Re: Il senso dell'imprinting e del NON-imprinting
Per quanto riguarda l'art 21 comma 1, lettera e, si parla di esercizio venatorio e va bene, per quanto riguarda alla lettera f io mi riferivo alla frase scritta da ryosaeba (mi pare) che sosteneva che si potesse persino sparare in ambiente urbano, "se ci sono le distanze"...
In "ambiente urbano" ripeto e poi stop, non esistono distanze che permettano l'attività venatoria (con nessun mezzo di caccia) sia per le distanze dagli immobili, che dalla strade, che a norma dell'art 21 comma 1 lettera g e comunque sia, come dicevo, a norma del codice penale e della ratio della legge 157/92, non vi auguro di essere beccati dalla vigilanza in ambiente urbano con un fucile carico in mano.
Per quanto riguarda il permesso di volo senza predazione durante tutto l'anno, queste sono deliberazioni poste nelle leggi regionali che recepiscono la 157/92 e variano profondamente da regione a regione.
Mi spiego, la 157/92 ha obbligato le Regioni a formulare leggi regionali di recepimento (e regolamentazione sul terrirotio dellle province) della legge quadro stessa.
E' evidente che una legge quadro con specie e periodi definiti puo andar bene per il veneto e non per la calabria, per cui le leggi regionali erano indispensabili quanto meno come recepimento dei calendari venatori.
Da qui il fatto che pur essendo fedeli alla 157/92 le regioni hanno una legge propria assolutamente personalizzata.
Per esempio la legge regionale della Lombardia prevedeva appena stilata (ora non so se sia stata modificata, ma informatevi) che NON si potessero far volare sul suo territorio specie di falconiformi non autoctone, per cui niente Harris', Girfalchi, Sacri, Ibridi etc etc
Mentre in Emilia addirittura nei primi anni '90 era stata vietata la Falconeria (credo poi sia stata modificata dopo un ricorso al TAR, non ricordo...).
Comunque sia non vi consiglio di accettare ciecamente cio che dice la Forestale o l'ufficio caccia della vostra Provincia. Spesso sono veramente disinformati riguardo la Falconeria e per non dire "non lo so" improvvisano, ma dicendo inesattezze, in buona fede, naturalmente.
Richiedete sempre per scritto la citazione della normativa a cui fanno riferimento nelle loro risposte. SEMPRE !!!
Come ho già raccontato a me è successo che un Forestale volesse bloccarmi a Malpensa dei falchi provenienti dall'estero perchè secondo lui senza porto d'armi non potevamo detenerli!! Fortunatamente poi arrivo un superiore che chiarì la cosa telefonando alla CITES di Roma, ma se fosse stato chiuso quell'ufficio avremmo dovuto andare a casa (Genova!!) e tornare con il porto d'armi, facendo fare un altro giorno di scatola ai falchi, oltre a 400 km di anda e rianda...
Quindi ATTENZIONE ai sapientoni in divisa !!! non sempre sono all'altezza di quanto dicono.
dddnnn ha scritto:E' pienamente condivisibile il post di Amedeo,..
..non so quanti di voi hanno seguito, tramite stampa specializzata, il "tentativo" di modificare la legge 157/92,...
..onestamente pensavo che, qualcosina, saremmo riusciti ad ottenerla,.. in fondo quei 750.000 che cita Amedeo, pochi non sono,..
Invece è stato un bel fallimento,.. e se è fallita un'intera categoria che conta 750.000 praticanti.. cosa speriamo di ottenere come falconieri, considerata la nostra consistenza numerica (ridicola) ???
Pensate quanto siamo considerati,... piö di una volta ho incontrato anziani cacciatori (con fucile), secondo i quali la caccia con il falco sarebbe vietata... 8O 8O
Peraltro siamo frazionati in tante piccole associazioncine...
Quindi mi sembra completamente inutile continuare a scrivere,.. "dovrebbero cambiare questa o quella norma",.. sono considerazioni che non oltrepassano le pagine di questo forum.
Per quanto riguarda il volo senza finalità venatoria,.. ormai credo di averne parlato una dozzina di volte,.. se non mi credete andate presso l'ufficio caccia della vostra provincia,.. al piö vicino comando della forestale,.. al comando della polizia provinciale,..
Facendone richiesta, e rappresentando che il falco NON PUO' ESSERE SMONTATO ED OLIATO IL 31 GENNAIO,.. PER POI ESSERE RIMONTATO A SETTEMBRE..
sarete autorizzati, (perlomeno molte province italiane operano in questo modo) a volare tutto l'anno, previa comunicazione (da farsi all'inizio oppure al variare del campo di volo) dei luoghi sui quali vi recate.. (escluso ambiti protetti ovviamente).
E una volta messa in tasca tale autorizzazione,.. NON DOVETE DIMOSTRARE PROPRIO NIENTE A NESSUNO... sarà , invece, compito degli addetti al controllo dimostrare il contrario.. :wink: .
(Beh certo,.. se vi fate beccare a lanciare l'astore dietro qualche animaletto è un'altra storia,..)
Saluti, Dom.
Per quanto riguarda l'art 21 comma 1, lettera e, si parla di esercizio venatorio e va bene, per quanto riguarda alla lettera f io mi riferivo alla frase scritta da ryosaeba (mi pare) che sosteneva che si potesse persino sparare in ambiente urbano, "se ci sono le distanze"...
In "ambiente urbano" ripeto e poi stop, non esistono distanze che permettano l'attività venatoria (con nessun mezzo di caccia) sia per le distanze dagli immobili, che dalla strade, che a norma dell'art 21 comma 1 lettera g e comunque sia, come dicevo, a norma del codice penale e della ratio della legge 157/92, non vi auguro di essere beccati dalla vigilanza in ambiente urbano con un fucile carico in mano.
Per quanto riguarda il permesso di volo senza predazione durante tutto l'anno, queste sono deliberazioni poste nelle leggi regionali che recepiscono la 157/92 e variano profondamente da regione a regione.
Mi spiego, la 157/92 ha obbligato le Regioni a formulare leggi regionali di recepimento (e regolamentazione sul terrirotio dellle province) della legge quadro stessa.
E' evidente che una legge quadro con specie e periodi definiti puo andar bene per il veneto e non per la calabria, per cui le leggi regionali erano indispensabili quanto meno come recepimento dei calendari venatori.
Da qui il fatto che pur essendo fedeli alla 157/92 le regioni hanno una legge propria assolutamente personalizzata.
Per esempio la legge regionale della Lombardia prevedeva appena stilata (ora non so se sia stata modificata, ma informatevi) che NON si potessero far volare sul suo territorio specie di falconiformi non autoctone, per cui niente Harris', Girfalchi, Sacri, Ibridi etc etc
Mentre in Emilia addirittura nei primi anni '90 era stata vietata la Falconeria (credo poi sia stata modificata dopo un ricorso al TAR, non ricordo...).
Comunque sia non vi consiglio di accettare ciecamente cio che dice la Forestale o l'ufficio caccia della vostra Provincia. Spesso sono veramente disinformati riguardo la Falconeria e per non dire "non lo so" improvvisano, ma dicendo inesattezze, in buona fede, naturalmente.
Richiedete sempre per scritto la citazione della normativa a cui fanno riferimento nelle loro risposte. SEMPRE !!!
Come ho già raccontato a me è successo che un Forestale volesse bloccarmi a Malpensa dei falchi provenienti dall'estero perchè secondo lui senza porto d'armi non potevamo detenerli!! Fortunatamente poi arrivo un superiore che chiarì la cosa telefonando alla CITES di Roma, ma se fosse stato chiuso quell'ufficio avremmo dovuto andare a casa (Genova!!) e tornare con il porto d'armi, facendo fare un altro giorno di scatola ai falchi, oltre a 400 km di anda e rianda...
Quindi ATTENZIONE ai sapientoni in divisa !!! non sempre sono all'altezza di quanto dicono.