In teoria con le leggi attuali ti direi di stare attento!
Infatti la legge 157 del 1992 sulla caccia (che è l'unica al momento che parla di volo con il falco come strumento venatorio) all'articolo 15 comma 7 dice:
"L'esercizio venatorio è, comunque, vietato
in forma vagante sui terreni in attualità di
coltivazione. Si considerano in attualità di
coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee
da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli
uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i
terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais
per la produzione di seme fino alla data del
raccolto. L'esercizio venatorio in forma
vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità
di coltivazione individuati dalle regioni, sentite
le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro strutture regionali, in
relazione all'esigenza di protezione di altre
colture specializzate o intensive."
Non so se sia possibile richiedere un'apposita autorizzazione alla Provincia previa autorizzazione all'attività di allontanamento da parte del proprietario del fondo.
Ho visto un verbale fatto ad un cacciatore che aveva solo i cani all'interno di un frutteto mentre lui era all'esterno su un'incolto e si stava spostando.
Tienici informati.
A.