RYOSAEBA ha scritto:
Per portare il falco a caccia bisogna avere il suo cites dirtro Su di esso non mi pare ci sia scritto il nome del proprietario come si fa quindi a definire chi è il proprietario del falco? Als forse dico una cappellata ma non credo che uno possa cacciare con 2 falchi contemporaneamente a meno che non ci siano 2 cacciatori con relativi documenti al seguito : porto d armi licenza di caccia ecc.
Le legge 150/92 ed il reg. 338/97 applicano una "filosofia" delle legge basata in pratica sull'autocertificazione e sulla verifica tramite controlli da parte dell'autorità .
Cioè, per esempio prima gli anelli te li rilasciava la provincia o un ente statale ed erano incisi con sigle statali (questo in tutto Europa, vi ricordate gli anelli tedeschi, austriaci o inglesi degli anni ottanta? erano tutti uguali e riportavano le sigle convenzionali e dei numeri progressivi, in Italia c'erano gli anelli di plastica che dava la forestale (India, Tyto, Giovanni etc, i vecchi insomma :wink: , se li ricorderanno sicuramente). Dalla 150/92 e S.M. e poi con il Reg 338/97 gli anelli devono essere chiusi e di fattura industriale, come da regolamento successivo, ma l'allevatore puo scriverci sopra quello che vuole, purchè poi risulti uguale sul CITES. Quindi massima libertà , ma poi al controllo eventuale del CFdS l'allevatore deve dimostrare che tutto sia in regola, altrimenti paga (e salato...). Così come il DNA. Non è assolutamente obbligatorio per legge, nè la forestale è obbligata a farlo, ma se la Commissione o le circostanze lo richiedono e non risultano le corrispondenze parentali... parte la sanzione (penale...).
Quindi in pratica esiste la legge, bisogna rispettarla e tutto fila liscio finchè non c'è un controllo. A quel punto il controllato DEVE dimostare alla legge che tutto è in regola.
Ne consegue che se, per esempio, io sposto da un amico un pullo senza CITES, se nessuno controlla me o il mio amico nei mesi in cui aspetto l'arrivo del CITES... nessun problema, ma bisogna sapere di essere non perfettamente in sintonia con le norme.
Se vado a caccia con il falco e mi fanno un controllo venatorio, non è detto che alla guardia interessi sapere se quel falco è in regola con i documenti di detenzione (CITES), ma se me li chiede o glieli faccio vedere subito, oppure puo farmi un verbale che mi obbliga a presentarli successivamente all'autorità . Non ci sono sanzioni per chi non presenta quel tipo di documentazione sul campo a caccia, ma naturalmente se poi non li presenta sono affaracci suoi... Sul CITES c'è scritto il nome dell'allevatore, non del proprietario, perchè è un documento che attesta la nascita in cattività dell'animale e la sua regolare acquisizione e detenzione, non è un atto di proprietà .
Non è obbligatorio averlo al seguito, esattamente come per la denuncia del fucile o i documenti del cane da caccia.
Gli agenti di pubblica sicurezza possono chiederci tutta la documentazione che ritengono necessaria alla nostra identificazione e al controllo della regolarità delle azioni che stiamo svolgendo, ma per alcune documentazioni noi cacciatori abbiamo l'obbligo di presentarle sul campo e ci sono sanzioni se non lo facciamo (porto d'armi, assicurazione, tesserino regionale, ricevuta di pagamento dell'ATC in cui stiamo cacciando) per altre, sebbene ci possano essere richieste dagli agenti, non abbiamo l'obbligo di averle al seguito e non ci sono sanzioni immediate, ma subordinate alla successiva verifica da parte delle autorità presso le sedi competenti (questura, uffici della polizia provinciale, caserme CC etc etc).
Io per evitare rogne e perdite di tempo, ho sempre nel porto d'armi la fotocopia del CITES dei falchi con cui sto volando, quella della denuncia del cane all'anagrafe canina e quella della denuncia dei fucili. Sono tre fogli, non pesano niente e ti ti evitano antipatiche discussioni e perdite di tempo.
Saluti.