Falconeria: svincolare il porto d’armi dalla licenza di caccia

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Cibo Naturale per cani

35In Italia, la caccia con il falco è espressamente consentita dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche se la stessa legge non prevede specifiche disposizioni che ne regolano lo svolgimento.
La possibilità di esercitare la caccia con il falco dipende, infatti, al pari delle altre attività venatorie, dal conseguimento della licenza di caccia, la cui concessione prevede, come noto, il superamento di un esame di idoneità ed abilità all’esercizio venatorio, ma niente che riguardi espressamente l’esercizio di forme particolari di caccia come, appunto, quella con il falco.
Una tale situazione appare almeno singolare, in quanto la falconeria non è in nessun modo assimilabile ad altre forme di prelievo venatorio esercitate attraverso l’uso di armi. Ciò, sostanzialmente, per i seguenti motivi:

            1) il falco e gli altri uccelli rapaci utilizzati per la falconeria non hanno alcuna possibilità di recare danni a cose o a persone e, pertanto, non possono, in nessun caso, essere considerati alla stregua delle armi;

            2) nella caccia con il falco si utilizzano specie di uccelli rapaci che, anche in natura, si procurano il cibo cacciando prede vive e, pertanto, la falconeria può essere considerata come la riproduzione di un fatto naturale che riguarda il predatore e la sua preda e che vede il falconiere svolgere un ruolo quasi da spettatore;

            3) il falconiere non si limita solo ad addestrare i rapaci a cacciare insieme all’uomo, ma sviluppa diverse attività, anche non tipicamente venatorie, il cui principale fine è quello di vivere all’aperto a contatto e nel rispetto della natura, tanto è vero che, in talune circostanze, l’attività di falconeria non è neppure finalizzata alla predazione, ma più semplicemente ad esercitare il rapace a catturare il “logoro”, uno strumento che lo stesso falconiere usa come preda artificiale.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che subordinare l’esercizio della caccia con il falco all’acquisizione della generica licenza di caccia e, quindi, del relativo porto d’anni, è da considerare poco giustificabile, se non assurdo. A mero titolo di esempio si consideri, infatti, che una tale disposizione preclude la possibilità dell’esercizio di una attività del tutto pacifica, nonché rispettosa dell’ambiente, quale è la caccia con il falco, a tutte le persone che, in luogo dell’assolvimento degli obblighi militari, hanno prestato servizio civile e che, per tale motivo, non possono richiedere il porto d’armi.
A ciò si aggiunga che l’attività di falconeria è da ritenere di particolare importanza ai fini della prevenzione degli incidenti aerei causati da volatili che, non infrequentemente, bloccano i motori di aerei determinando conseguenze anche molto gravi o potenzialmente tali.
Tutto ciò considerato, con la presente proposta di legge si intende, in primo luogo, affermare il principio che il falco non è un’arma e che, di conseguenza, l’esercizio della falconeria non può essere considerato alla stregua di una attività per il cui svolgimento è necessario il porto d’armi.
Nel rispetto di tale principio, la presente proposta di legge interviene a modificare il testo della legge n. 157 del 1992, nel modo seguente:

            1) sopprimendo al comma 11 dell’articolo 22 le disposizioni che estendono anche alla caccia con il falco l’obbligo del conseguimento della licenza di caccia prevista per l’esercizio delle attività venatorie con il fucile e con l’arco;

            2) lasciando alle regioni il compito di regolamentare l’esercizio della falconeria;

            3) prevedendo il riconoscimento e la valorizzazione ai fini di utilità pubblica dell’attività della falconeria e di coloro che la esercitano, la cui presenza è prevista come necessaria negli scali aeroportuali di maggiore transito.

Poiché in tutte le regioni italiane attualmente interessate dall’esercizio della falconeria risultano essere in vigore specifiche norme regionali in materia, riteniamo che la presente proposta di legge possa essere considerata sicuramente semplificativa e migliorativa del quadro normativo vigente e, anche per questo motivo, se ne raccomanda la sollecita approvazione.

Dedicato ai Falconieri Professionisti