento nè altro, semplicemente rimborso. Paga la Federcaccia (alla quale era iscritto ed assicurato il cacciatore) dopo lunga trattativa e avvocato di mezzo. Il contenzioso non era sul motivo del risarcimento ( che la FIdC ha subito riconosciuto), ma sul prezzo. Alla fine viene stabilito un valore di compromesso e la FIdC paga (tanto...).
4 - Uccisione di astore su fagiano da cane di un cacciatore. Scuse del cacciatore e scambio di dati. Anche questo era iscritto alla FIdC. Richiesta danni e tempi lunghi di risposte. Alla fine si fa riferimento al caso del sacro precedente. Il falconiere (vista la causa precedente) sconsiglia a FIdC di andare in causa e FIdC concorda una patteggiamento. Discussione sul prezzo, poi il Falconiere minaccia di acquistare un astore di pari addestramento e valore venatorio all'estero, di farsi rilasciare fattura e di girarla per il rimborso a FIdC. Di fronte a questa eventualità  FIdC si decide a pagare (caro...), dopo sei mesi dalla prima richiesta di rimborso.
5 - Pellegrino maschio preda piccione dentro l'aia di una cascina. All'arrivo il falconiere trova un contadino e a terra davanti a lui, morto, il falco con il piccione sotto. L'anziano contadino dice di aver sparato dalla finestra al falco!!! Non ha neppure il porto d'armi. Animata discussione e minaccia di denuncia ai Carabinieri. Il contadino decide di pagare in contanti. Considerata la situazione, la disperazione e l'età  del contadino, si richiede il prezzo del falco giovane... pagato in contanti.
Ho vissuto questi fatti in prima persona, con falchi miei o di amici con cui stavo volando.
Il mio consiglio è quello di non agitarsi MAI e di cercare di farsi dare i dati dal cacciatore, spiegandogli che non rischia niente di penale perchè il falco non è selvatico e paga l'assicurazione. In questo modo di solito si riesce ad avere almeno un rimborso, facendo casino si rischia di farsi sfuggire di mano la situazione, non si becca neanche una lira e si va incontro a denunce.
Se il cacciatore non si rende disponibile o scappa, cercate di prendere la targa, cercate dei testimoni, andate dai Caramba del posto, denunciate il dolo e fate convocare in caserma il cacciatore. Funziona.
La calma è la virtö dei forti... :wink: :wink: :wink:
Salutoni.
Amedeo.
 
Amedeo
era quello che ho cercato da tempo, invano, di far capire al grande pubblico !!
i falchi da falconeria NON rientrano nelle speci particolarmente protette in quanto NON selvatici quindi lo "sparatore" rischia poco ecc ecc ecc quindi è bene che sappia che con poco e con saggezza tutto si puo risolvere accontentando tutti !!

Riguardo al discorso FIdC, non credo che federcaccia si metta di traverso in contenziosi ecc ecc ma è la compagnia assicurativa cui FIdC si è appoggiata (come del resto anche le altre compagnie assicurative di altre associazioni veneatorie)

anche io ho avuto modo di assistere a fatti simili (non rapaci miei, per fortuna) e l'assicurazione del cacciatore (in generale) ha poi pagato il danno,..ovviamente con la stessa "trafila burocratica" che cottraddistingue qualsiasi compagnia assicurativa quando deve pagare un danno a terzi..ovvero, cercano e fanno di tutto per non pagare e/o pagare il meno possibile !! ma si sa, in questi casi, chi l'ha piö lungo se lo tira !!! :wink: :D
 
informazioni interessanti, xchè trovandomi a volare sempre in zone a rischio almeno so che l'importante è stare calmi, e cercare di arrivare al patteggiamento, pero la vendetta è mia e alla prima occasione lo sparatore pagherà  o se pagherà .
buon volo
 
FIdC non ha fatto nessuna difficoltà  all'epoca. Anzi non era neppure stata contattata perchè ci si era direttamente rivolti alla compagnia assicuratrice che in quel momento aveva il contratto con FIdC.
Per entrare ancora un po' nei dettagli diro che per fare la valutazione del danno l'assicurazione aveva richiesto la copia del CITES, una dichiarazioone di un veterinario che attestasse la morte del rapace per la causa citata e voleva avere a disposizione (congelato) il cadavere per una eventuale perizia di parte. Oltre naturalmente a tutti i dati relativi al falconiere ed al cacciatore. Nel caso del cane omicida, vollero anche i dati di proprietà  del cane (in quel caso pedigree).
Saluti.
Amedeo.

toscano1 ha scritto:
Amedeo
era quello che ho cercato da tempo, invano, di far capire al grande pubblico !!
i falchi da falconeria NON rientrano nelle speci particolarmente protette in quanto NON selvatici quindi lo "sparatore" rischia poco ecc ecc ecc quindi è bene che sappia che con poco e con saggezza tutto si puo risolvere accontentando tutti !!

Riguardo al discorso FIdC, non credo che federcaccia si metta di traverso in contenziosi ecc ecc ma è la compagnia assicurativa cui FIdC si è appoggiata (come del resto anche le altre compagnie assicurative di altre associazioni veneatorie)

anche io ho avuto modo di assistere a fatti simili (non rapaci miei, per fortuna) e l'assicurazione del cacciatore (in generale) ha poi pagato il danno,..ovviamente con la stessa "trafila burocratica" che cottraddistingue qualsiasi compagnia assicurativa quando deve pagare un danno a terzi..ovvero, cercano e fanno di tutto per non pagare e/o pagare il meno possibile !! ma si sa, in questi casi, chi l'ha piö lungo se lo tira !!! :wink: :D
 
Grazie ad Amedeo, per gli esempi di esperienze vissute (realmente), anche se quelle ipotizzate possono essere altrettanto d'aiuto. Quindi chi piö ne ha ne metta!!

Resto sempre a disposizione anche per le modalità  operative....a chi (e mi tocco) ne farà  richiesta.

L'esempio n. 1 di amedeo non fà  una grinza!!! i reati in questo caso andrebbero dalla percossa alla lesione... e per il falconiere l'ipotesi finale è probabile, essendo reati contro la persona, per cui il questore puo ricusare il porto d'armi.
L'esempio n. 2 si commenta da sè. Anche se piö di prima occorrebbe querelare (ignoti)!
Lesempio n. 3, mi incuriosisce (legalmente) alquanto. Meriterebbe tutto l'approfondimento possibile!
L'esempio n. 4 è un reale incidente che non puo avere risvolti PENALI, ripeto penali... per il proprietario del cane... a meno che questi non abbia incitato l'animale all'uccisione e o non abbia dovutamente cercato che l'evento non si realizzasse, omettendo un pronto intervento. Se tutto è avvenuto fuori dalla portata del cacciatore questo non ha responsabilità  penale.
Lesempio n. 5 per l'articolo 638 c.p. potrebbe rientrare nello stato di necessità , visto che l'uomo sta tentando di difendere un suo bene, ma il suo agire sfocia nella violazione di altri altri articoli penali.... ed il falconiere commette un infrazione a norma della 157/'92 almeno in teoria (art. 21 sub. e).

Detto cio preciso. l'articolo 638 c.p. prevede l'appartenenza dell'animale ad un proprietario (comprovata). come dice Giovanni non ce ne puo frega de meno... se si tratta di falco selvatico, nel C.I.T.E.S., protetto o non un falco.

La querela è una forma di denuncia che prevede la volontà  della parte lesa di agire penalmente. Senza tale volontà  per il codice penale... non se ne fà  niente!!!! Neanche il piö abile dei magistrati, o tutte le Forze di Polizia possono perseguire (per questo reato) senza questa "condizione di procedibilità ) Quindi ognuno di noi si determini come gli pare e nel libero arbitrio per questa tipologia di reato puo anche farla finire a tarallucci e vino. Chi di contro, vuole procedere sappia che SI PUO'.

Sul non gli facciano ben poco.... questione bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Senza nulla fare sicuramente vuoto! Io personalmente con una denuncia sulle spalle... spese legali e processuali da pagare, che si impennano ogni giorno che passa, la probabilità  di dover sborsare molto piö di quanto sborsi l'assicurazione (ammesso che l'abbia) e di non cacciare per diverso tempo o mai piö con la probabilità  di perdere la mie armi.... beh non dormirei tranquillo!!! anzi farei in modo di chiudere la faccenda nel migliore dei modi....

Concludo dicendo, che le querele (almeno in questo caso) si possono ritirare.... in ogni momento fino al processo e che si ha tutto il tempo (3 mesi) per decidere se farla o meno.

Per tutto il resto come diceva quel gran filosofo di Toto...ARRANGIATEVI! :lol: :lol: :lol:
Antonio.
 
Ciao Nikslem,
per quanto riguardo l'esempio 3: siamo andati dai Carabinieri del paese piö vicino, che in 15 minuti dopo la nostra descrizione e targa dell'auto hanno rintracciato il tipo. Lo hanno convocato e dopo una mezz'oretta, appena arrivato in caserma ha subito detto che era stato lui e che non lo aveva ammesso davanti a noi perchè temeva lo menassimo.
Davanti ai Carabinieri abbiamo concordato per fare le pratiche assicurative del caso e tutto è finito lì. Poi l'assicurazione non voleva sborsare la cifra e allora siamo andati in causa con l'assicurazione. Io ho scritto "la FIdC paga etc", ma intendevo l'assicurazione della FIdC...
Invece il pellegrino prese un colombo torraiolo, quindi il codice civile non ci entrava perchè il piccione non era di proprietà  del contadino, ma dello Stato. Per quanto riguarda la 157/92 (art 21) quando il mioamico è arrivato, dopo lo sparo, sia il falco che il piccione erano abbastanza mal conci (gli ha sparato da 6-7 metri ed ha colpito entrambi...) e non credo che sarebbe stato dimostrabile che il falco avesse ucciso il piccione. In teoria, prima della fucilata, il piccione avrebbe potuto essere ancora vivo ed avremmo potuto liberarlo, venendo meno, quindi, al dolo compiuto dal nostro animale.
Comunque al contadino (che aveva sparato da dentro casa e senza porto d'armi...) non è neppure venuto in mente di appellarsi al codice civile o alla 157/92... !!! :wink: :wink: :wink:
Saluti.


NIKSLEM ha scritto:
Grazie ad Amedeo, per gli esempi di esperienze vissute (realmente), anche se quelle ipotizzate possono essere altrettanto d'aiuto. Quindi chi piö ne ha ne metta!!

Resto sempre a disposizione anche per le modalità  operative....a chi (e mi tocco) ne farà  richiesta.

L'esempio n. 1 di amedeo non fà  una grinza!!! i reati in questo caso andrebbero dalla percossa alla lesione... e per il falconiere l'ipotesi finale è probabile, essendo reati contro la persona, per cui il questore puo ricusare il porto d'armi.
L'esempio n. 2 si commenta da sè. Anche se piö di prima occorrebbe querelare (ignoti)!
Lesempio n. 3, mi incuriosisce (legalmente) alquanto. Meriterebbe tutto l'approfondimento possibile!
L'esempio n. 4 è un reale incidente che non puo avere risvolti PENALI, ripeto penali... per il proprietario del cane... a meno che questi non abbia incitato l'animale all'uccisione e o non abbia dovutamente cercato che l'evento non si realizzasse, omettendo un pronto intervento. Se tutto è avvenuto fuori dalla portata del cacciatore questo non ha responsabilità  penale.
Lesempio n. 5 per l'articolo 638 c.p. potrebbe rientrare nello stato di necessità , visto che l'uomo sta tentando di difendere un suo bene, ma il suo agire sfocia nella violazione di altri altri articoli penali.... ed il falconiere commette un infrazione a norma della 157/'92 almeno in teoria (art. 21 sub. e).

Detto cio preciso. l'articolo 638 c.p. prevede l'appartenenza dell'animale ad un proprietario (comprovata). come dice Giovanni non ce ne puo frega de meno... se si tratta di falco selvatico, nel C.I.T.E.S., protetto o non un falco.

La querela è una forma di denuncia che prevede la volontà  della parte lesa di agire penalmente. Senza tale volontà  per il codice penale... non se ne fà  niente!!!! Neanche il piö abile dei magistrati, o tutte le Forze di Polizia possono perseguire (per questo reato) senza questa "condizione di procedibilità ) Quindi ognuno di noi si determini come gli pare e nel libero arbitrio per questa tipologia di reato puo anche farla finire a tarallucci e vino. Chi di contro, vuole procedere sappia che SI PUO'.

Sul non gli facciano ben poco.... questione bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Senza nulla fare sicuramente vuoto! Io personalmente con una denuncia sulle spalle... spese legali e processuali da pagare, che si impennano ogni giorno che passa, la probabilità  di dover sborsare molto piö di quanto sborsi l'assicurazione (ammesso che l'abbia) e di non cacciare per diverso tempo o mai piö con la probabilità  di perdere la mie armi.... beh non dormirei tranquillo!!! anzi farei in modo di chiudere la faccenda nel migliore dei modi....

Concludo dicendo, che le querele (almeno in questo caso) si possono ritirare.... in ogni momento fino al processo e che si ha tutto il tempo (3 mesi) per decidere se farla o meno.

Per tutto il resto come diceva quel gran filosofo di Toto...ARRANGIATEVI! :lol: :lol: :lol:
Antonio.
 
Perfetto, allora il contadino non aveva nessuna NECESSITA' di sparare al tuo falco...
Men che meno al piccione (patrimonio indisponibile dello stato) gli è convenuto non appellarsi a niente.
Ha commesso molto di piö dell'art.638.... un bel casino sarebbe stato per lui.
il 638, sarebbe stato applicabile, anche nel caso che il falco fosse rimasto vivo, ma non piö utilizzabile.....
Per la 157/'92 art. 21 sub e. il divieto è (a differenza del sub i. .... cacciare SPARANDO da veicoli ecc...) per l'azione di caccia (intesa nella sua interezza) nei pressi di aie, corti edifici rurali ecc.... Quindi cacciatore e mezzo non dovevano trovarsi li.... indipendentemente se il falco aveva predato o meno!

In realtà  chiedendo l'intervento dei Carabinieri, tu hai innescato quel processo sancito dal codice, che prevede che la P.G. (Polizia Giudiziaria), anche in mancanza di una condizione di procedibilità  (querela), che puo sempre intervenire (nei tre mesi dati dalla legge) deve compiere tutti gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova e all'identificazione del reo.
Ecco perchè con il numero di targa hanno fatto quell'accertamento (trovare il responsabile). Diversamente se non vi fossero stati reati perseguibili, stai tranquillo non avrebbero assolutamente compiuto quel tipo di accertamento e non avrebbero invitato in Caserma il soggetto.
Che abbia ammesso il fatto davanti ai Carabinieri.... non sarebbe valso a niente... ma questo è un altro discorso tecnico, che mi riservo di spiegare in caso ce ne sarà  bisogno.
In ultimo è anche compito della Polizia Giudiziaria, cercare, per i reati a querela, di vedere se vi è margine di riconciliazione. Ecco perchè hanno assistito alla vostra riconciliazione, senza intervenire anzi forse agevolandola. Del resto nulla avrebbero potuto fare (ripeto) senza la tua volontà  di sporgere denuncia per quel fatto, rimanendo comunque, per nulla inalterata per voi, la possibilità  di farla in seguito entro i tre mesi.
Antonio.
 
Sino ad ora, ho voluto prendere in considerazione articoli che sono perfettamente applicabili algi episodi in questione.

Tralasciando quelli che in teoria possono essere applicati......

Nel cercare comunque di esprimere un punto di vista, del tutto personale, ma riferito ad articoli di legge... che possano essere il piö esaustivi, in questo argomento.....chiedo a Giovanni, (un saluto innanzi tutto) su quali episodi ha potuto determinare e/o ha assistito che hanno sancito la "qualità  giuridica" di un falco addestrato per la caccia (e non), quale animale non particolarmente protetto, come al contrario dovrebbe essere, inquanto rapace?

Naturalmente chiedo il parere, anche quello di altri, su questo punto di vista!
 
Ritengo che in determinate circostanze, la tutela (quella prevista dalla 157/'92) inquanto rapaci si possa applicare ad eccezione delle specie:

Harris;
Girfalco;
Ibridi in generale;
Gheppio Americano.
 
Ciao Nikslem,
se ho ben capito chiedi i riferimenti legali secondo i quali uccidendo il falco di un falconiere non si incorre nelle stesse sanzioni di una eventuale uccisione di un falco selvatico protetto dalla legislazione corrente (157/92 etc etc).
Io credo che la definizione di "fauna selvatica" sia molto ben espressa da varie leggi e regolamenti riguardanti le specie animali. La 157/92 dice all'art.2 comma 1:
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà  nel territorio nazionale.
Credo che si debba interpretare piö correttamente così:
"1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà  nel territorio nazionale, dei quali esistono popolazioni viventi.
La 157/92 ha l'intento di proteggere gli animali nati e vissuti in natura e non quelli riprodotti in cattività  (piö approfonditamente gestiti dalla 53/93 e dalla CITES). Il termine "temporaneamente" non intende per esempio un falco nato in cattività  mentre vola libero, ma si riferisce alla fauna migratoria che si trova "temporaneamente" sul nostro territorio nazionale durante il transito.
Altrimenti l'art. 21 lettere "o" e "bb" metterebbe tutto a tacere!
Per cui un falco nato in cattività  non credo possa essere ritenuto "fauna selvatica" e quindi "proprietà  indisponibile dello Stato" (art. 1, comma 1).
Per quanto riguara la 157/92 il riferimento è alla fauna selvatica libera sul territorio nazionale... per cui credo che per l'elenco dei falchi che citi (Harris', Gyr etc...) non si ponga il problema in quanto rapaci non autoctoni. Il problema è che qualsiasi animale (autoctono o meno) non sia "fauna selvatica" secondo l'art 2 comma 1 della 157/92 non è sottomesso alla normativa di protezione in quanto di proprietà  di privati e non dello Stato. Per cui se per esempio se fugge un orso bruno nato in uno zoo e lo uccido, pago allo Stato o all'ente competente il valore dell'orso, ma non vado in galera perchè quell'orso non era "fauna selvatica" e quindi non rientra nella 157/92.
Chiedevi questo o non ho capito la domanda?
Saluti.
Amedeo.
 
Saluti Amedeo e grazie. Grazie soprattutto di aver citato i commi dell'art. 1 della legge 157.

Citati poi in quel modo, sono esaustivi e mi permettono di non ripetere concetti da te già  egregiamente enunciati.

Il falco da caccia, da falconeria o del falconiere, come dir si voglia è lgalmente riconosciuto come animale "amansuefatto" (art. 925 codice civile) cioè quegli animali (specie) che pur vivendo normalmente allo stato selvatico, sono stati dall'uomo amansuiti.

Questa categoria di animali, è equiparata agli animali domestici, per tanto non ascrivibile alla fauna selvatica (Hanno perfettamente ragione Giovanni ed atri, che in questi termini si sono espressi).

ma come ripeto ritengo che in linea di principio, possano godere IN DETERMINATI CASI, "dell'ombrello" offerto dalla 157. Per ora, e me ne scuso non ho sufficiente tempo, ma mi riprometto di esprimere il mio punto di vista (passibile di correzione) sull'argomento.
Antonio.
 
scusate se intervengo
volevo chiedere se un cacciatore abbatte un rapace libero rischia la licenza di caccia?
se si non credete che l'abbatimento di un rapace da falconeria meriterebbe lo stesso trattamento?
forse con l'aggravante che il cacciatore oltre a non riconoscere il volatile non si è accorto dei geti o del campanello?
il fatto che se non certi non bisognerebbe sparare!
punire questo comportamento piu severamente farebbe diminuire gli incidenti?non solo coi falchi!
 
Abbattere un Rapace (Accipitriforme, falconiforme, Strigiforme) che vive allo stato libero o meglio come già  scritto da Amedeo che fa parte di popolazioni presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio dello stato, è azione che determna la sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia da 1 a 3 anni con esclusione definitiva dalla licenza per recidiva.
Questo anche in caso di sola cattura o detenzione. Questi animali rientrano nell'elenco delle specie a regime di protezione particolare determinato dall'art. 2 della L. 157/'92.
La egge in questo caso determina in via principale, la pena dell'arresto e dell'ammenda da un minimo ad un massimo.

I falchi detenuti ed addestrati per la caccia no. Come detto sono animali amansuiti, parificati agli animali domestici. Per tanto non rientrano in quell'elenco, se pur appartenenti a tali specie.

L'art. 2 della legge sulla caccia, ha previsto diverse categorie di animali. E' buono ricordare che tratta esclusivamente mammiferi ed uccelli, trattandosi di materia venatoria (..e solo mammiferi ed uccelli sono oggetto di caccia) rimandando ad altre e diverse leggi la salvaguardia di altre categorie (rettili, anfibi, pesci...ecc.).
Le categorie previste dall'art. 2 sono la categoria di protezione a regime speciale (a cui fanno parte i rapaci); una categoria potenziata (orsi, stambecchi ecc.) e una cateoria ordinaria che racchiude tutte quelle specie (mammiferi ed uccelli) non oggetto di caccia, a cui puo rientrare il falco da caccia, concorrendo a pieno e non escludendo il 638 c.p. di cui ho già  parlato.

Ora pero è si vero che la categoria a regime speciale, esclude animali domestici o amansuiti, ma non esclude quegli animali che pur nascendo in stato di cattività , riacquistino in un secondo momento la libertà . Pur chè come detto questi facciano parte di popolazione stabilmente o temporaneamente presente nello stato.

Non è certo il falcone che lascia il guanto del falconiere per cacciare, quello che acquista la libertà .
Ma ritengo possa considerarsi tale quello che fuggito (non mi lapidate sulle probabilità ) abbia acquistato in termini di tempo, la capacità  di sopravvivere in piena libertà , rientrando a pieno diritto nel ciclo biologico.

Non è solo un discorso teorico e sterile dal lato pratico e non deve essere visto solo dalla parte del falconiere, il quale magari non sa che farsene di queste considerazioni, rimanendo opportunamente orientato sulla considerazione dell'animale come amansuito, anche nel caso si sia dato alla fuga da tempo.

La materia deve essere vista da molteplici angolazioni. proviamo ad immaginare il soggetto, che a convenienza, abbia dichiarato che il pellegrino impagliato o ancora da approntare, sequestratogli , in origine era stato da lui abbattuto, con geti campanello ed anello. Chiaro appare il riferire tale condizione, nel tentativo (reale o meno) di vedersi "declassata" la violazione. Basterebbe tale attenuante (costuita o meno) per rappresentare una "via di fuga". Credo proprio di NO!
Oppure, il cacciatore, che abbatte il falco, addestrato si per la caccia, ma che originariamente era stato prelevato illegalmente dal falconiere. Credo che in questo caso sia applicabile il principio penale "che rubare la coso rubata, sia sempre furto).
Antonio.
 
Ciao Vitaliano,
per quanto riguarda le sanzioni relative all'abbattimento di fauna selvatica protetta, sono chiaramente descritte nella legge 157/92 art 30 e art 32.
Per quanto riguarda invece i falchi da falconeria invece vale soltanto il risarcimento del volatile, senza neppure una sanzione amministrativa per il cacciatore. Esattamente come quando si uccide la gallina del contadino... :cry: :cry: :cry:
Purtroppo la volontarietà  dell'atto doloso va dimostrata per cui qualunque cacciatore direbbe di essersi sbagliato e questo non comporta nessuna aggravante.
Anche nel caso in cui il cacciatore (pazzo) ammettesse di aver sparato intenzionalmente, la faccenda si farebbe lunga dovendo di fatto intentare una causa per maltrattamento animale, danno morale del proprietario etc etc
Cioè se va bene becchi la lira dopo anni... e a lui (quasi sicuramente incensurato, poichè detiene il porto d'armi) fanno praticamente niente.
Morale: meglio evitare zone popolate da schioppi, oppure poi non stupiamoci della presa per i fondelli.
Salutoni.
Amedeo.

vitaliano ha scritto:
scusate se intervengo
volevo chiedere se un cacciatore abbatte un rapace libero rischia la licenza di caccia?
se si non credete che l'abbatimento di un rapace da falconeria meriterebbe lo stesso trattamento?
forse con l'aggravante che il cacciatore oltre a non riconoscere il volatile non si è accorto dei geti o del campanello?
il fatto che se non certi non bisognerebbe sparare!
punire questo comportamento piu severamente farebbe diminuire gli incidenti?non solo coi falchi!
 
Bene io qui sin ora... ho sostenuto il contrario!

Il non applicare una legge non vuol dire che non sia applicabile. Chi crede che uccidere un falco da falconeria sia .... esente persin anco da una sanzione amministrativa.... Lo consiglio vivamente di restare alla larga dalle mie parti onde dover amaramente e a sue spese ricredersi.

Sostengo ed ho sestenuto, che le sanzioni e le imputazioni sono gravemente adeguate. Certo non ci dobbiao aspettare che venga condannato alla pena di Prometeo (ai falconieri cara).
Ma ripeto, le strade che non si vogliono percorrere non è che non esistano. Se ci aspettiamo che tutto vada da se.... o che qualcuno intervenga autonomamente a nostro favore... stiamo freschi.

Ripeto il costo per la parte lesa... equivale a zero!!! Il tempo gioca a sfavore del denunciato; e la probabilità  di ottenere un equo risarcimento..... notevole.

Resta poi del tutto personale il convincimento che i farabutti... devono essere messi fuori gioco.
 
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