Leggi Comunali sul Benessere Animale

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Falconiere Esperto
E' già  da un po di tempo (inizi di aprile) che un utente di FaceBook ha postato Il Regolamento sul Benessere Animale del Comune di Genova approvato l'8 marzo ed in vigore dall'11 Aprile us... leggete attentamente l'Articolo 4 comma 17 !! e poi gli altri articoli !!

Ebbene, stando così le cose mi sembra che stiamo indirizzandoci verso una specie di "vicolo cieco" dove con piccole spallate da parte degli animalisti, pian pianino ci ritroveremo con le spalle al muro !!

Il direttivo UNCF sta lavorando in questo senso a stilare delle "direttive" secondo le nostre prerogative ed esigenze per poi inviarle a tutte le Regioni, Province e se possiamo anche a tutti i Comuni d'Italia affinchè certe posizioni dei Comuni, i quali in questi casi posso regolamentare autonomamente, non ci vadano a danneggiare


ecco quì il regolamento del Comune di Genova

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA’
Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 08/03/2011
In vigore dal 11/04/2011
COMUNE DI GENOVA
REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI IN CITTA’
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell’ambiente
con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali,
favorendone la corretta convivenza con l’uomo.
A tal fine la Civica Amministrazione:
-promuove un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d’affezione presenti sul
territorio comunale;
- promuove l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne
educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle
loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;
- favorisce la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento nel
territorio comunale, ad eccezione degli ungulati poligastrici, attraverso campagne informative
alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie,
collaborando con gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica.
Per la fauna selvatica, fatte salve le indicazioni e i riferimenti del presente Regolamento, resta
ferma la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i.
ART. 2
LINEE DI PROGRAMMAZIONE
PER LA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI UOMO/ANIMALI
La Civica Amministrazione, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale e di adeguate condizioni igienico – sanitarie e di benessere degli animali, promuove a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d’affezione, iniziative volte a
fornire un supporto operativo e tecnico, con l’erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi veterinari, attraverso la stipula di convenzioni anche con personale veterinario e sanitario specializzato, informando il Consiglio
Comunale.
ART. 3
PIANO FAUNISTICO URBANO
La Civica Amministrazione persegue gli obiettivi di miglioramento della vivibilità  urbana e della qualità  della vita;
tutela e valorizza le biodiversità  presenti in ambito cittadino mediante una serie di interventi organici e programmati secondo le indicazioni definite dal Piano Faunistico Urbano e volti alla pianificazione del controllo costante e dinamico delle situazioni interrelate alle biocenosi del
territorio e comunque alla presenza di animali, anche domestici, stanziati nella città . Il Piano Faunistico Urbano, volto alla realizzazione sul territorio di ambienti eco sostenibili deve in particolare contenere:
A) indagini di campo :
- individuazione dei singoli biotopi;
- cartografia delle diverse popolazioni animali;
- individuazione cartografica delle specie di maggior importanza e/o emergenti;
- correlazione fra i diversi sovraffollamenti di popolazioni animali;
B) indagini epidemiologiche per aree omogenee:
- individuazione dei rischi sanitari;
- individuazione delle emergenze biologiche;
C) monitoraggi di fauna bioindicatrice:
- monitoraggio su animali bioindicatori, soprattutto quelli emergenti;
D) interventi urbanistici:
- miglioramento delle situazioni esistenti relative al territorio urbano;
- creazione di nuove situazioni urbane diverse da quelli esistenti;
- realizzazione di oasi e spazi per animali no target;
- riequilibrio dell’habitat attraverso la realizzazione di siti artificiali in sostituzione di quelli eventualmente danneggiati da particolari interventi progettuali;
E) interventi sanitari:
- monitoraggio delle patologie con campionamento regolare e costante delle popolazioni no target;
- controllo del trend popolazionistico per mezzo di azioni di contenimento incruento;
F) interventi sociali, culturali e di formazione:
- formazione, informazione ed educazione.
Informando il Consiglio Comunale.
ART. 4- DIVIETI GENERALI
E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:
1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche;
2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età  o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie;
3) di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza possibilità  alcuna di accesso all’interno dell’abitazione e di integrazione con il nucleo famigliare e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in
contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche se poste all’interno dell’appartamento;
4) di sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l’esigenza di identificazione dello stesso;
5) di ricorrere a violenze fisiche e/o comportamentali e all’utilizzo di mezzi dolorosi a qualunque scopo ivi compreso l’addestramento;
6) di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta;
7) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori;
8) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Pubblica incolumità  e Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
9) di detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà  essere accudito e curato secondo le necessità  tipiche della specie e sottoposto a
visita veterinaria qualora necessario;
10) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti presso le attività  commerciali in sede fissa, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc. la cui vincita sia costituita da animali e comunque donare ovvero dare
animali, a qualunque titolo, da parte dei promotori, ai partecipanti a dette attività ;
11) di colorare animali mediante l’uso di pigmenti artificiali escluso il marcaggio temporaneo per scopi scientifici o di profilassi e dei coloranti naturali idonei per l’alimentazione ed utilizzanti per sopperire le carenze alimentari della vita in cattività  bisognevoli per il mantenimento dei colori naturali dell’animale;
12) di trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili; procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da
intemperie o lesioni nonché consentire un’adeguata ventilazione e ricambio d’aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione.
Restano fatte salve le norme CE e le norme nazionali per il trasporto di animali.
13) di catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono o maltrattamento.
15) di condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua.
16) di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all’uomo e all’agricoltura.
17) di mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l’intervento dovrà  essere eseguito da un veterinario.
La detenzione e l’utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l’attività  venatoria, ivi compresi i piccioni domestici sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali e provinciali.
18) l’uso di collari elettrici o di congegni similari che ne simulino le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza.
19) l’uso del collare a strozzo con le punte interne .
20) di detenere animali in locali e/o spazi privi della luce.
21) di detenere animali all’esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano coibentazione, e di tetto impermeabilizzato, che dovrà  essere collocato in luogo riparato dalle intemperie, non potrà  essere sistemato in zona soggetta a ristagni d’acqua
ovvero in ambienti che possano essere nocivi per l’animale.
ART.5 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI
E’ fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell’accattonaggio.
ART. 6
COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI
E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione:
- promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità  rientranti nell’ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, Zoofile, Ambientaliste, l’Associazione Provinciale Allevatori, con
l’Ordine dei Medici -Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale e con le Associazioni di Allevatori riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
- promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene pubblica, con particolare attenzione:
a) al benessere degli animali sinantropici, domestici da reddito, domestici da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali , animali selvatici presenti nel territorio comunale;
b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.
In particolare la Civica Amministrazione:
- garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali delle strutture ricettive civiche e/o convenzionate;
- effettua, attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali nell'ambito cittadino;
- promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo e sensibilizzare all’adozione;
- favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all’educazione;
- promuove e coordina programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati;
- promuove studi e ricerche sulla vita animale;
- predispone progetti per la tutela degli animali viventi sul territorio;
- promuove programmi di studio e contenimento delle popolazioni pest, compresi gli artropodi, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche e/o Istituti di ricerca.
ART.7
COMITATO SCIENTIFICO PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI BENESSERE ANIMALE
A supporto all'attività  della Civica Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere animale, è istituito il Comitato Scientifico costituito da 9 componenti appartenenti ad Enti e/o Istituzioni con specifici compiti tecnici nella gestione e tutela degli animali in città , ovvero:
-1 rappresentante del Comune di Genova (Assessore al Benessere Animale o suo delegato)
- 1 rappresentante della Direzione Ambiente del Comune di Genova
- 1 rappresentante della ASL 3 Genovese – Servizi Veterinari
- 1 rappresentante dell'Ordine dei Medici -Veterinari di Genova;
- 3 membri prescelti tra esperti in etologia - 1 esperto in mammiferi (urbani ed urbanizzati), 1 erpetologo (anfibi e rettili), 1 esperto volatili - comunicazione e normative in materia di benessere animale; 1 rappresentante Associazione Allevatori
-2 membri designati congiuntamente dalle associazioni onlus, che si occupano dei cani e dei gatti della città , di tutela ambientale e di protezione animali;
- 3 rappresentanti del Consiglio Comunale.
Il Comitato si avvarrà  del supporto tecnico e operativo dell’Università  degli Studi di Genova e della Polizia Municipale – Reparto Ambiente del Comune di Genova, del Corpo Forestale dello Stato, nonché di professionalità  esterne competenti per materia.
Il Comitato collaborerà  altresì con l’Osservatorio Permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali della Regione Liguria.
Il Comitato si avvarrà  dell’apporto delle Associazioni Ambientaliste e di Protezione Animale e con Enti operanti sul territorio nazionale e/o locale, tramite consultazione. Qualora il Comitato venga a trattare materie inerenti il commercio di animali, si avvarrà  della collaborazione della sezione locale dell’Associazione Italiana Settore Animali Domestici –
Confesercenti.
I membri del Comitato Scientifico non percepiscono corrispettivo o gettone di presenza.
La Giunta riferirà  annualmente al Consiglio Comunale circa l’attività  svolta dal Comitato.
ART. 8
ATTIVITà€ DEI MUNICIPI
I Municipi con la Civica Amministrazione e con le Associazioni, ai fini della protezione e del benessere degli animali:
- collaborano all’individuazione di zone protette per le colonie feline, di aree per la sgambatura dei cani e di oasi per altri animali.
- promuovono incontri formativi in tema di educazione sui rapporti uomo/animale e sviluppano tematiche inerenti alla fauna sinantropica.
- acquisiscono il parere dell’Ufficio di cui sopra, in caso di effettuazione di opere pubbliche e/o private in zone in cui insistono colonie di animali in merito alle tipologie di interventi da adottarsi a tutela delle colonie.
La Civica Amministrazione relaziona ogni anno ai Municipi, che ne facciano richiesta, i risultati dell’applicazione del presente Regolamento nei rispettivi ambiti territoriali.
TITOLO II
FAUNA DOMESTICA E D’AFFEZIONE
ART. 9
DEFINIZIONE DàŒ ANIMALI DI AFFEZIONE .
Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività  utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività , non sono considerati animali d'affezione.www.comune.genova.it 9
ART. 10
DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DOMESTICI.
Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l’esposizione a sofferenze derivanti da
privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all’etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere. A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità  e l’obbligo di:
a) garantire all’animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
b) lasciare a disposizione dell’animale una adeguata quantità  di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l’assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati;
d) controllare l’attività  riproduttiva volta all’eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell’affidamento dell’eventuale prole;
e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell’animale se previsti dalla normativa vigente;
f) consentirgli un’adeguata possibilità  di esercizio fisico;
E’ consentita la detenzione di animali d’affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere dell’animale.
Per quanto concerne le misure delle gabbie, voliere, terrari per serpenti e sauri, terrari e acquari per testuggini e tartarughe palustri, gabbie e contenitori per mammiferi, acquari e vasche per pesci, il cittadino privato deve adeguarsi alle disposizioni previste all’articolo 37, 38 e 42 del presente regolamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Qualora gli animali siano detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze, i relativi ricoveri dovranno rispettare le caratteristiche di cui al presente Regolamento e dovrà  essere garantita l’identificazione del proprietario/detentore.
I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità , l’ordine e il decoro.
In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti piö opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.
Gli agenti accertatori, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono diffidarli a mettere gli animali stessi in condizione di non disturbare.
Se malgrado la diffida il disturbo continuasse a verificarsi, la Civica Amministrazione puo ordinare il sequestro degli animali ed il loro ricovero a spese del proprietario.
La Civica Amministrazione, al fine di prevenire la diffusione delle malattie e malformazioni nei cani, gatti e equidi, su p oposta del Comitato Scientifico di cui all’art. 7, individua gli esami e gli accertamenti sanitari necessari a evitare la trasmissione delle malattie alla prole.
Gli accertamenti e gli esami dovranno essere effettuati negli animali di entrambi i sessi in caso di accoppiamento o fecondazione artificiale.
ART. 11 - DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE
La tenuta di animali da cortile deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente, che valuterà , sulla base della normativa vigente in merito al tipo e al numero di animali nonché allo scopo della detenzione, la necessità  di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del
Comune di Genova.
In caso di detenzione di colombi viaggiatori sui terrazzi dovrà  essere inoltrata domanda alla Prefettura, corredata dall’autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detto Ente.
ART. 12– DETENZIONE DI EQUIDI
Gli equidi che vivono all’aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell’acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità  di effettuare una sgambatura
giornaliera di almeno di tre ore.
Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o
malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.
E’ fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.
Prescrizioni per la detenzione degli equidi:
a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi
dovrà  essere rimosso ogni giorno.
b) la struttura dovrà  essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica
automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà  essere tenuto in efficienza.
c) la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
d) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al
fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all’animale di non
scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente.
e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi.
f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e
disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità , dovrà  essere effettuato comunque
almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve
essere preventivamente pulito e disinfettato.
g) dovrà  essere garantita per ogni equide detenuto l’assistenza di un medico veterinario di
fiducia.
h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione
naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.
i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati.
l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi.
L’imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata.
m) i piedi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale.
n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente.
o) il fieno, la paglia, l’avena, l’orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi
asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie.
p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi.
Qualora detenuto in gestione naturale o seminaturale, deve disporre di un’area dimensionata
in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 500 per
soggetto, piö mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà  avere una parte pianeggiante
non inferiore al 40% della superficie totale.
Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli
equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici,
utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere le seguenti misure minime:
- superficie di 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al
doppio dell’altezza al garrese dell’animale.
- Misure inferiori sono consentite per :
• ponies e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
• asini 2,00 mt per 2,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00
• cavalle con puledro 3,00 mt per 3,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
• asine con puledro 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00.
Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a mt. 3,50, altezza
doppia del garrese dell’animale.
I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di
animali, alla ASL 3 Genovese che dovrà  accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati
alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità  di rilascio di autorizzazione
sanitaria.
ART. 13 - ALLEVAMENTI DI CANI E DI GATTI.
Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini
commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30
cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.
Gli allevatori hanno l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla
competente ASL 3 Genovese, degli animali riportante: stato segnaletico dell’animale e codice
identificativo dello stesso (tatuaggio o microchip solo per i cani), data di ingresso e data di
uscita dell’animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata. Inoltre dovranno essere
riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati,
eventualmente specificando i nati morti o i deceduti .
Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate:
a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali.
b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l’animale venga consegnato
al nuovo proprietario.
E’ fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico
e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell’anno precedente, all’ufficio
comunale preposto.
Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti nel caso di malformazioni o malattie genetiche a
carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione.
Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli
animali consegnando all’interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell’animale
compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà  riportare la data non
anteriore a 30 gg.
ART. 14 -BUONA TENUTA.
Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane,
mediante iscrizione all’anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro uno
dall’acquisizione.
Il privato cittadino, deve:
1. impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà , se non di fronte alla certezza di
collocare la cucciolata.
2. se proprietario di cani, in caso di nascita di cuccioli, inviare una comunicazione scritta
all’Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova, entro 30 giorni dalla data della
nascita.
3. in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia di iscrizione all’anagrafe canina.
4. assicurare la quotidiana pulizia dei luoghi di detenzione rimuovendo le deiezioni,
praticando opportuni interventi di pulizia e lavaggio e, periodicamente, di disinfezionedisinfestazione,
anche a fini profilattici. L’eventuale vegetazione presente deve essere
sottoposta a periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l’annidamento di
insetti ed ectoparassiti.
5. assicurare all’animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà  di movimento; a tal
fine la catena dovrà  essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad
un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri. La lunghezza
della catena non dovrà  essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio
disponibile e tenuto conto del benessere animale e dovranno essere adottati tutti gli
accorgimenti utili ad evitare l’attorcigliamento della stessa. L’animale dovrà  comunque
poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell’acqua nonché il riparo, senza la
possibilità  di incorrere in incidenti. All’animale dovrà  essere comunque garantita una
sgambatura quotidiana di almeno tre ore.
6. portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane
all'anagrafe canina. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di
Vigilanza. Il trasgressore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta,
potrà  esibire il documento all'organo accertatore, entro il termine scritto sul verbale.
7. denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al
Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto
degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;
8. sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.
ART. 15 – CONCENTRAMENTO DI CANI E GATTI
Ai fini del presente regolamento si definisce “concentramento di cani e gatti � la detenzione, in
numero superiore a 15 esemplari o piö di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli
animali siano di proprietà  di un unico soggetto sia che siano di proprietà  di diversi soggetti.
Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni
igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni eventualmente
prescritte dalla ASL 3 Genovese, ottenendo un nulla-osta sanitario che certifichi anche la
sterilizzazione degli stessi.
ART. 16 - COMUNICAZIONE
DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO
DI CANI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE
La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata, da parte del
proprietario, alla Civica Amministrazione, di norma entro 7 giorni.
I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario della A.S.L.. Nel caso in cui sia
possibile risalire al proprietario e/o detentore sono restituiti, previo pagamento delle spese di
mantenimento e cura.
Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione al
Civico Canile che provvederà  al suo recupero e, previa visita veterinaria, potrà  autorizzare il
privato cittadino alla detenzione temporanea, qualora non sussistano problemi igienico
sanitari, per un periodo di 60 giorni.
I cani di cui venga rifiutata, da parte del Comune, la restituzione al proprietario o non
reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari,
essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero,
garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione
animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente
principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da
garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico.
Il cittadino che ritrova un qualsiasi altro animale è tenuto a darne comunicazione alla struttura
comunale preposta (per gli animali selvatici è invece competente, ai sensi della normativa
vigente, la Provincia di Genova) che darà  apposita comunicazione del ritrovamento mediante
l’affissione al Civico Albo Pretorio. Decorsi i termini di pubblicazione senza che il proprietario
abbia reclamato l’animale, potrà  essere autorizzata, ove necessiti, la detenzione del medesimo
a favore di colui che lo ha ritrovato o di colui che ne abbia fatto richiesta.
Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione:
a) a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento,
oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o
abbandono e/o uccisione di animali;
b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale.
Chiunque richieda l’affidamento di un animale alla Civica Amministrazione o ad altra struttura
pubblica o privata, che a qualsiasi titolo accoglie animali abbandonati e/o ritrovati nel
territorio del Comune di Genova, dovrà  impegnarsi al rispetto del presente regolamento e della
normativa vigente . La Civica Amministrazione favorisce, attraverso l’Ufficio a cio preposto, il
ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica della notizia del
ritrovamento.
ART. 17 - SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA
Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, puo essere
prevista l’ipotesi di sequestro e confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 -
anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative.
Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di
omessa custodia, l'agente accertatore potrà  disporne il sequestro cautelativo e preventivo,
affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al
fine della tutela igienico- sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, la Civica
Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà  l'allontanamento dell'animale e
l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese
del proprietario.
Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero
situazioni di inidoneità  tali da non consentire la restituzione dell’animale al proprietario, la
Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà  disporne la confisca.
ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI
ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei
giardini, nei parchi pubblici , nelle aree verdi attrezzate e non , fatte salve le apposite aree per
la sgambatura dei cani, individuate dal Comune in collaborazione con i Municipi, di cui ai
successivi commi.
Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio
lordato dagli animali; è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da
applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l’incolumità  di persone o
animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità  competenti e comunque da
applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti
da persone idonee a trattenere validamente l’animale.
Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà  considerato, agli effetti del
presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico,
adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1,
adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero
molestia alle persone e purché siano rispettate le condizione di benessere etologico degli
animali stessi.
E’ vietato, durante la stagione balneare, l’accesso dei cani alle spiagge tranne che negli
stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle
spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione.
E' vietato l’ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc ) espressamente riservati al
gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole.
Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà  stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla
circolazione dei cani.
La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica
Amministrazione che potranno essere individuate preferibilmente all’interno delle aree verdi,
parchi urbani e giardini pubblici.
Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini
per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani.
In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il
loro controllo fermo restando l’obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le
persone, per altri animali o arrechino danno a cose.
Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio
lordato dagli animali.
ART. 19 - CONDUZIONE DEI CANI
E ALTRI ANIMALI DOMESTICI D'AFFEZIONE IN PARTICOLARI LUOGHI E SUI
MEZZI PUBBLICI E IN LOCALI ADIBITI AD ATTIVITà€ COMMERCIALI.
Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono
essere tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e
devono essere muniti di museruola.
E’ consentita l’introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui
mezzi pubblici, di altri animali domestici d’affezione a condizione che essi siano rinchiusi in
apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico.
E’ vietato l’accesso agli animali ad eccezione dei cani condotti al guinzaglio e dotati di
museruola se di media o grossa taglia.
Eventuali ulteriori deroghe potranno essere previste in situazioni particolari.
E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati
alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi
alimentari.
Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar e alberghi, la
possibilità  di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità  del
titolare, il quale dovrà  tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale
divieto.
ART. 20 - OMESSA CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI
E’ vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali
potenzialmente pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o
inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere.
E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità  di persone,
altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
ART. 21 - CONDUZIONE DEI CANI DA CACCIA, DA PASTORE E DELLE FORZE
ARMATE.
Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
- i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio.
La conduzione dei cani da caccia, durante l’esercizio venatorio e l’addestramento, è
regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.
ART. 22- CONDUZIONE DI CANI ADIBITI A NON VEDENTI, IPOVEDENTI,
DIVERSAMENTE ABILI
Ferme restando le modalità  di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono
operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che
necessitano della presenza dell’animale stesso.
Le suddette persone non hanno l’obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico
dell’eventuale accompagnatore.
ART. 23 - DETENZIONE DI CANI DA GUARDIA.
I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà  private da
sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
Nei predetti luoghi o proprietà  private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento.
Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le
modalità  previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.
ART. 24 - DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI IN PROPRIETà€
CONFINANTI CON PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETà€ PRIVATA
Le recinzioni della proprietà  privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà 
private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa
scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o
animali che si trovino dall’altra parte della recinzione.
Detti spazi devono essere provvisti di idonea segnaletica, chiaramente leggibile ed
intuitivamente comprensibile.
ART. 25 - DETENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU
AUTOVEICOLI
Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della
Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire
ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
Il conducente deve assicurare:
a) l'areazione del veicolo;
b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati .
Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di
freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico
dell’animale.
ART. 26 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO
AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO
E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori
tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla
fine di ogni pasto.
E' consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.
E’ vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani e ungulati poligastrici
(cinghiali) non di proprietà , in aree sia pubbliche sia private.
La Civica Amministrazione potrà  individuare apposite aree attrezzate per l’alimentazione di
alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni
dietologiche riferentesi a ciascuna specie.
ART. 27 - CATTURA CANI IN LUOGHI PUBBLICI
Sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. :
a) i cani vaganti sul territorio comunale;
b) i cani inselvatichiti o randagi;
I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento
contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di
ricovero.
Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo della Provincia e del
Servizio Veterinario della A.S.L., possono partecipare le Associazioni di Volontariato di
protezione animale che peraltro potranno operare secondo le modalità  previste dalla vigente
normativa regionale in materia di randagismo.
Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal DPR
320 del 8.2.54 e successiva normativa, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della
A.S.L. e alla Provincia ai sensi della normativa vigente.
ART. 28 - AREE DI PROTEZIONE
La Civica Amministrazione e i Municipi, di concerto con la ASL, per favorire la tutela degli
animali e il controllo del randagismo, puo individuare degli spazi e/o aree idonee
appositamente attrezzati per il ricovero degli animali randagi urbani, ovvero centri (o locali)
adeguati per degenza e cura.
Tali aree e/o spazi di protezione, oltre a centri e locali per degenza e cura, possono essere
affidati in gestione alle Associazioni e agli Enti di Protezione Animale e/o Ambientale che ne
facciano richiesta, previa stipula di specifici accordi.
La Civica Amministrazione approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le
colonie di animali randagi, riconoscendole quali zone tutelate ai fini della cura e
dell’alimentazione degli animali ivi stanziati. tale individuazione verrà  evidenziata attraverso
una targa del Comune, con la dizione: “Oasi Felina� o altra individuazione specifica.
I vari Soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro
conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l’eventuale presenza di
animali nell’immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in
zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, prima
dell’inizio dei lavori, un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La
proposta di collocazione viene esaminata dall’Ufficio comunale preposto alla tutela degli
animali.
Tale collocazione, di norma, dovrà  essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà 
essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi;
dovrà  essere altresì consentita agli zoofili, con le modalità  piö opportune, la possibilità  di
continuare ad alimentare tali colonie.
Al termine dei lavori le colonie, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti,
dovranno essere rimesse sul loro territorio d’origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti
a quello originario di provenienza.
In caso di espropri per pubblica utilità , i soggetti interessati debbono valutare, d’intesa con
l’ufficio comunale competente, se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire gli
animali randagi o se vi sia la possibilità  di lasciarli nel loro habitat originario.
ART. 29 - PROTEZIONE DEI GATTI
I gatti che vivono in stato di libertà  sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di
maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà , che vive in libertà 
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno
accudita dai cittadini, in una determinata zona del territorio, definita “habitat�.
Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non,
edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di
gatti liberi.
Si definisce oasi felina un’area inserita nell’ habitat, individuata preferibilmente all’interno
delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, fornita di cucce, ciotole per il
cibo, riconosciuta dall’Autorità  competente e gestita da Associazioni Zoofile, che provvedono al
nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo.
Nell’oasi, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà  possibile collocare
manufatti definiti dal P.U.C. “diversi dagli edifici� con caratteristiche costruttive e funzionali
non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la
disciplina urbanistica ed edilizia vigente. L’oasi dovrà  essere dotata di acqua ad uso irriguo e
di illuminazione, predisposte a cura della Civica Amministrazione. Dovrà  essere garantita la
salvaguardia dell’area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo finalizzato
all’effettuazione di interventi di contenimento delle nascite.
Trattandosi di opera di interesse pubblico la stessa non è soggetta a titolo abilitativo, fatta salva
la rispondenza delle eventuali strutture poste in opera ai regolamenti edilizi vigenti.
E’ vietato a chiunque ostacolare l’attività  di gestione di una colonia o asportare o danneggiare
gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di
materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato
pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.
E’ fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei
limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
E’ fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in
strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività , se non per motivi di
Polizia veterinaria.
La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi piö opportuni, a censire le diverse colonie
esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alla singole colonie
anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio
costante degli stessi.
La Civica Amministrazione provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento
degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani.
La Civica Amministrazione provvede alla distribuzione di cibo nelle colonie non piö seguite (in
caso di decesso della gattara), e nelle colonie gestite da assistenti zoofili volontari in difficoltà 
economica.
ART. 30 - AFFIDO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
La Civica Amministrazione e i Municipi promuovono campagne di sensibilizzazione per
incentivare l’affidamento di animali abbandonati, anche sulla base di convenzioni con le
Associazioni di protezione Animale, Cooperative sia Sociali che di Produzione e Lavoro ed altri
Enti preposti statutariamente al benessere animale.
A tal fine sono attuate iniziative di informazione per incentivare l’affido degli animali
d’affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione o degli
animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato
grado di criticità  per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.
La Civica Amministrazione favorisce e organizza attraverso la struttura comunale preposta
alla gestione della fauna:
- la promozione di un adeguato supporto per coloro, di fascia debole, che detengano un
animale o che adottino un animale abbandonato, avvalendosi di collaborazioni con personale
appositamente formato nella gestione degli animali d’affezione anche appartenente a
Cooperative Sociali e/o di produzione e lavoro;
- forme di collaborazione con medici veterinari per offrire opportuni interventi terapeutici
e/o di assistenza veterinaria e sanitaria agli animali d’affezione detenuti e/o curati da persone
appartenenti a fasce sociali disagiate;
-forme di collaborazione con altri settori della Pubblica Amministrazione, avvalendosi di
personale specializzato nel campo della didattica riferita all’educazione sull’etologia animale,
per l’attivazione di percorsi di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso i mezzi di
comunicazione ( televisione e/o radio locali ) e di appositi programmi di aggiornamento
destinati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e agli alunni;
- l’informazione zoofila attraverso delle tecniche multimediali e dei processi di
informatizzazione attraverso programmi in Internet elaborati con la partecipazione delle
Associazioni di protezione Animale e/o ambientaliste.
ART. 31 - FUNZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DI
RIFUGIO
La Civica Amministrazione assolve alle funzioni di propria competenza previste dal D.P.R. n°
320/1954, dalle normative nazionali e regionali, nonché dal presente Regolamento mediante
apposita struttura di ricovero degli animali d’affezione abbandonati e/o sequestrati nel
territorio del Comune di Genova.
La gestione della struttura di cui sopra potrà  essere affidata ad Associazioni zoofile di
volontariato, a cooperative zoofile e/o ad Enti che statutariamente perseguano il benessere
animale, anche riuniti in apposite associazioni, previa stipula di apposita convenzione con la
Civica Amministrazione e sotto il controllo della A.S.L. per quanto di seguito indicato e
previsto dalla normativa vigente.
I Medici - Veterinari della A.S.L. provvedono al controllo degli animali morsicatori e alla
profilassi dei cani ricoverati nel canile sanitario.
Terminata la profilassi , comprensiva del primo ciclo di terapie atto ad abbassare il rischio di
zoonosi gli animali vengono trasferiti nella struttura rifugio.
L'attività  di volontariato all'interno della struttura di ricovero è disciplinata da apposite
disposizioni elaborate dal Comitato Scientifico di cui al presente Regolamento previo parere
del Gestore del Canile Municipale e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale .
ART.32 - SERVIZIO DI EMERGENZA VETERINARIA
La Civica Amministrazione attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di
pronto soccorso per animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i
ricoveri o presso studi medico-veterinari convenzionati.
Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui
sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e
degenza degli animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati, avvalendosi di medici
veterinari.
La Civica Amministrazione puo altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi
professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali
liberi viventi nel territorio comunale.
La Civica Amministrazione favorirà  intese e accordi convenzionali per prestazioni veterinarie a
condizioni agevolate, rivolte agli animali appartenenti a privati in situazioni di disagio
economico e/o sociale.
ART. 33 - INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA
Al fine di portare a conoscenza dei cittadini le necessarie informazioni relative alla rete di
emergenza veterinaria e al suo funzionamento viene istituito, a cura dell’Ufficio comunale
preposto, un numero verde che fornirà  le indicazioni relative ai numeri telefonici e agli
indirizzi dei vari poli di emergenza veterinaria accessibili, gli orari di apertura degli stessi
nonché le eventuali indicazioni che si reputassero necessarie.
Viene inoltre istituito e gestito, a cura dell’Ufficio Comunale competente, un sito WEB che
permetta ai cittadini di interagire con la C.A. in relazione al rapporto uomo/animale ed alle
problematiche ad esso connesse .
ART.34 - CENTRI DI RICOVERO
E CURA PER ANIMALI RANDAGI
La Civica Amministrazione puo individuare spazi di sua proprietà  da affidare alle Associazioni
Animaliste e di tutela ambientale, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero e la cura di
animali che non possono piö essere reintrodotti nel territorio e/o per attività  di pronta
emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati.
Le attività  mediche e sanitarie devono essere svolte da medici veterinari.
Le strutture debbono corrispondere ai requisiti igienici e strutturali previsti dalle normative
vigenti.
 
Re: Leggi sul Benessere Animale

TITOLO III
STRUTTURE PRIVATE
ART. 35 - STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA
L’impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel
rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa
specifica. L’attività  è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto
previsto dalla normativa di settore vigente.
Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile
a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.
Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti sono applicati
i criteri stabiliti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.
ART. 36 - TOELETTATURE PER ANIMALI
Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività 
commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione
sanitaria.
I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il
profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi
collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività  del negozio.
Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni,
con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.
Analogamente le toelettature “fai da te� e le toelettature “self-service�, ove sono consentite
unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione
sanitaria.
ART. 37 - VENDITA ANIMALI VIVI
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di
vendita di animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore
adempimento amministrativo ed il rispetto del vigente Regolamento Comunale di Polizia
Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in
materia di igiene e di edilizia e del presente Regolamento.
Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai minori di
anni 18.
I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili
e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione
naturale e artificiale, nonché di appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli
animali deceduti in attesa dello smaltimento di legge.
Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati o eventualmente divisibili,
facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla
dimensione, età  , carattere, razza e numero di esemplari detenuti.
Sono esclusi dal divieto di vendita gli equidi.
Sostenere l’attività  riproduttiva volta alla conservazione di razze di interesse genetico.
GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI
Gli uccelli vengono suddivisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni:
taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco- coda;
taglia media, da 16 fino a 25 cm di lunghezza becco- coda;
taglia grande, superiori a 25 cm;
Taglia piccola:
Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa
gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, puo
ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono
mantenere una distanza di cm 30.
Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi.
Puo ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli.
• Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con
quattro posatoi. Puo ospitare sino ad un massimo di n. 9 uccelli;
• Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con
quattro posatoi. Puo ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli;
• Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con
quattro posatoi. Puo ospitare sino ad un massimo di n. 14 uccelli:
• Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 55 per 28 per
32 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.
Taglia media:
Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza. Nella stessa
gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, puo
ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono
mantenere una distanza di cm 30.
Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi.
Puo ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli.
• Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con
quattro posatoi. Puo ospitare sino ad un massimo di n. 6 uccelli;
• Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con
quattro posatoi. Puo ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli;
• Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con
quattro posatoi. Puo ospitare sino ad un massimo di n. 12 uccelli:
• Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 60 per 31 per
35 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.
Taglia grande:
Gabbia per riproduzione e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 100 per 70
per 150 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino
allo svezzamento.
Gabbia per svezzamento e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 65 per 75 per
150 di altezza, puo ospitare un solo esemplare, per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i
posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.
Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e
limitatamente al periodo dell’esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per
consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI. Per il
trasporto degli uccelli, dall’allevatore alla località  della mostra e viceversa si applicano le
seguenti prescrizioni:
Dimensioni minime, volume e densità  di carico del contenitore/trasportino.
Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:
- Fringillidi;
- Ploceidi;
- Indigeni ed Esotici;
- Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentari;
- Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato
“Note speciali per Pappagalli e Ondulati�.
Trasportino Singolo:
• Taglia piccola (massimo cm 16 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in piö
rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 10.
• Taglia Media (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in piö
rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 12,5.
Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità 
cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.
Densità :
• Taglia piccola (massimo 16 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq
cadauno);
• Taglia media (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq
cadauno).
Note speciali per Pappagalli e Ondulati
Trasportino Singolo:
• Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza almeno 2 cm in piö rispetto la taglia
del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in piö rispetto la
larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
• Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno 2 cm in piö
rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in
piö rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non
inferiore a cm 9;
• Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno 2 cm in piö
rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in
piö rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non
inferiore a cm 9;
• Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza almeno 2 cm in piö
rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in
piö rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non
inferiore a cm 9. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la
gabbia in filo d’acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.
Trasportino Doppio:
• Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza e larghezza almeno 2 cm in piö
rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9. Nel caso di due soggetti di
taglia 16 cm, il trasportino sarà  di 18 per 18 per 9.
• Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno cm 2
superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
• Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno cm. 2
superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
• Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno cm. 2
superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La
dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di
altezza per 42 per 42 cm.. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è
prescritta la gabbia in filo d’acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.
• Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d’acciaio, con i
tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto
trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2
soggetti, per i quali sia certa la compatibilità  caratteriale.
Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con piö di due soggetti per trasportino.
Per quanto concerne le prescrizioni per il trasporto, il mezzo di trasporto e la documentazione
di trasporto, la Civica Amministrazione con atto amministrativo, adotta le prescrizioni in
merito entro 120 giorni avvalendosi del Comitato Scientifico di cui all’art. 7 sentite le
associazioni di categorie (FOI).TERRARI PER SERPENTI:
Scavatori:
Lunghezza dell’animale, larghezza 1/3 dell’animale, altezza ½ dell’animale; oltre a questo
aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo.
Terresti e semi acquatici:
Lunghezza 3/4 dell’animale, larghezza 1/3 dell’animale, altezza 1/2 dell’animale. L’altezza
comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.
Arborei:
Lunghezza dell’animale, larghezza 1/3 dell’animale, altezza pari alla lunghezza con idonei
supporti. L’altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.
TERRARI PER SAURI: altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni
dell’animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla
stessa specie o a specie compatibili tra loro.
TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE: i terrari e gli acquari per
testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva
degli animali ricoverati al loro interno.
GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI: la lunghezza deve essere almeno il triplo di
quella dell’animale o degli animali detenuti, la larghezza e l’altezza devono essere almeno il
doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell’animale viene misurata
escludendo la coda.
ACQUARI/VASCHE PER PESCI: è obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e
mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione degli stessi; ogni vasca o acquario
non puo contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili.
ART. 43 - TARTARUGHE ACQUATICHE
E’ fatto obbligo agli acquirenti di tartarughe acquatiche di origine alloctona di inviare,
contestualmente all’acquisto, comunicazione di possesso al Comune di Genova - Direzione
Ambiente – Ufficio Tutela Animali.
Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà  un monitoraggio della
situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione
aggiornata sulla presenza di tali animali nell’ambito dell’ecosistema urbano, al fine di
promuovere gli accorgimenti piö idonei per la difesa del patrimonio faunistico.
Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la
nostra fauna, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e
nell’ambiente.
Il Comune promuoverà  campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al
fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe acquatiche, oltre a
promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche
degli animali liberi presenti nelle riserve d’acqua del territorio comunale.
E’ consentita la vendita della tartarughe acquatiche solo con la contestuale comunicazione di
possesso di cui al comma 1) ed unitamente ad un foglio informativo indicante le problematiche
indotte dalla specie nonché le responsabilità  connesse al suo mantenimento, ivi compreso il
divieto di abbandono e le relative sanzioni.
ART. 44 - SPECIE ALLOCTONE LIBERE
L’Ufficio comunale preposto attiva programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle
popolazioni di animali sinantropi, antropizzati, di origine alloctona che hanno formato colonie
stanziali nel tessuto urbano, costituenti forme di inquinamento biologico per le specie
autoctone, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa
del territorio e alla sua gestione, con possibilità  di avvalersi anche della collaborazione di Enti
ed Associazioni private.
Tali programmi sono finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell’ottica
globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.
TITOLO VI
FAUNA CRITICA
ART. 45 - POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA Var. domestica
E’ vietato alimentare i colombi in aree pubbliche e private.
Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si
possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli
ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la
vivibilità  della città , devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti
interventi:
- pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla
nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
Ogni intervento dovrà  evitare qualunque maltrattamento degli animali.
Al fine della tutela del benessere degli animali la Civica Amministrazione potrà  provvedere ad
attrezzare apposite aree destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere
alimentati con apposito becchime medicato e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario da
parte del Comune e della ASL. Dopo ogni operazione di alimentazione le aree così attrezzate
debbono essere mantenute pulite.
La Civica Amministrazione potrà  elaborare apposite campagne informative /educative per la
corretta convivenza uomo/colombi.
Potrà  essere favorita la collaborazione fra cittadini volontari e la Civica Amministrazione che
provvederà  a pianificare un piano di distribuzione di mangime medicato con il quale
alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria, individuate
anche in collaborazione con i Municipi.
ART. 46 - POPOLAZIONI DI MURIDI E/O ARTROPODI
E/O ALTRI SPECIE CRITICHE
L’Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi
presenti nel territorio comunale e delle popolazioni critiche in genere compresi gli artropodi.
Tali programmi sono intesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del
tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni , sia per
diminuire l’inquinamento ambientale dovuto all’utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali
non bersaglio, fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l’igiene pubblica,
trattamenti eccezionali e mirati adottati dall’Autorità  Sanitaria Locale.
Contestualmente l’Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione rivolti alla
cittadinanza per l’attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell’assetto
urbano in rapporto ai siti ecotrofici di tali popolazioni.
E’ fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio.
I privati proprietari di immobili hanno l’obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di
rat - proofing quali:
- posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione
possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza
comunicazione con il corpo della muratura;
- pulizia costante degli intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e
terrazze.
E’ fatto obbligo ai privati di procedere nell’arco di ogni anno solare, ad interventi di
derattizzazione dei muridi, avvalendosi esclusivamente di Ditte specializzate con prodotti
autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili di cui gli stessi sono
proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle
esche poste all’interno degli erogatori. Di tali interventi dovrà  essere data comunicazione ai
competenti Uffici civici .
Qualora emerga la necessità , a causa di situazioni eccezionali, di eseguire interventi
straordinari, verrà  emessa una specifica Ordinanza del Sindaco.
Negli interventi edilizi (demolizioni e scavi) compresi quelli di rottura suolo, deve essere
verificata con il competente Ufficio Comunale la necessità  di derattizzazione dei luoghi
preventiva e successiva, attraverso la presentazione di un piano formulato da Ditta del Settore.
Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara ed in particolare della zanzara tigre (Aedes
albopictus), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi
da fiori, i secchi, le ciotole e i piccoli contenitori di acqua stagnante. E’ obbligatoria altresì la
periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque
meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di
acque stagnanti .
E’ fatto obbligo di effettuare interventi contro la processionaria del pino e della quercia nelle
aree in cui la Struttura Regionale ha stabilito che la presenza dell’insetto minaccia seriamente
la produzione, la sopravvivenza del popolamento arboreo e la qualità  della vita di animali e
piante.
E’ fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà  in caso di
infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a
operatori specializzati.
TITOLO VII
NORME FINALI
ART. 47 - TUTELA DELLA BIODIVERSITà€ IN AMBITO CITTADINO
Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia
di tutela e valorizzazione della biodiversità ) l’Ufficio comunale preposto, nell’ambito dei
principi statutari della Civica Amministrazione per lo sviluppo dell’assetto territoriale e per la
protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti
nell’ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in
sinergia con altri Settori della Civica Amministrazione coinvolti nella pianificazione
urbanistica, edilizia e manutentiva dell’assetto cittadino e/o con altre Pubbliche
Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse
ambientali.
Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente
attraversamento di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competenti, degli
idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali la specie con una
figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti.
Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all’attraversamento sarà 
necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei e barriere anti attraversamento
che evitino l’accesso degli animali sulla carreggiata, ove possibile .
Alcuni insetti sono parte fondamentale dell’equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai
cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro
importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api,
alcune specie di coleotteri etc ).
Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc).
Il Comune curerà  la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e
delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità  .
Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l’uomo e per l’agricoltura.
Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà  comunale le formiche svolgono un
insostituibile ruolo per l’equilibrio ecologico ed è fatto percio divieto di distruggere i formicai.
Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la
loro utilità  nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chirotteri
(pipistrelli) , sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
E’consentito, previo assenso del proprietario e acquisito il parere dell’Ente Provincia, il
posizionamento di bat-box negli spazi verdi pubblici e privati.
Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza.
In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e
tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chirotteri.
Il Comune insieme ad altri Enti scientifici potrà  redigere un elenco dei siti e dei biotopi
meritevoli di speciale tutela ricadenti nel territorio comunale.
ART. 48 - INTERAZIONE TERAPEUTICA CON ANIMALI
La Civica Amministrazione promuove azioni intese a creare rapporti specifici di convivenza e
benessere fra uomo e animale, di concerto con le Strutture sociali e sanitarie, con Istituti ed
Enti pubblici e/o privati, comprese le Aziende Ospedaliere, preposti all'assistenza di persone,
siano esse bambini o adulti, promuovendo iniziative per l’affido di animali, che altrimenti
vivrebbero comunque in stato di cattività .
ART. 49 – VIGILANZA
Sono incaricati dei controlli sull’osservanza del presente regolamento tutti i soggetti che
esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell’ambiente, ai sensi della vigente
normativa nazionale e locale.
ART. 50 – SANZIONI
Salvo diversa disposizione di Legge, di Ordinanze e di Deliberazioni comunali, le violazioni al
presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis del Testo Unico
Ordinamento Enti Locali di cui al D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. .
Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art.16 della L.
689/1981 .
La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.16 della L.689/1981, come
modificato dalla L. 125/2008, puo stabilire un diverso importo del pagamento in misura
ridotta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.
Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi
importi del pagamento in misura ridotta, all’interno del limite edittale minimo e massimo:
1) per le violazioni dell’ articolo 4 (comma 1, punti 1-2-4-5-6-7-8-10-12-14-15-17-22) e degli
articoli 11-12-25-28-29-37-38-39-40-41-42-43-47 si applica la sanzione amministrativa da
euro 80,00 a euro 500,00.
2) per le violazioni degli articoli 10-14-16-18-19-23-24, si applica la sanzione amministrativa da
euro 25,00 a euro 500,00.
3) per le violazioni dell’articolo 4 (comma 1, punti 3-9-11-13-16-18-19-20-21-23) e degli articoli
15-26-36-45-46 si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
4) per le violazioni dell’ articol0 20, si applica la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro
500,00.
5) per le violazioni degli articoli 5-13-35 si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a
euro 500.
Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti capoversi si intende
raddoppiato qualora le violazioni siano commesse da persone che commercializzano gli
animali medesimi o che comunque hanno un ricavo economico dall’utilizzo degli animali
oggetto di violazioni.
Gli importi derivanti dalle sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente Regolamento
saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione sarà  vincolata ad
interventi e iniziative per la tutela e il benessere degli animali.
ART.51 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento, per i casi quivi
previsti e disciplinati, sono da intendersi abrogate.
E’ abrogato il precedente Regolamento Tutela e benessere Animali in Città  approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale 111/2002.
Per l’adeguamento delle strutture previste dall’articolo 12 “Detenzione di equidi�,
limitatamente alle misure dei box, delle strutture per la detenzione degli equidi in spazi aperti
e delle relative aree esterne, il possessore e/o detentore dell’equide deve adeguarsi alle
prescrizioni dell’articolo 12, entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
Per l’adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui agli articoli 37)
39) e 42) il termine stabilito è di mesi 24 dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento.
Per l’adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui all’ articolo 10) il
termine stabilito è di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Si è proceduto alla stesura del presente Regolamento in base alla facoltà  demandate ai Comuni
dalle seguenti normative:
DPR 616/ del 24.7.1977
D.lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.
D.lgs 165/ 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
Statuto del Comune di Genova approvato con Delibera Consiliare n° 72 del 16.08.2000 come
modificato con DCC n°4 del 16.02.2010
e ai sensi delle seguenti leggi e normative:
• DPR nr.320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e successive integrazioni ;
• DPR del 31.3.79 (combinato disposto con l'art. 27, comma 1 , lettera L del DPR 616/ del
24.7.1977)che delega al Comune le funzioni in merito alla protezione degli animali e del
patrimonio zootecnico;
• Ordinanza del Sindaco n°880 del 29.7.1988 (Norme contro il maltrattamento degli
animali);
• Legge 874 del 19.12.1975 ;
• Convenzione di Berna del 19.9.1979;
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• Legge 150 del 7.2.1992 e successive integrazioni e modifiche;
• Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e s. m. i.;
• D.M.31.12. 1983 di recepimento del Regolamento CEE 3626/1982 del 31.12.1982 e nr.
3418/83 del 28.11.83 e successive modificazioni;
• D.M 19.4.96 e successive modifiche e integrazioni;
• D.M. 22.02.2001 e successive modifiche e integrazioni;
• Legge n° 281 del 14.8.1991 (legge quadro sul randagismo ) e circolare n. 9 del 10.3. 92
del Ministro della Sanità ;
• Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 e successive Deliberazioni della Giunta regionale ;
• Legge 157 del 11.2.1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica);
• Legge Regionale n. 29 del 1.7.1994 (Norme reg.li sulla tutela della fauna selvatica);
• D.Lgs 116/92 relativo alla protezione degli animali da sperimentazione;
• Legge Regionale n. 25 del 27.4.1990 (Norme sanitarie e protezione degli animali esotici)
e successive Delibere della Giunta Regione Liguria;
• Legge Regionale n. 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione
della biodiversità );
• Legge 611 del 12.6.1913 (norme sulla protezione degli animali);
• DPR 31.03.1979 - Perdita della personalità  giuridica di diritto pubblico dell'Ente
nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto
privato;
• Regolamento CE 1/2005 sul trasporto degli animali e successive integrazioni ;
• Legge n. 189 / 2004 - Maltrattamento animali (Agg. con Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 47) "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate" modifiche al Codice Penale;
• Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per
la protezione degli animali da compagnia;
• D.lgs 174/2000 sull’uso dei biocidi s.mi.;
• Ordinanza 14 gennaio 2010 Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come
modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;
• Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
• Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
• Legge Regionale n. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni;
• Legge Regionale n. 25 del 1.7.1981;
• Legge regionale n. 42/94 e n. 2/97 e successive integrazioni e modifiche;
• I Regolamenti Comunali vigenti.
GLOSSARIO
Alloctono: specie che per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e
colonizzare un habitat diverso dal luogo di origine.
Antropizzato: Alterato esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi dell'uomo.
Anuri: ordine di anfibi a cui appartengono specie comunemente dette rane, rospi e raganelle.
Autoctono: specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è
immigrata autonomamente da lungo tempo stabilendovi popolazioni che si autosostentano.
Biocenosi: Associazione biologica di animali o piante di specie diverse che convivono in
reciproca relazione in una porzione ben individuata di ambiente fisico o biotopo.
Biocida: Sostanza tossica per i microrganismi, con effetto sterilizzante.
Biodiversità : Presenza nello stesso ecosistema di differenti specie vegetali e animali le quali,
interagendo, producono una situazione di equilibrio dinamico in evoluzione nel tempo.
Bioindicatore: Specie animale, pianta o fungo particolarmente sensibile a cambiamenti
apportati da fattori inquinanti all'ecosistema e, quindi, indicatore della presenza degli stessi.
Biotopo: Insieme dei fattori abiotici che caratterizzano una porzione di ambiente che ospita
una popolazione animale o vegetale o una biocenosi.
Elicidi: famiglia di molluschi gasteropodi a cui appartengono le lumache.
Equidi: famiglia di mammiferi a cui appartiene il cavallo
Etologico: Proprio della disciplina che studia i comportamenti e i costumi degli animali nei
rapporti fra loro e con l'ambiente.
Habitat: Insieme delle condizioni ambientali in cui vive un animale o una pianta, spec. dal
punto di vista chimico e fisico
Irundinidi: gruppo di passeriformi a cui appartengono le rondini.
Muridi: famiglia di mammiferi a cui appartengono topi e ratti.
No Target (animale -): non oggetto di interesse.
Target (animale -): oggetto di interesse.
Omeotermo: Capace di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente
dalla temperatura dell'ambiente esterno, caratteristica degli uccelli e dei mammiferi.
Rat-proofing: Tutte quelle operazioni di chiusura necessarie per diminuire e, dove possibile,
eliminare i punti critici di accesso dei muridi infestanti nelle strutture.
Sinantropico: che normalmente vive in compagnia dell’uomo o introdotto dall’uomo in un
habitat estraneo a quello di origine.
Bibliografia:
Dizionario Hoepli (http://www.hoepli.it)
Enciclopedia Treccani (http://www.treccani.it)
Wikipedia (http://www.wikipedia.it)
 
tra le altre questa potrebbe essere rischiosa per noi...anche se ci sarebbe sempre da obiettare:



17) di mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l’intervento dovrà  essere eseguito da un veterinario.
La detenzione e l’utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l’attività  venatoria, ivi compresi i piccioni domestici sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali e provinciali.
 
A mio parere ci si riferisce ai pappagalli (il trespolo non e' equiparabile alla pertica o blocco. Il trespolo e' munito di ciotole per acqua e mangime), che spesso vengono legati al trespolo con una catenina alla zampa o ai quali vengono tagliate le remiganti per evitare la fuga dal trespolo.
 
volovia ha scritto:
A mio parere ci si riferisce ai pappagalli (il trespolo non e' equiparabile alla pertica o blocco. Il trespolo e' munito di ciotole per acqua e mangime), che spesso vengono legati al trespolo con una catenina alla zampa o ai quali vengono tagliate le remiganti per evitare la fuga dal trespolo.

Sicuramente pensava ai pappagalli chi l'ha scritto(probabilmente non sa nemmeno cosa sia una pertica o un blocco).
Sta di fatto che l'interpretazione puo essere ambigua e questo non è il massimo.
Come anche la parte di garantire esercizio fisico..e i rapaci fermi in muta?
 
La detenzione e l’utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l’attività  venatoria, ivi compresi i piccioni domestici sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali e provinciali.

La falconeria andrebbe inserita qui, poiché i falchi ovviamente sono citati nella 157/92 come mezzo di caccia consentito. Anche la legge regionale toscana sul benessere animale esclude automaticamente nelle prime righe tutti volatili utilizzati nell'attività  venatoria, molto intelligentemente senza distinguere tra richiami e falchi. quindi per ora in quanto cacciatore sto abbastanza tranquillo.

comunque si voglia interpretare, non posso che essere daccordo con l'iniziativa di uncf.
 
Alessio et altri

siamo daccordo che il "falco" essendo mezzo di caccia sottostà  ai regolamenti venatori ecc ecc
ma tali iniziative (regolamenti benessere comunali) possono indurre ad interpretazioni varie, contestazioni e chi piö ne ha piö ne metta.

Trespolo o blocco o pertica in pratica per il legislatore sembra che siano la stessa cosa per cui....

altra cosa, dal momento che un notturno ecc non è considerato mezzo di caccia si puo evincere che non possono essere tenuti al blocco o pertica e con assenza di geti alle zampe
 
concordo appieno con alessiog. pero forse chi è di genova e dintorni è assoggetato a tale regolamento, quindi tecnicamente potrebbero essere loro a descrivere cosa sia cambiato sul tenere rapaci, all'entrata in vigore di tale regolamento comunale. indurre ad interpretazioni da parte di chicchessia non lo vedo praticabile visto che appunto non è vincolante per le altre amministrazioni civiche. ne tantomeno specifica chi è preposto alla controllo, ma in maniera generica, delega a tutti coloro che esercitino servizio di vigilanza, come attualmente viene fatto.
buon volo
 
credo di capire che sia come dice giovanni..cioè "volatili legati"non significa pappagalli o altro perchè sarebbe specificato come per altri comma..quel punto credo parli chiaro.il fatto è che poi l interpretazione piö cambiare parecchie cose
 
Lungi da me nel "buttarla" in politica, ma leggete questo articolo su qs link
http://www.federfauna.org/newss.php?id=5471

cosa vorrei dire in merito...che i "regolamenti" comunali sono piö "abbordabili" delle leggi statali per arrivare ad uno scopo...chi ha "forza contrattuale" (ovvero VOTI) puo arrivare al proprio scopo/meta per le vie piö "brevi e piö semplici"...
se l'andazzo risulterà  questo, come dicevo sopra, ci sarà  da che preoccuparsi, sia per noi "hobbisti della Falconeria" sia per chi ci "lavora" e ci tira fuori la fetta x campare!!
 
ok non fa una piega, ma con l'UNESCO come la mettiamo?

x i notturni in definitiva va bene così perché al blocco dovrebbero starci comunque poco, meglio una voliera almeno 2x2x2. x esperienza personale, anche nel campo del recupero e cura dei selvatici, basta spiegare a cosa servono geti e cappuccio, e che in tutto il mondo vengono usati molto di piö che in Italia x non stressare rapaci e maneggiarli nel modo meno traumatico possibile. qualsiasi persona normale capisce. di solito chi attacca e non molla la presa sono persone che nella loro vita non hanno mai aperto nemmeno una guida al birdwatching (sono quelli che ti portano un "nibbio" che invece è un rondone, solo xché ha le unghiette e la coda forcuta), vivono mettendo il gilet e il cappottino rosa al barboncino, credendo di essere gli unici ad amare gli animali.
io continuo a pensare che il mondo venatorio ci salverà , e staro ben felice con chi ha i richiami vivi o i volantini. piö che le leggi che ancora sono locali e localizzate, mi preoccupano gli estremisti che aprono gabbie e voliere tipo ALF, che ormai non è piö l'alieno peloso col nasone (mitico).
 
la mia personale opinione è che non ci sia chiarezza nelle leggi che regolamentano determinati obblighi sulla faccenda venatoria..se le leggi saranno sempre da "interpretare"si potrà  incorrere ad equivoci magari poi chiaribili in sede legale ma sempre delle rotture di ....
 
menzacapo ha scritto:
Amedeo, dove sei?

Vito, Amedeo sarà  sotto qualche bella palma al caldo a fumarsi un bel sigaro cubano e noi qui, sotto il diluvio ad aspettare le new entry :roll: :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
Speriamo che le cose non vadano nel verso sbagliato.... :(
Un saluto

Davide
 
il ragionamento sull'adattabilità  di norme locali a livello nazionale, lo trovo difficile, casomai potrebbe diventare interpretativa nel momento in cui facendo ricorso al TAR diano ragione al comune e quindi al regolamento e allora la sentenza potrebbe diventare vincolante anche per altre situazioni similari, ma non vincolanti.
per il resto soggetti tipo ALF o simili, nel momento in cui violano una proprietà  privata commettono reato e sono perseguibili penalmente e civilmente, sempre che si riesca a incriminarli, pero credo che personcine per bene come loro siano già  schedati.
buon volo
 
I nostri burocrati scrivono sempre lasciando spazio a interpretazzioni ....
Quindi se sono nati in cattivita' non sono animali d'affezione....

Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività  utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività , non sono considerati animali d'affezione.www.comune.genova.it 9


Max :eek:
 
max65 ha scritto:
I nostri burocrati scrivono sempre lasciando spazio a interpretazzioni ....
Quindi se sono nati in cattivita' non sono animali d'affezione....

Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività  utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività , non sono considerati animali d'affezione.www.comune.genova.it 9


Max :eek:

Secondo me hai frainteso quel pezzo, lì dice che gli animali selvatici non sono d'affezione, ma se sono riprodotti in cattività  lo diventano.
 
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