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Falconeria e la Legge
  • Legge regionale Veneto 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000)

  • ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO

ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 1 - Finalità.

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

Art. 2 - Registro dei falconieri.

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.

2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia.

Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all' articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 4 - Vigilanza.

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province.

Art. 5 - Sanzioni.

1. É soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000:

a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 2;

b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale.

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 22 febbraio 2001
Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ed il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5-bis, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, emani un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Ritenuto che per il momento e' necessario limitare l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di essi, con l'esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e che, successivamente, si provvedera' ad istituire un registro per i prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del succitato regolamento CE n. 338/97;

Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

 

 

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni cosi' come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di specie che saranno iscritte agli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predisporra' il registro degli esemplari secondo lo schema riportato negli allegati al presente decreto.

4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andra' riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

5. Il registro di cui al comma 1 e' compilato dal detentore degli esemplari con le modalita' indicate all'allegato 5 al presente decreto;

6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le strutture circensi;

b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari, i delfinari e le mostre faunistiche;

c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 2.

1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente articolo devono richiedere il registro di detenzione al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che provvedera' alla vidimazione dello stesso anche su ogni pagina. Il registro dovra' essere disponibile ad ogni richiesta delle autorita' proposte ai controlli.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 4, dovra' essere riconsegnato al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che ne fara' copia e riconsegnera' l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento dei registri di cui al presente comma.

3. Ai fini di una proficua gestione delle attivita' di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente richiede al Corpo forestale dello Stato i dati di cui al precedente comma.

 

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Art. 4.

1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato chiunque violi le disposizioni del presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 5.

1. Il presente decreto, compresi i 5 allegati che ne sono parte integrante, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'ambiente Bordon
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio

DECRETO 28 marzo 2001 
Modificazioni al decreto 22 febbraio 2001 concernente l'istituzione del
registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. (GU n.
76 del 31-3-2001) 


Art. 1.
Il  comma  4 dell' art. 1 del decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  59 del 12 marzo 2001, e' sostituito dal seguente: "4.  gli  esemplari  detenuti  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Uff.le, devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del  registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli   esemplari acquisiti  a  qualsiasi  titolo  dopo  la  data  di pubblicazione  del presente decreto l'iscrizione nel registro dovra' avvenire  entro  dieci
giorni  dall'acquisizione  stessa. Sono fatte salve  le  disposizionipreviste  dall'art. 5 della legge 7 febbraio  1992, n. 150".

 

CITES - Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali
(Decreto 3 maggio 2001 del Ministero dell'Ambiente).

 


Considerata l'importanza, e non solo per l'entità delle implicazioni, ma soprattutto quale futura linea guida, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo del Decreto 3 maggio 2001 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 112 del 16 maggio 2001 che, quasi senza modificarli, di fatto abroga i precedenti del 22 febbraio e del 28 marzo. Gli Allevatori di specie CITES, incluse negli allegati A e B del Reg. (CE) n. 338/97 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in esso riportate. Le ultime modifiche al Reg. (CE) n. 338/97, sono state apportate con il Reg. (CE) n. 2724/2000 del 30 nov. 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2^ serie speciale - n. 12 del 12 feb. 2001 (www.foi.it). Per qualsiasi necessità o dubbio in materia, ogni Allevatore può rivolgersi direttamente al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio.

* * * * * *

IL MINISTRO DELL' AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE e FORESTALI


Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975,n. 874;
Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,e successive attuazioni e modificazioni, ed il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998,n. 426, che inserisce il comma 5 - bis all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.150;
Considerato che il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo Forestale dello Stato;
Visto l'art. 8 - quinquies, comma 3 - quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, tramite il Corpo Forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;
Ritenuto che per il momento e' necessario limitare l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di essi con l'esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e che successivamente si provvedera' ad istituire un registro per i prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del succitato regolamento CE 338/97;
Sentito il parere della Commissione Scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Visto il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;
Visto il decreto 28 marzo 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001, concernente modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001;
Ritenuto che, per mero errore materiale, il secondo periodo del comma 4 dell'art. 1 del succitato decreto e' stato riportato in maniera errata e che pertanto si rende necessario modificare la suddetta disposizione e pubblicare in forma integrale la disposizione nella sua totalita';

Decreta:

Art. 1
1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni così come definiti dall'art. 8 - sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di specie che saranno iscritte agli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, predisporranno il registro degli esemplari vivi o morti secondo lo schema riportato negli allegati al presente decreto.
4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del presente decreto l'iscrizione nel registro dovra' avvenire entro dieci giorni dall'acquisizione stessa. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andra' riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
5. Il registro di cui al comma 1 e' compilato dal detentore degli esemplari con le modalita' indicate all'allegato 5 al presente decreto;
6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
a) le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le strutture circensi;
b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari e le mostre faunistiche;
c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2
1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente articolo devono richiedere il registro di detenzione al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente che provvedera' alla vidimazione dello stesso anche su ogni pagina. Il registro dovra' essere disponibile ad ogni richiesta delle autorita' preposte ai controlli.
2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 4, dovra' essere riconsegnato al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente che ne fara' copia e riconsegnera' l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento dei registri di cui al presente comma.
3. Ai fini di una proficua gestione delle attivita' di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'Ambiente richiede al Corpo Forestale dello Stato i dati di cui al precedente comma.

Art. 3
1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:
a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanita' e con il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 4
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato chiunque violi le disposizioni del presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5 comma 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 5
1. Il presente decreto compresi i 3 allegati che ne sono parte integrante sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6
Il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali e il decreto 28 marzo 2001 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001 concernente modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001, sono abrogati.


Roma, 3 maggio 2001


Il Ministro dell'Ambiente Bordon
Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Pecoraro Scanio

A CACCIA TUTTO L'ANNO

La Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera, la n. 2072 del 3 agosto 2001, che consentirà ai proprietari e gestori di allevamenti ittici di sparare a tutto quello che si muove nelle loro proprietà. Si tratta di un provvedimento  che consente la caccia indiscriminata a tutte le specie ittiofaghe, ovvero che si nutrono di pesci; infatti la delibera ha omesso di citare le specie oggetto di caccia, lasciando quindi carta bianca ai gestori degli allevamenti ittici. Potranno quindi essere abbattuti tutti gli uccelli ittiofagi protetti, come i cormorani, gli aironi,i gabbiani. La delibera consente di sparare anche a chi èsprovvisto di licenza di caccia, infatti basterà essere in possesso di porto d'armi uso caccia per poter cacciare.  Gli abbattimenti poranno avvenire anche in aree interne al Parco Regionale del Fiume Sile, che si estende nelle province di Padova, Treviso e Venezia, all'interno del quale c'è il maggior numero diallevamenti ittici.

Istituzione del nuovo Registro di detenzione dell' 8.01.2002 (G.U. N. 15 del 18 gennaio 2002) che sostituisce il precedente D.M. del 3.05.2001

Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 gennaio 2002 (registro di detenzione)

 

Il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio

di concerto con

il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

VISTA la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES) , firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874;

VISTO il Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3 relativo al campo di applicazione dello stesso,

VISTO il Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità per applicazione del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che sostituisce integralmente il Regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 9 dicembre 1998, n. 426 che inserisce il comma 5bis all'articolo 5 della legge 7 febbraio n.150, prevedendo che il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.150;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, al sensi dell'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n.150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo Forestale dello Stato;

VISTO l'articolo 8quinquies, comma 3quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n.150, che demanda al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, tramite il Corpo Forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e del controlli previsti dalla citata Convenzione di Washington e dai citati regolamenti comunitari;

SENTITO il parere della Commissione Scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992 n.150,

VISTO il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.112 del 16 maggio 2001- , con il quale è stato istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;

RITENUTO che, a seguito dell'esigenza di fornire una più articolata indicazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro, nonché delle difficoltà oggettive riscontrate per il ritiro e la compilazione dello stesso nei termini indicati dal Decreto del 3 maggio 2001, si rende necessario sostituire il su citato decreto interministeriale;

Art. 1.

  1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'articolo 5, comma 5bis, della legge 7 febbraio 1992, n.150. II registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'articolo 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n.150 e dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli allegati A c B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio, 2001.

Art. 2.

Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a)le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione del soggetti di cui all'articolo 3,comma 1, lettera d) del presente decreto;

b)i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo, e da erbario con esclusione di quelle di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) del presente decreto;

c)chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'articolo 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

C) I soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento (CE);

d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni nonché coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi.

Art. 4.

1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'articolo 1, detenuti alla data di consegna del registro di detenzione , devono essere iscritti nel medesimo registro entro il 31 gennaio 2002.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì a coloro che risulteranno tenuti alla compilazione del registro, ai sensi del precedente articolo 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.

3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art.1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro, dovra' avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.

4. Iscrizione nel registro, di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro quindici giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni.

5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora risultino registrate in schede di carico, e scarico vidimate dal Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve essere riportato nella tabella di carico del registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.

6. il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è compilato dal detentore degli esemplari con le modalità' indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

Art. 5

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. II registro dovra' essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche che consentano la compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo Forestale dello Stato.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, dovra' essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, che ne farà' copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma.

3. Al fini della gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può richiedere al Corpo Forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992 n.150.

Art. 7

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F= altro.

2. Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Ultimo aggiornamento (Domenica 14 Febbraio 2010 15:04)

 

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