licenza di caccia?

l'opzione B prevede richiesta preventiva alla provincia con l'individuazione del sito del capanno, nonchè le autorizzazioni necessarie ad erigerlo, tale opzione è limitata dal numero di cacciatori per ogni ATC in base a criteri specificati nella legge nazionale e in quella regionale.
buon volo
 
voglio anch'io intervenire per contribuire, anche da parte mia, a fare un po di chiarezza:

come è stato detto ci sono tre forme di caccia:
1)Zona Alpi
2)da appostamento fisso
3)tutte le altre forme di caccia ecc

premetto che di "Zona Alpi" non ne so molto, visto che in Toscana non c'è zona alpi o ritenuta tale, anche se so che va fatto richiesta e dato un piccolo esame o roba simile

l'opzione B, ovvero solo da appostamento fisso, puoi fare ESCLUSIVAMENTE quel tipo di caccia...qui in Toscana l'opzionista B puo avere innumerevoli appostamenti fissi in tutta la regione, hanno la prelazione rispetto agli altri qualora si libera un posto nella provincia e/o nel comune ecc

tutti gli altri, possono esercitare qualsiasi forma di caccia, dall'appostamento temporaneo alla stanziale, al cinghiale ecc; in Toscana è pure permesso che il cacciatore possa avere un solo appostamento fisso e non essere coadiuvante in altri (io ho un appostamento fisso dove caccio liberamente in ottobre); non sono considerati appostamenti fissi ai fini della opzione B gli appostamenti fissi al colombaccio, mentre gli appostamenti fissi agli acquatici sono considerati ai fini dell'opzione B

Riguardo il segnare la giornata sul tesserino:
in Toscana si puo andare a caccia tre giorni a settimana a scelta del cacciatore (escluso ovviamente i giorni di silenzio venatorio) con facoltà  di usufruire continuativamente delle giornate complessive spettanti in una stagione venatoria, solo da appostamento, dal 1° ottobre al 30 novembre ; quando andiamo a caccia dobbiamo segnare sul tesserino il giorno ed il mese e sulla casella del tipo di caccia praticato in quella giornata, ovvero, da appostamento temporaneo, da appostamento fisso, se in riserva, se fuori regione, se su teleprenotazione ecc ecc ecc
 
E'oggetto di diatriba dal tempo in cui feci il corso per la licenza... e figuratevi che anche in sede di esame per la licenza di caccia ho esposto questo quesito al responsabile dell' "ufficio caccia" (che non si chiama piö così, aprendo un piacevole dibattito.
Fatto salvo letteralmente "escluso dall'argomentazione", "non considerato". A detta di coloro che a maggior titolo di me hanno interpretato la legge, si sottintende che chi fa caccia col falco non rappresenti neanche potenzialmente un ipotetico cacciatore da capanno fisso.
All'atto pratico temo che, come molto spesso succede nelle legge italiane, ad un certo punto a qualcuno sia venuto in mente che con arco e falco puoi fare un tipo di caccia che non c'entra nè con la vagante nè con l'appostamento fisso, ma poi siano state omesse tutte le conseguenze che derivavano da questa eventualità  (vedi la marcatura sul cartellino).
Non a caso ho specificato che tutti noi, per prassi ed ovvietà ,segniamo ovviamente la caccia vagante...

AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA....
 
pandion
forse col falco tu fai la caccia da appostamento fisso con i richiami vivi? :eek:
dai su, siamo elastici di mente !! il falco e l'arco rientrano in "tutte le altre forme di caccia" , quindi oprzione C
 
toscano1 ha scritto:
voglio anch'io intervenire per contribuire, anche da parte mia, a fare un po di chiarezza:

come

Riguardo il segnare la giornata sul tesserino:
in Toscana si puo andare a caccia tre giorni a settimana a scelta del cacciatore (escluso ovviamente i giorni di silenzio venatorio) con facoltà  di usufruire continuativamente delle giornate complessive spettanti in una stagione venatoria, solo da appostamento, dal 1° ottobre al 30 novembre ; quando andiamo a caccia dobbiamo segnare sul tesserino il giorno ed il mese e sulla casella del tipo di caccia praticato in quella giornata, ovvero, da appostamento temporaneo, da appostamento fisso, se in riserva, se fuori regione, se su teleprenotazione ecc ecc ecc

ok :!:
dal 1 ottobre al 30 novembre puoi andare 3 volte a settimana in appostamento e 2 volte a settimana vagante a nobile stanziale od altro, a patto che le giornate eccedenti le 3 consentite, vengano recuperate in seguito. In sostanza se ci vai 5 volte la settimana per 2 mesi dal 1 dicembre in poi ti resta (a spanne ) 1 gg a settimana.
 
pandion ha scritto:
E'oggetto di diatriba dal tempo in cui feci il corso per la licenza... e figuratevi che anche in sede di esame per la licenza di caccia ho esposto questo quesito al responsabile dell' "ufficio caccia" (che non si chiama piö così, aprendo un piacevole dibattito.
Fatto salvo letteralmente "escluso dall'argomentazione", "non considerato". A detta di coloro che a maggior titolo di me hanno interpretato la legge, si sottintende che chi fa caccia col falco non rappresenti neanche potenzialmente un ipotetico cacciatore da capanno fisso.
All'atto pratico temo che, come molto spesso succede nelle legge italiane, ad un certo punto a qualcuno sia venuto in mente che con arco e falco puoi fare un tipo di caccia che non c'entra nè con la vagante nè con l'appostamento fisso, ma poi siano state omesse tutte le conseguenze che derivavano da questa eventualità  (vedi la marcatura sul cartellino).
Non a caso ho specificato che tutti noi, per prassi ed ovvietà ,segniamo ovviamente la caccia vagante...

AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA....

Nessuna diatriba... fare le leggi non è un giochino. La legge, qualsiasi legge, non puo tralasciare le definizioni legali di soggetti compresi nella legge stessa.
Mi spiego: se come dicono i tuoi mentori, il "fatto salvo" dell'art. 12 comma 5, significasse l'esclusione dell'arco e del falco da quell'articolo, come minimo, la stessa legge dovrebbe definire da qualche altra parte come utilizzarli e come marcare sul tesserino venatorio la caccia con quei due mezzi.
Poi c'è il significato delle due parole, che anche senza aver fatto il classico, basta andare su google e digitare "fatto salvo significato" ti dirà  come puo essere interpretato, da "tranne" a "fermo restando"... per cui da un opposto all'altro.
Ma nella legge, ripeto, viene interpretato come "compreso"...
Un miliardo di transazioni legali comincia con "fatto salvo quanto precedentemente concordato, o deciso, o trascritto o firmato etc etc..." è una formula nota e non interpretabile...
Prova una volta a non marcare la giornata mentre sei a caccia con il falco e se ti ferma un agente vedi un po' se non ti fa un verbalino... :wink: poi vai dal signore dell'uff caccia della tua provincia, tanto esperto di leggi, e vedi un po' se te lo fa levare... :wink:

PS: tanto per chiarire, nel 1992 quando è stata fatta la legge 157/92, c'ero anch'io e tanti altri "vecchi" presenti in questo forum, e come segretario nazionale della Federazione Italiana Falconieri, scrissi parecchie lettere a parecchi parlamentari a nome della FIF perchè sostenessero l'introduzione del falco nei mezzi di caccia (art.13 comma 2) dal quale era stato tolto grazie alla LIPU. Fu una lunga battaglia, vinta all'ultimo minuto e in quell'occasione l'art.12 comma 5 fu anch'esso ritoccato dandogli il senso che ho descritto sopra. Per cui, i signori dell''ufficio caccia della tua provincia... sono proprio fuori dal "senso" stesso della 157/92... in cio che riguarda il falco come mezzo di caccia. In quella legge si voleva dare all'arco e al falco gli stessi identici valori e parametri del fucile (comprese tasse da pagare, porto d'armi e tutto cio che ne consegue). Giusto o sbagliato che fosse, l'intendimento della legge era e rimane quello e come tale va rispettato. :wink:
 
già  il fatto di assoggettare la caccia col falco da vagante ad appostamento fisso è un assurdo legislativo, perchè di fatto, col falco ce l'hai sempre appresso, dal capanno non puoi uscire con l'arma carica per la cerca del selvatico, inoltre non si ha ausilio del cane ma di richiami in gabbia.
vuoi un consiglio? fa la licenza per un colpo, se non ti interessano le armi, in forma vagante e stai sereno
buon volo
 
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