Dubbio legge caccia

asd33

New member
Salve a tutti,
stavo leggendo la legge 157 del 1992, ho avuto una perplessità sul comma 13 art 2 che cito:
"E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco."
il art 5 del suddetto comma:
"Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo."
Ora cosa si intende per falco?
la Treccani riporta: "Uccello da preda diurno, appartenente al genere Falco dell’ordine falconiformi"
Leggendo la norma da un punto puramente letterale sembrerebbe che che la caccia con Accipitridi, Parabuteo ecc.. è vietata.
Probabilmente sono solo incompetente in materia, è non ho ben capito la legge e/o saltato qualche "pezzo".
Aiutatemi a risolvere il mio dubbio
 
La caccia è consentita con tutti i diurni, l'unica restrizione vige in alcune regioni, dove è concesso l'utilizzo esclusivo di specie autoctone
 
Ultima modifica:
Per la 157/92 Puoi volare tutti i rapaci diurni; i notturni, no. Alcune leggi regionali limitano le leggi nazionali restringendo le specie utilizzabili.
 
La tua osservazione è corretta: astore, sparviere, poiane, aquile, ecc. non sono propriamente un falchi, ovvero appartenenti all'ordine falconiformi; essi infatti sono accipitridi.

In ogni caso, nel "parlar comune", non tecnico, si indica con "falco" un rapace diurno.
Ecco perché, nonostante l'inesattezza del legislatore, si da per assodato che si intendano proprio tutti i rapaci diurni.
 
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