Per Cacciare col Falco
 
Per cacciare col falco, occorre essere in possesso del porto d'armi uso caccia e di conseguenza della Licenza di caccia e dell'assicurazione.
 

La caccia col Falco in Italia è regolamentata dalla Legge dell' 11 febbraio 1992, n.157 che indica le Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 13 della suddetta legge, determina i Mezzi per l'attività Venatoria. 

A noi interessa paricolarmente il secondo comma : " E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco".

Di seguito riporto parte della legge regionale del Lazio che più interessa i Falconieri di questa regione:

L.R. 17/1995
 
Materie: Caccia

 
L.R. 2 Maggio 1995, n. 17
Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

DISCIPLINA ATTIVITA'VENATORIA, MEZZI DI CACCIA, GESTIONE PROGRAMMATA ED AZIENDE VENATORIE

20. Esercizio dell'attività venatoria.
1. L'attività venatoria é disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 e ai sensi della presente legge.
2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.
3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge dello Stato.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria é, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di residenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio 1978, n. 31. Nel tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove é consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza é necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto le indicazioni sopra menzionate. La provincia, per il rilascio dei tesserini, si avvale della collaborazione operativa delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.
5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla provincia di residenza l'eventuale autorizzazione all'accesso in ambiti territoriali di caccia di altre province o regioni.
6. Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale é stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.
7. Le annotazioni sul tesserino devono effettuarsi in modo indelebile.
8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti alla provincia competente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche ai cittadini italiani residenti all'estero ed ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in carta legale alle province in conformità alla vigente normativa statale e regionale purché i richiedenti siano provvisti:
a) di attestazione dell'autorità consolare italiana dalla quale risulti che i cittadini suddetti sono muniti di regolare porto d'armi per uso caccia rilasciato dal paese d'origine e che gli stessi sono autorizzati all'importazione temporanea delle armi ad uso venatorio;
b) di polizze assicurative, valide sul territorio italiano, secondo le norme stabilite dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992;
c) di attestazione di versamento delle tasse governative e regionali in materia di caccia.

21. Mezzi di caccia consentiti. 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. E', altresì, consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
2. Nell'attività venatoria è consentito anche l'uso dell'arco e dei falchi, esclusivamente appartenenti alle seguenti specie:
a) Pellegrino (Falco peregrinus);
b) Smeriglio (Falco columbarius);
c) Astore (Accipiter gentilis);
d) Sparviere (Accipiter nisus).


3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore:
a) di volta in volta in caso di caccia vagante;
b) al momento dell'abbandono dell'appostamento in caso di caccia per appostamento fisso e temporaneo. I bossoli recuperati non possono essere comunque lasciati sul luogo di caccia e devono essere smaltiti nelle forme consentite.
4. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

22. Disciplina per l'uso dei falchi. 1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente con esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'articolo 21, comma 2, e provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della convenzione di Washington ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.
2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione, tramite le province competenti per territorio, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'INFS, ed alla redazione di una scheda in quadruplice copia, fornita anch'essa dall'INFS, nella quale sono riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia di detta scheda viene archiviata presso la Regione, una presso la competente provincia, una copia è inviata all'INFS ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace.
4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce.
5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del falco.
6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.
7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'INFS, che provvede, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche.
8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani e all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie, previa autorizzazione del titolare gestore.

 

 


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