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Per Cacciare col
Falco
Per cacciare
col falco, occorre essere in possesso del porto
d'armi uso caccia e di conseguenza della Licenza di
caccia e dell'assicurazione.
La caccia col Falco
in Italia è regolamentata dalla Legge dell' 11
febbraio 1992, n.157 che indica le Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.
L'articolo 13 della suddetta legge, determina i
Mezzi per l'attività Venatoria.
A noi interessa paricolarmente il secondo comma :
" E' consentito,
altresì, l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima
rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6,
nonchè l'uso dell'arco e del falco".
Di seguito riporto parte della legge regionale
del Lazio che più interessa i Falconieri di questa
regione:
L.R. 17/1995
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L.R. 2 Maggio 1995, n. 17
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Norme per la tutela della fauna selvatica e
la gestione programmata dell'esercizio
venatorio. |
DISCIPLINA ATTIVITA'VENATORIA,
MEZZI DI CACCIA, GESTIONE PROGRAMMATA ED AZIENDE
VENATORIE
20. Esercizio dell'attività venatoria. 1.
L'attività venatoria é disciplinata dall'articolo 12
della legge n. 157 del 1992 e ai sensi della
presente legge.
2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio
venatorio, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, appartiene a colui che l'ha
cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna
selvatica scovata, o sia intento al recupero di
quella da lui ferita, non deve subire intromissioni
finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il
recupero.
3. L'attività venatoria può essere esercitata da
chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia
munito della licenza di porto di fucile per uso di
caccia e delle polizze assicurative per la
responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con
relativi massimali previsti dalla legge dello Stato.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria é,
inoltre, necessario il possesso di un apposito
tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di
residenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio
1978, n. 31. Nel tesserino sono indicate le
specifiche norme inerenti il calendario regionale,
nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva
e gli ambiti di caccia ove é consentita l'attività
venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni
diverse da quella di residenza é necessario che, a
cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto le
indicazioni sopra menzionate. La provincia, per il
rilascio dei tesserini, si avvale della
collaborazione operativa delle associazioni
venatorie nazionalmente riconosciute.
5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla
provincia di residenza l'eventuale autorizzazione
all'accesso in ambiti territoriali di caccia di
altre province o regioni.
6. Il tesserino regionale deve essere restituito al
comune, tramite il quale é stato rilasciato, entro e
non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di
consentire la raccolta dei dati relativi all'annata
venatoria di riferimento.
7. Le annotazioni sul tesserino devono effettuarsi
in modo indelebile.
8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti
alla provincia competente entro e non oltre il 30
aprile di ogni anno.
9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito
anche ai cittadini italiani residenti all'estero ed
ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in
carta legale alle province in conformità alla
vigente normativa statale e regionale purché i
richiedenti siano provvisti:
a) di attestazione dell'autorità consolare italiana
dalla quale risulti che i cittadini suddetti sono
muniti di regolare porto d'armi per uso caccia
rilasciato dal paese d'origine e che gli stessi sono
autorizzati all'importazione temporanea delle armi
ad uso venatorio;
b) di polizze assicurative, valide sul territorio
italiano, secondo le norme stabilite dall'articolo
12, comma 8, della legge n. 157 del 1992;
c) di attestazione di versamento delle tasse
governative e regionali in materia di caccia.
21. Mezzi di caccia consentiti. 1. L'attività
venatoria è consentita con l'uso del fucile con
canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione
e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonché con fucile con canna ad
anima rigata a caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore
a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a millimetri 40. E', altresì, consentito
l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di
cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6.
2. Nell'attività venatoria è consentito anche
l'uso dell'arco e dei falchi, esclusivamente
appartenenti alle seguenti specie:
a) Pellegrino (Falco peregrinus);
b) Smeriglio (Falco columbarius);
c) Astore (Accipiter gentilis);
d) Sparviere (Accipiter nisus).
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore:
a) di volta in volta in caso di caccia vagante;
b) al momento dell'abbandono dell'appostamento in
caso di caccia per appostamento fisso e temporaneo.
I bossoli recuperati non possono essere comunque
lasciati sul luogo di caccia e devono essere
smaltiti nelle forme consentite.
4. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal
presente articolo.
5. Il titolare della licenza di porto di fucile per
uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite,
gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.
22. Disciplina per l'uso dei falchi. 1. L'uso
dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito
esclusivamente con esemplari appartenenti ad una
delle specie elencate all'articolo 21, comma 2, e
provenienti da allevamenti nazionali od esteri di
provata serietà, oppure legalmente importati da quei
paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse,
ma strettamente controllate, nell'osservanza della
convenzione di Washington ai sensi della legge 19
dicembre 1975, n. 874.
2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono
farne notifica alla Regione, tramite la provincia
competente per territorio, entro e non oltre tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. La Regione, tramite le province competenti per
territorio, provvede al marcaggio degli esemplari
detenuti con contrassegni inamovibili e numerati
forniti dall'INFS, ed alla redazione di una scheda
in quadruplice copia, fornita anch'essa dall'INFS,
nella quale sono riportate tutte le notizie relative
all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia
di detta scheda viene archiviata presso la Regione,
una presso la competente provincia, una copia è
inviata all'INFS ed una copia viene rilasciata al
possessore del rapace.
4. Le eventuali variazioni di consistenza devono
essere denunciate, entro dieci giorni, alla Regione
ed alla provincia competente per territorio, con la
specificazione del soggetto e dei motivi della
variazione verificatasi e degli esemplari cui tale
variazione si riferisce.
5. All'atto della denuncia il possessore deve
esibire la documentazione che dimostra la
provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti
e la destinazione di quelli non più presenti, fatta
salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale
documentazione deve essere conservata dal possessore
del falco.
6. Vengono considerati detenuti illegalmente e
sequestrati, fatte salve le altre sanzioni previste
a termine di legge, i falchi privi di contrassegno
e/o per i quali manchi la documentazione di
provenienza.
7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve
tempo possibile, essere consegnati all'INFS, che
provvede, seguendo programmi anche coordinati con
altri enti o associazioni, al loro reinserimento in
natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche.
8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle
zone addestramento cani e all'interno delle aziende
faunistico-venatorie ed aziende
agro-turistico-venatorie, previa autorizzazione del
titolare gestore.
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