Grande passo ma qualche perplessità.

Studiando il testo consegnatomi dalla Provincia per l'esame della licenza di caccia, mi è andato l'occhio su quattro righe che, in base all'interpretazione potrebbero creare confusione.

Nel testo si legge:

"MATERIE D'ESAME

Gli aspiranti cacciatori, per ottenere la licenza di porto di fucile per uso caccia devono conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco o del falco è ugualmente richiesto l'attestato di idoneità all'esercizio venatorio."

Ora, seppure l'italiano sia una lingua a volte insidiosa, credo che leggendo quanto sopra si possa tranquillamente interpretare la non necessità, per chi caccia con falco o arco, del porto d'armi.
Che si tratti di refuso o mancanza di chiarezza forse ci si potrebbe far riferimento per creare precedenti.

Vi allego l'immagine del testo per conferma.

Inoltre leggendo con attenzione le leggi (nazionale e regionale) non si evince una relazione necessaria tra porto d'armi e caccia col falco, ma solamente tra abilitazione venatoria e caccia col falco.

Per curiosità ho fatto leggere i testi ad un mio amico avvocato, il quale ha concordato sulla mia interpretazione.
Forse non dico niente di nuovo, ma potrebbe essere un buon punto di partenza per chi non ha nessuna intenzione di imbracciare un fucile pur volendo andare a caccia con il proprio falco. Si sa che in Italia si va avanti a suon di precedenti e ricorsi.
 
Ultima modifica:
Fai ricorso al Consiglio di Stato, o all'Avvocatura di Stato ecc ecc :)

cmq, se vuoi cacciare con il falco, anche solo con falco o arco, stante questa legge attuale occorre licenza di caccia annessa al porto d'armi, non ci sono altre soluzioni
 
Non e' da sottovalutare quanto detto da Simgioluc! Se ci fosse uno spiraglio si potrebbe sempre fare un ricorso congiunto!
 
Studiando il testo consegnatomi dalla Provincia per l'esame della licenza di caccia, mi è andato l'occhio su quattro righe che, in base all'interpretazione potrebbero creare confusione.

Nel testo si legge:

"MATERIE D'ESAME

Gli aspiranti cacciatori, per ottenere la licenza di porto di fucile per uso caccia devono conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco o del falco è ugualmente richiesto l'attestato di idoneità all'esercizio venatorio."

Ora, seppure l'italiano sia una lingua a volte insidiosa, credo che leggendo quanto sopra si possa tranquillamente interpretare la non necessità, per chi caccia con falco o arco, del porto d'armi.
Che si tratti di refuso o mancanza di chiarezza forse ci si potrebbe far riferimento per creare precedenti.

Vi allego l'immagine del testo per conferma.

Inoltre leggendo con attenzione le leggi (nazionale e regionale) non si evince una relazione necessaria tra porto d'armi e caccia col falco, ma solamente tra abilitazione venatoria e caccia col falco.

Per curiosità ho fatto leggere i testi ad un mio amico avvocato, il quale ha concordato sulla mia interpretazione.
Forse non dico niente di nuovo, ma potrebbe essere un buon punto di partenza per chi non ha nessuna intenzione di imbracciare un fucile pur volendo andare a caccia con il proprio falco. Si sa che in Italia si va avanti a suon di precedenti e ricorsi.


Ciao,
il tuo amico avvocato probabilmente ha letto superficialmente la legge quadro, ma se dal 1992 non ci sono precedenti in questo senso (ricorsi contro la legge quadro per quanto riguarda l'abilitazione alla caccia con il falco), una mezza ideina che forse qualcun altro avvocato prima di lui ci avrebbe potuto pensare dovrebbe essergli balenata...
Comunque digli di leggersi bene gli articoli della 157/92.

Art. 12.
(Esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

[…]

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria,[…]

[…]

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.


PS: Margie... dai... in 22 anni di legge 157/92 qualcuno sveglio fra i Falconieri ci sarà ben stato... aspettavamo voi? ;-))
 
Ultima modifica:
Alimenti e Snacks Naturali per cani
Indietro
Alto