Il punto di vista. Legge e futuro.

Bè...se ècosì tanti anni che pratichi, lo sai benissimo.......


comunque hai ragione, mai dire mai
 
Beh! purtroppo ho praticato.... e voglio ricominciare!!! in mezzo troppi anni di vita, lavoro e impegni che hanno richiesto di sacrificare questa passione, che pensa è nata da una foto vista in 5° elementare... sul libro di testo.

E ricominciare è il motivo per cui sono qui...

Ma per tornare in argomento.... una domanda:

Qualcuno di voi caccia sia in montagna che in pianura? ATC e Comparto Alpino intendo!
 
Vero!!!!
Ho avuto modo di vederlo dal vivo anni fa in Libano.... così come il levantino altro bell'animale.
 
Pero penso sia la prima volta che leggo toscano scrivere che la 157 è migliorabile!!!
non dovrei meravigliarmi perche essendo "nuovo" potrei essermi perso molto
volevo chiedere una cosa succede se si viola le regole della 157?
esempi caccia vicino a abitazione si lancia dalla macchina il falco o preda speci protette o caccia chiusa?
 
vitaliano ha scritto:
volevo chiedere una cosa succede se si viola le regole della 157?
esempi caccia vicino a abitazione si lancia dalla macchina il falco o preda speci protette o caccia chiusa?

vitaliano, se hai la costanza di leggere vedi quì sotto i divieti e le sanzioni, le lire convertile in euro:

Art. 21

Divieti (modificato dall'art. 11 bis, comma 1, lett. b del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività  sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; (1)

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità  militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività  venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in piö di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; [distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;](*)

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, [trasportare per vendere](*), acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);(*)

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità  previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.



(*) N.d.R.: Comma così modificato dal D.L. n. 251 del 16 agosto 2006. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243/2006, è stata resa nota la mancata conversione in legge del D.L. n. 251/2006. Le modifiche da questo apportate alla L. n. 157/1992 sono pertanto decadute.



Art. 30

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività  sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità  di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività  di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.



Art. 31

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



Art. 32

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità  amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà  notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale puo disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità  amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà  notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale puo valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
 
Avevo inviato ma .... se perso in caso mi scuso per la ripetitività !


Avresti risvolti penali e amministrativi (giustamente!!!)

Ma già  lo sai! complimenti per l'intelligente provocazione :wink:

Eccetto per il lancio del falco dalla macchina.... per il resto sono guai

Le leggi non sono fatte per essere (anche in via sperimentale) violate. Di norma una legge è fatta per salvaguardre un bene, regolare le attività  e tutte le implicazioni relative al bene da salvaguardare ed infine prevenire e sanzionare i comportamenti illeciti.

Detto questo l'efficacia di una legge, teoricamente, e data anche dalla previsione quanto piö ampia di regole e comportamenti relativi a tutta la materia trattata.
La capacità  poi di adattamento, revisione e flessibilità  nelle varie situazioni evolutive della materia stessa, ne determinano il grado di attualità .

Detto cio (demagogia), nello specifico credo che la 157/'92 sia una buona legge.... per la caccia con il fucile... nelle sue codificate forme!
Per la falconeria nulla di piö che una conferma della vecchia legge quadro.
Ma ha ragione Giovanni! Allora era grasso che colava.... in un periodo in cui i falconieri erano aditati come depredatori scellerati di nidi e bracconieri di rapaci..... Non si poteva pretendere di piö!
Ma sono passati quasi 20 ANNI!!!!
In questi 20 anni i cacciatori sono scesi da 1.500.000 circa a 750.000!!! un calo 50%!!! se la legge è stata fatta per salvaguardare la caccia in tutti i suoi risvolti... c'è da meditare!

Alle volte per mettere in evidenza delle disfunzioni (ed attirare l'attenzione su problematiche), non è necessario trasgredire; è sufficiente essere ortodossi... seguire le regole!!!

Provo a risponderti con il quesito.... tu cacci in comparto alpino o ATC?
 
Per conoscere l'esatto importo delle sanzioni amministrative da corrispondere in caso di violazione,
oltre alla conversione in euro suggerita da Giovanni, determinare la cifra, piö conveniente al trasgressore, tra quelle derivanti dal doppio del minimo edittale o un terzo del massimo. :p :p :p
Antonio.
 
non capisco la provocazione per la mia ignoranza in materia quindi di intelligente non ho proprio nulla
in questi casi posso solo avere un gudizio molto relativo!
ma lanciare il falco dalla macchina è consentito?
 
scusa vitaliano

ma non hai chiesto cosa si rischia a fare quello e quell'altro? :eek:
siccome l'argomento è lungo, ti ho inserito i vari articoli di legge a cui potrai attingere per avere le risposte ai tuoi quesiti...quale provocazione ?

nikslem

visto che abito in toscana, non caccio in comparto alpino, ed a dirti la verità  non me ne puo fregar de meno, non mi piace quel tipo di caccia e/o quel tipo di selvaggina di montagna..o allora, mi piace piö la macchia mediterranea con i suoi "cignali"!! :wink:

caccio in atc ed in mobilità  :wink:
 
nn c'è molto futuro alternativo alla caccia col falco, ci vuole la licenza purtroppo se vuoi star tranquillo, x modo di dire durante il periodo venatorio, che sarà  dura rispettare da queste parti visto che di appassionati ce ne sono decine e di sicuro a caccia trovi sempre qualcuno, anche del tuo falco x così dire, e quindi è necessario cercare soluzioni alternative. il patentino potrebbe essere una soluzione buona, se nn fossimo in italia, ma in un altro stato dove il senso civico e responsabile della legge porterebbe sicuramente dei vantagi, ma qui......già  me li vedo i falsari di patentini mentre cercano di venderli sotto banco......
buon volo
 
(BigHunter)Mentre tra i nostri ministri c'è chi sogna di cancellare per sempre l'esercizio della caccia con un colpo di spugna, in Francia, proprio in questi giorni, è stata data attuazione al decreto che istituisce il reato di ostruzionismo alla caccia. Da oggi i cacciatori francesi avranno una tutela in piö e potranno contare su multe severe inflitte a chi tenterà  di ostacolare i loro diritti. Il fatto è stato accolto con entusiasmo dai cacciatori francesi, prima di tutto perchè viene confermato il principio che in uno stato di diritto nessuno puo opporsi, ostacolandola, ad un'attività  lecita e tutelata dalla legge. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale francese del 6 giugno, inserisce il reato di ostruzionismo agli atti di caccia nella quinta classe di contravvenzioni (fino ai 1.500 euro).
 
La Grecia, dal punto di vista venatorio e non solo, si trova come l'Italia 40 anni fa. La caccia è molto piu libera, l'esercizio venatorio ben radicato nella popolazione rurale, la selvaggina piu abbondante, i verdi e gli ecologisti scarseggiano, la falconeria è vietata e i falconieri visti come predatori di nidi di rapaci (non a torto). Se ti incontrano i forestali e i guardiacaccia in azione con un rapace regolarmente inanellato e certificato e con licenza di caccia a seguito ammirano lo spettacolo, scattano qualche foto, ti fanno i complimenti e continuano alla ricerca di bracconieri veri. Morale della favola: forse si viveva meglio qualche decennio fa, oppure no?
 
Io confido nel futuro!!!!sapete cosa succedera'???? :eek: e qui altro che veggente sono :lol: :lol:
arrivera' un tempo in cui chi caccia col falco nn avra' bisogno di porto d'armi ma solo di licenza venatoria!!!!!c'e' da aspettare ma......se il buon giorno si vede dal mattino......e qui mi fermo perche' nn vojo rovinarvi la sorpresa..... :lol:
 
Continuo a dover riscrivere tutto... son mica buono!

Vive la France!!!!! (si scrive così????)

Sentivo oggi distrattamente, un tizio al telegiornale che affermava che le leggi devono essere interpretate dai Giudici, dalla Corte Costituzionale e altri tecnici... ogni altra interpretazione da parte di chi che sia è superflua..... per ora mi vien comodo dargli ragione!

Ieri Giovanni ha elencato i divieti e le sanzioni della 157/'92... leggerli o rileggerli non fà  male.
Così si puo notare che all'art. 21 (divieti) sub i) non vi è scritto.." 1. E' vietato a chiunque.....i) cacciare da veicoli a motore o natanti o aeromobili"......
Vi è scritto:"1. E' vietato a chiunque.....i) cacciare SPARANDO da veicoli a motore o natanti o aeromobili"......
Le battute ora vengono facili, così mi astengo....Ma il senso è pacifico per tutti! si tratta di divieto per armi da sparo.

E che il falco sia ANCHE mezzo di caccia è sancito dall'art.13.... ma ancor di piö e prima di tutto è specialità  di caccia!!!
L'art. 12 (esercizio dell'attività  venatoria) comma 5 infatti recita: "FATTO SALVO L'ESERCIZIO VENATORIO CON L'ARCO O CON IL FALCO, l'esercizio venatorio stesso puo essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività  venatoria consentite... (omissis) (in pratica pianura,ATC).
NE consegue che per i falconieri e gli arceri, non vè obbligo di scelta !!!! 8) 8) 8)
Possono praticare la caccia ovunque, anche alternativamente, in quei territori che gli altri devono
necessariamente scegliere nella specialità  di uno e uno solo! 8) 8) 8)
Ecco perchè saro lieto di tentar di far cambiare idea a Giovanni se si trovasse a passare di qua!
Magari scopri che la caccia con il falco in determinati ambienti di montagna, se non altro offre panorami unici! :wink:
C'è da chiedersi a cosa si deve tale concessione e riconoscimento? credo che la risposta sia stata data esaurientemente e sinteticamente, da Franco BONSANTO. Citando:.... "Ad eccezione della caccia con l'arco o praticata utilizzando un falco, modalità  in relazione alle quali il legislatore non ha ritenuto opportuno - giustamente- imporre scelte particolari, probabilmente in considerazione del fatto che si tratta già , in se, di un'opzione fortemente selettiva, l'esercizio venatorio deve essere praticato conformemente alla scelta effettuata."
Caccia con il falco quindi opzione prima che mezzo!!!
Disgraziatamente ci si è fermati qui!!! metre i richiami gli articoli e quant'altro si adattavano alle altre opzioni.... per il falco (e per l'arco)il buio!!!
MI chiedo solo cosa sarebbe stato distribuire qua e la, all'inizio, tra gli altri articoli e commi della 157/'92 la frase "FATTO SALVO L'ESERCIZIO VENATORIO CON L'ARCO O CON IL FALCO..."
Concludo chiedendo scusaa a Vitaliano... Pardon ma vedendoti citare quella serie di divieti codificati, pensavo conoscessi anche le sanzioni. L'ho presa per provocazione contestatoria della legge. Scusa evidentemente non era così.
Antonio...
 
lanticovolo ha scritto:
Io confido nel futuro!!!!sapete cosa succedera'???? :eek: e qui altro che veggente sono :lol: :lol:
arrivera' un tempo in cui chi caccia col falco nn avra' bisogno di porto d'armi ma solo di licenza venatoria!!!!!c'e' da aspettare ma......se il buon giorno si vede dal mattino......e qui mi fermo perche' nn vojo rovinarvi la sorpresa..... :lol:

obbravo lanticovolo !!
meriteresti un bel bacio :wink:
smuackkkkkkkk :wink:

comunque, con me sfonderesti una porta aperta...non me ne puo fregar de meno se per cacciare col falco la licenza venatoria viene svincolata dal porto d'armi...io vado a caccia anche col fucile, per cui il problema non mi si pone.....

ma bando a ciance, ammettendo ed ammettiamolo pure che si riesca a raggiungere questo "compromesso", questo "traguardo", tu pensi davvero che l'esame per l'esercizio venatorio sarà  diverso ? ok, sarà  svincolato della parte inerente alle armi, ma per il resto sarà  uguale, come pure le tasse statali e regionali, l'ATC ecc ecc, (qualcuno penserebbe di non pagare nulla!! ahahahah)inoltre, mica penserai che potrai così "cacciare" dove come quando e cosa ti pare !! il fermo biologico della selvaggina c'è e ci sarà  comunque, le regole idem !! Non penserai che domani sia anarchia? anzi, sarà  ancora piö "regolamentata" tale attività !!
Non penserai per caso che se la caccia alla lepre col fucile chiude indistintamente l'8 dicembre col falco te la possonono lasciar aperta fino al 31 gennaio!! indem per il fagiano ecc ecc

Antonio Nikslem

ho letto solo adesso il tuo post..che dirti, innanzi tutto, come ho detto sopra, il problema non mi si pone perchè cacciando anche col fucile DEVO necessariamente scegliere una forma di caccia.

Poi, per il resto, è un po tutto da vedere...come la mettiamo col tesserino venatorio? in tale tesserino, oltre al codice cacciatore, vi è stampato obbligatoriamente la forma di caccia prescelta dal cacciatore stesso..non vi è menzionato la caccia col falco..ok, ma è obbligatorio averlo, come è obbligatorio iscriversi ad un ATC ecc ecc

Io non sono un giurista o avvocato pertanto non saprei come districarmi...ho porto d'armi/licenza di caccia per fucile a tre colpi e così taglio la testa al toro, andando a caccia "regolarmente" e senza troppe scappellature :D

Difficilmente mi vedrai a camminare in montagna..troppo faticoso x me !! sono "vecio" !! lascio pertanto le faticose "scarpinate" a voi baldi giovani :wink: :D
 
Classe 1967.... comincio anche io ad avere il fiatone 8O
Mi ricordi un po il mio socio di caccia. Sono Cacciatore anche io... caccio con il fucile (ultimamente solo con quello... per ora).
Il mio socio si lamentava sempre delle zone che sceglievamo... sempre pronto alla sosta... mi faceva preoccupare soprattutto quando lo sentivo ansimare piö dei cani... o quando cadeva come un merlo dal nido... sparendomi dalla vista...in tale situazione solo udire le sue bestemie mi rincuorava.
Poi sto gran.... scattava come un levriero appena si alzava qualcosa ed era duro stargli dietro come lo è stare dietro ad una gazzella... quando si ribatteva.

Credo che tutto debba restare come è in termini di tasse, magari togliendo l'autorizzazione di polizia (porto d'armi) ed aggiungendo, una prova d'esame per verificare che almeno in teoria uno se lo meriti di portare in giro e detenere falchi!


Resta il fatto che se ci pensi bene.... e lo hai fatto.... tutto è impraticabile in pratica (scusa gioco di parole) UN PARADOSSO!!!
Perchè poi arrovellarsi, districarsi in comportamenti legali? Basta girare il quesito a chi deve rispondere (Regioni) basta un semplice FAX (magari ripetuto ad oltranza nauseante sino a che non rispondono). Alla fine qualcuno si accorge oltre agli utenti finali, che qualcosa non và  e pur mantenendo l'austerità  che ci si aspetta.... come spesso in questi casi accade, si arriva ad un compromesso... magari locale....ma il compromesso crea il precedente e così via....

E' solo un ipotesi. Un punto di vista. Magari altri su questo sito hanno soluzioni migliori e piö efficaci... e queste che mi piacerebbe sentire.

Ho cominciato ad intuire che c'era qualcosa che non quadrava, proprio dalle finalizzazioni della Regione Piemonte (una delle piö restrittive) in tema di calendario venatorio.
Hanno tolto dalle specie cacciabili quasi tutto.... niente gallinelle o rallidi..allodole, merli, storni anatidi solo il germano ecc. Già  anni fà . In compenso potevo cacciare il coniglio selvatico. E chi l'ha mai visto??? il coniglio selvatico.
Dico io se vuoi farmi fesso... metti in calendario il leone o l'elefante... almeno così posso vantarmi con tutti gli altri che nel mio ATC si puo cacciare il leone ecc... sai che invidia.
Antonio.
 
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