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Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha stabilito che i documenti di identità e di riconoscimento, tra i quali figura il Porto d’armi, scadranno in futuro il giorno del compleanno del titolare.
Per i titoli attualmente in vigore, la durata è prorogata automaticamente alla data di nascita immediatamente successiva alla scadenza naturale prevista in origine.
Questa disposizione è stata ribadita dalla circolare della presidenza del consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 207 del 5 settembre 2012.
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