Salve a tutti,
stavo leggendo la legge 157 del 1992, ho avuto una perplessità sul comma 13 art 2 che cito:
"E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco."
il art 5 del suddetto comma:
"Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo."
Ora cosa si intende per falco?
la Treccani riporta: "Uccello da preda diurno, appartenente al genere Falco dell’ordine falconiformi"
Leggendo la norma da un punto puramente letterale sembrerebbe che che la caccia con Accipitridi, Parabuteo ecc.. è vietata.
Probabilmente sono solo incompetente in materia, è non ho ben capito la legge e/o saltato qualche "pezzo".
Aiutatemi a risolvere il mio dubbio
stavo leggendo la legge 157 del 1992, ho avuto una perplessità sul comma 13 art 2 che cito:
"E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco."
il art 5 del suddetto comma:
"Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo."
Ora cosa si intende per falco?
la Treccani riporta: "Uccello da preda diurno, appartenente al genere Falco dell’ordine falconiformi"
Leggendo la norma da un punto puramente letterale sembrerebbe che che la caccia con Accipitridi, Parabuteo ecc.. è vietata.
Probabilmente sono solo incompetente in materia, è non ho ben capito la legge e/o saltato qualche "pezzo".
Aiutatemi a risolvere il mio dubbio