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Altre Leggi di
nostro Interesse
SOMMARIO:
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Legge regionale
Veneto 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000)
-
ADDESTRAMENTO E
ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO
ADDESTRAMENTO E
ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO
Art. 1 - Finalità.
1. L'addestramento e
l'allenamento per uso venatorio di falchi sono
disciplinati dalla presente legge in conformità alle
leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni
internazionali, delle direttive e dei regolamenti
comunitari.
Art. 2 - Registro dei
falconieri.
1. I falconieri sono
tenuti a realizzare un corretto addestramento dei
falchi, nonché mantenerli in allenamento ed
esercizio di volo.
2. A tale scopo, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni provinciali istituiscono
un registro in cui vengono iscritti i falconieri
residenti nella provincia.
Art. 3 - Modalità ed
effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.
1. Ai fini
dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2,
il falconiere deve presentare un dettagliato
programma di addestramento e allenamento.
2. Il falconiere
deve inoltre comunicare alla Provincia una località
del comune di residenza o confinante con lo stesso,
ove esercitare al volo i falchi, allegando il
consenso scritto del proprietario o del titolare di
altro diritto reale o personale di godimento del
fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di
utilizzo del falco stesso.
3. Con l'iscrizione al
registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il
falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia
ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero
periodo dell'anno, con divieto di predazione di
fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia
chiusa, nelle zone di cui all'
articolo 18 comma 1 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché
a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui
al comma 3 del medesimo articolo.
Art. 4 - Vigilanza.
1. La vigilanza e
l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge spetta alle province.
Art. 5 - Sanzioni.
1. É soggetto alla
sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
600.000:
a) chiunque addestra o allena
falchi senza essere iscritto nel registro di cui
all'articolo 2;
b) chiunque addestra o allena
falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui
al comma 1 dell'articolo 3 o delle zone di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Per gli oneri
relativi all'esercizio delle funzioni attribuite
dalla presente legge, le Province utilizzano i fondi
annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del
bilancio regionale.
Art. 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DECRETO 22 febbraio 2001
Istituzione del registro di detenzione degli
esemplari di specie animali e vegetali.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la
Convenzione sul commercio internazionale di specie
di fauna e flora selvatiche in pericolo di
estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo
1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.
874;
Visto il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, ed il regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione del 26 maggio 1997 e successive
attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione
di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio, ed in
particolare l'art. 3 relativo al campo di
applicazione dello stesso;
Visto l'art.
4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7
febbraio 1992, n. 150, il comma 5-bis, che prevede
che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali,
emani un decreto per istituire il registro di
detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e
2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Considerato
che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura
l'adempimento della Convenzione di Washington,
potendosi avvalere delle esistenti strutture del
Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art.
8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7
febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero
delle politiche agricole e forestali, tramite il
Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle
certificazioni e dei controlli;
Ritenuto che
per il momento e' necessario limitare l'istituzione
del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di
essi, con l'esclusione dei prodotti derivati di
specie animali e vegetali incluse negli allegati A e
B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e che, successivamente, si provvedera'
ad istituire un registro per i prodotti derivati da
esemplari di specie animali e vegetali incluse negli
allegati A e B del succitato regolamento CE n.
338/97;
Sentito il
parere della Commissione scientifica di cui all'art.
4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Decreta:
Art. 1.
1. E'
istituito il registro di detenzione degli esemplari
di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5,
comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il
registro si riferisce agli esemplari vivi o morti,
di specie animali e vegetali e alle parti di specie
animali e vegetali, inclusi negli allegati A e B del
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni cosi' come definiti dall'art. 8-sexies
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2
del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, con l'esclusione di esemplari di
specie vegetali riprodotte artificialmente incluse
nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni.
2. Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano
anche nel caso di specie che saranno iscritte agli
allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. Il
Ministero dell'ambiente, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali,
predisporra' il registro degli esemplari secondo lo
schema riportato negli allegati al presente decreto.
4. Gli
esemplari detenuti alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale devono
essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro
venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto. L'annotazione sul registro di
qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andra'
riportata entro dieci giorni dalla variazione
medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste
dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
5. Il registro
di cui al comma 1 e' compilato dal detentore degli
esemplari con le modalita' indicate all'allegato 5
al presente decreto;
6. Sono tenuti
alla compilazione del registro di cui al comma 1 i
seguenti soggetti:
a) le imprese
commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi
comprese le strutture circensi;
b) gli
allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi
compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli
acquari, i delfinari e le mostre faunistiche;
c) chiunque
utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di
commercio o di scambio o cessione di qualsiasi
natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga
esemplari provenienti da sequestro, confisca,
affidamento, fatte salve le disposizioni della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
Art. 2.
1. I soggetti
di cui al comma 6 del precedente articolo devono
richiedere il registro di detenzione al Servizio
certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato
competente territorialmente che provvedera' alla
vidimazione dello stesso anche su ogni pagina. Il
registro dovra' essere disponibile ad ogni richiesta
delle autorita' proposte ai controlli.
2. Il registro
relativo agli esemplari vivi o morti di specie
dell'allegato A, una volta compilato, secondo le
procedure di cui all'art. 1, comma 4, dovra' essere
riconsegnato al Servizio certificazione CITES del
Corpo forestale dello Stato competente
territorialmente che ne fara' copia e riconsegnera'
l'originale al richiedente. La stessa procedura si
applica al momento del completamento dei registri di
cui al presente comma.
3. Ai fini di
una proficua gestione delle attivita' di
conservazione su specie di particolare interesse, il
Ministero dell'ambiente richiede al Corpo forestale
dello Stato i dati di cui al precedente comma.
Art. 3.
1. Sono
esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:
a) le
istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e
private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
b) le
istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e
private registrate ai sensi del decreto 23 marzo
1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita' e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 4.
1. Salvo che
il fatto non costituisca piu' grave reato chiunque
violi le disposizioni del presente decreto e' punito
con le sanzioni amministrative previste all'art. 5,
comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
Art. 5.
1. Il presente
decreto, compresi i 5 allegati che ne sono parte
integrante, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22
febbraio 2001
Il
Ministro dell'ambiente Bordon
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
DECRETO 28 marzo 2001
Modificazioni al decreto 22 febbraio 2001
concernente l'istituzione del
registro di detenzione degli esemplari di specie
animali e vegetali. (GU n.
76 del 31-3-2001)
Art. 1.
Il comma 4 dell' art. 1 del decreto 22
febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo
2001, e' sostituito dal seguente: "4. gli
esemplari detenuti alla data di
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Uff.le, devono essere iscritti nel
registro di cui al comma 1 entro venti giorni
dalla data di consegna del registro, che deve
essere richiesto entro il 30 giugno 2001.
Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi
titolo dopo la data di pubblicazione del
presente decreto l'iscrizione nel registro
dovra' avvenire entro dieci
giorni dall'acquisizione stessa. Sono fatte
salve le disposizionipreviste dall'art. 5
della legge 7 febbraio 1992, n. 150".

CITES -
Istituzione del registro di detenzione degli
esemplari di specie animali e vegetali
(Decreto 3 maggio 2001 del Ministero dell'Ambiente).
Considerata l'importanza, e non solo per l'entità
delle implicazioni, ma soprattutto quale futura
linea guida, si ritiene opportuno riportare
integralmente il testo del Decreto 3 maggio 2001 del
Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 112 del 16 maggio
2001 che, quasi senza modificarli, di fatto abroga i
precedenti del 22 febbraio e del 28 marzo. Gli
Allevatori di specie CITES, incluse negli allegati A
e B del Reg. (CE) n. 338/97 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad
attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in esso
riportate. Le ultime modifiche al Reg. (CE) n.
338/97, sono state apportate con il Reg. (CE) n.
2724/2000 del 30 nov. 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 2^ serie speciale - n. 12 del
12 feb. 2001 (www.foi.it). Per qualsiasi necessità o
dubbio in materia, ogni Allevatore può rivolgersi
direttamente al Servizio Certificazione CITES del
Corpo Forestale dello Stato, competente per
territorio.
* *
* * * *
IL
MINISTRO DELL' AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE e FORESTALI
Vista la convenzione sul commercio internazionale di
specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di
estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo
1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975,n. 874;
Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996,e successive attuazioni e
modificazioni, ed il regolamento (CE) 939/97 della
Commissione del 26 maggio 1997 e successive
attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione
di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio, ed in
particolare l'articolo 3 relativo al campo di
applicazione dello stesso;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9
dicembre 1998,n. 426, che inserisce il comma 5 - bis
all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
prevedendo che il Ministro dell'Ambiente di concerto
con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
emani il presente decreto per istituire il registro
di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1
e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.150;
Considerato che il Ministero dell'Ambiente, ai sensi
dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
cura l'adempimento della convenzione di Washington,
potendosi avvalere delle esistenti strutture del
Corpo Forestale dello Stato;
Visto l'art. 8 - quinquies, comma 3 - quinquies
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
tramite il Corpo Forestale dello Stato,
l'effettuazione delle certificazioni e dei
controlli;
Ritenuto che per il momento e' necessario limitare
l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e
alle parti di essi con l'esclusione dei prodotti
derivati di specie animali e vegetali incluse negli
allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni e che successivamente si
provvedera' ad istituire un registro per i prodotti
derivati da esemplari di specie animali e vegetali
incluse negli allegati A e B del succitato
regolamento CE 338/97;
Sentito il parere della Commissione Scientifica di
cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio
1992, n. 150;
Visto il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro
dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12
marzo 2001, concernente l'istituzione del registro
di detenzione degli esemplari di specie animali e
vegetali;
Visto il decreto 28 marzo 2001 del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31
marzo 2001, concernente modificazioni al succitato
decreto 22 febbraio 2001;
Ritenuto che, per mero errore materiale, il secondo
periodo del comma 4 dell'art. 1 del succitato
decreto e' stato riportato in maniera errata e che
pertanto si rende necessario modificare la suddetta
disposizione e pubblicare in forma integrale la
disposizione nella sua totalita';
Decreta:
Art.
1
1. E' istituito il registro di detenzione degli
esemplari di specie animali e vegetali previsto
dall'art. 5, comma 5-bis della legge 7 febbraio
1992, n. 150. Il registro si riferisce agli
esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali
e alle parti di specie animali, inclusi negli
allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni così come definiti
dall'art. 8 - sexies della legge 7 febbraio 1992 n.
150 e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del
consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di
esemplari di specie vegetali riprodotte
artificialmente incluse nell'allegato B del
regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano anche nel caso di specie che saranno
iscritte agli allegati A e B del Regolamento (CE)
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
predisporranno il registro degli esemplari vivi o
morti secondo lo schema riportato negli allegati al
presente decreto.
4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione
del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale,
devono essere iscritti nel registro di cui al comma
1 entro venti giorni dalla data di consegna del
registro, che deve essere richiesto entro il 30
giugno 2001. Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi
titolo dopo la data di pubblicazione del presente
decreto l'iscrizione nel registro dovra' avvenire
entro dieci giorni dall'acquisizione stessa.
L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione
degli esemplari detenuti andra' riportata entro
dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'art. 5 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150.
5. Il registro di cui al comma 1 e' compilato dal
detentore degli esemplari con le modalita' indicate
all'allegato 5 al presente decreto;
6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui
al comma 1 i seguenti soggetti:
a) le imprese commerciali di qualsiasi natura
giuridica ivi comprese le strutture circensi;
b) gli allevatori di esemplari vivi animali e
vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti
botanici, gli acquari e le mostre faunistiche;
c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro,
svolga forme di commercio o di scambio o cessione di
qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque
ottenga esemplari provenienti da sequestro,
confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art. 2
1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente
articolo devono richiedere il registro di detenzione
al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale
dello Stato competente territorialmente che
provvedera' alla vidimazione dello stesso anche su
ogni pagina. Il registro dovra' essere disponibile
ad ogni richiesta delle autorita' preposte ai
controlli.
2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti
di specie dell'allegato A, una volta compilato,
secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 4,
dovra' essere riconsegnato al Servizio
Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato
competente territorialmente che ne fara' copia e
riconsegnera' l'originale al richiedente. La stessa
procedura si applica al momento del completamento
dei registri di cui al presente comma.
3. Ai fini di una proficua gestione delle attivita'
di conservazione su specie di particolare interesse,
il Ministero dell'Ambiente richiede al Corpo
Forestale dello Stato i dati di cui al precedente
comma.
Art. 3
1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del
registro:
a) le istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art.
12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
b) le istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche e private registrate ai sensi del decreto
23 marzo 1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto
con il Ministro della Sanita' e con il Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica.
Art. 4
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave
reato chiunque violi le disposizioni del presente
decreto e' punito con le sanzioni amministrative
previste all'art. 5 comma 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150.
Art. 5
1. Il presente decreto compresi i 3 allegati che ne
sono parte integrante sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6
Il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro
dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12
marzo 2001, concernente l'istituzione del registro
di detenzione degli esemplari di specie animali e
vegetali e il decreto 28 marzo 2001 del Ministro
dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31
marzo 2001 concernente modificazioni al succitato
decreto 22 febbraio 2001, sono abrogati.
Roma, 3 maggio 2001
Il Ministro dell'Ambiente Bordon
Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Pecoraro Scanio
A
CACCIA TUTTO L'ANNO
La
Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera,
la n. 2072 del 3 agosto 2001, che consentirà ai
proprietari e gestori di allevamenti ittici di sparare a
tutto quello che si muove nelle loro proprietà. Si
tratta di un provvedimento che consente la caccia
indiscriminata a tutte le specie ittiofaghe, ovvero che
si nutrono di pesci; infatti la delibera ha omesso di
citare le specie oggetto di caccia, lasciando quindi
carta bianca ai gestori degli allevamenti ittici.
Potranno quindi essere abbattuti tutti gli uccelli
ittiofagi protetti, come i cormorani, gli aironi,i
gabbiani. La delibera consente di sparare anche a chi
èsprovvisto di licenza di caccia, infatti basterà essere
in possesso di porto d'armi uso caccia per poter
cacciare. Gli abbattimenti poranno avvenire anche in
aree interne al Parco Regionale del Fiume Sile, che si
estende nelle province di Padova, Treviso e Venezia,
all'interno del quale c'è il maggior numero
diallevamenti ittici.

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Il Ministro dell'Ambiente della Tutela del
Territorio
di concerto con
il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali
VISTA la convenzione sul commercio
internazionale di specie di fauna e flora
selvatiche in pericolo di estinzione (CITES)
, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
ratificata con legge 19 dicembre 1975,
n.874;
VISTO il Regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, relativo alla
protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio, ed in particolare l'articolo
3 relativo al campo di applicazione dello
stesso,
VISTO il Regolamento (CE) 1808/2001 della
Commissione del 30 agosto 2001 e successive
attuazioni e modificazioni, recante modalità
per applicazione del Regolamento (CE) 338/97
del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni,
relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio, che
sostituisce integralmente il Regolamento
(CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio
1997 e successive attuazioni e
modificazioni;
VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera b)
della legge 9 dicembre 1998, n. 426 che
inserisce il comma 5bis all'articolo 5 della
legge 7 febbraio n.150, prevedendo che il
Ministro dell'Ambiente di concerto con il
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali emani il presente decreto per
istituire il registro di detenzione degli
esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 7 febbraio 1992, n.150;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente,
al sensi dell'articolo 8 della legge 7
febbraio 1992, n.150, cura l'adempimento
della convenzione di Washington, potendosi
avvalere delle esistenti strutture del Corpo
Forestale dello Stato;
VISTO l'articolo 8quinquies, comma
3quinquies, della legge 7 febbraio 1992,
n.150, che demanda al Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, tramite il
Corpo Forestale dello Stato, l'effettuazione
delle certificazioni e del controlli
previsti dalla citata Convenzione di
Washington e dai citati regolamenti
comunitari;
SENTITO il parere della Commissione
Scientifica di cui all'articolo 4, comma 5,
della legge 7 febbraio 1992 n.150,
VISTO il decreto 3 maggio 2001 del Ministro
dell'Ambiente di concerto con il Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n.112 del 16 maggio 2001- , con il
quale è stato istituito il registro di
detenzione degli esemplari di specie animali
e vegetali;
RITENUTO che, a seguito dell'esigenza di
fornire una più articolata indicazione dei
soggetti tenuti alla compilazione del
registro, nonché delle difficoltà oggettive
riscontrate per il ritiro e la compilazione
dello stesso nei termini indicati dal
Decreto del 3 maggio 2001, si rende
necessario sostituire il su citato decreto
interministeriale;
Decreta:<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
-
E' istituito il registro di detenzione
degli esemplari di specie animali e
vegetali previsto dall'articolo 5, comma
5bis, della legge 7 febbraio 1992,
n.150. II registro si riferisce agli
esemplari vivi o morti di specie animali
e vegetali e alle parti di specie
animali e vegetali, incluse negli
allegati A e B del Regolamento (CE)
338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e
modificazioni, così come definiti
dall'articolo 8-sexies della legge 7
febbraio 1992, n.150 e dall'articolo 2
del Regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni,
con l'esclusione di esemplari di specie
vegetali riprodotte artificialmente ai
sensi dell'articolo 26 del Regolamento
(CE) 1808/2001 della Commissione del 30
agosto 2001 e successive modificazioni,
incluse nell'allegato B del Regolamento
(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e
modificazioni.
-
Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche nel caso di specie che
saranno incluse negli allegati A c B del
Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni,
successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
-
Il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio, di concerto con
il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, predispone il registro di cui
al comma 1, secondo i modelli riportati
negli allegati al decreto del 3 maggio,
2001.
Sono tenuti alla compilazione del
registro di cui al comma 1 i seguenti
soggetti:
a)le imprese commerciali in qualsiasi
forma costituite e le strutture che
esercitano attività circense, con
l'esclusione del soggetti di cui
all'articolo 3,comma 1, lettera d) del
presente decreto;
b)i giardini zoologici, gli orti
botanici, gli acquari, le mostre
faunistiche permanenti e itineranti, le
istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche e private che detengono
esemplari da museo, e da erbario con
esclusione di quelle di cui all'articolo
3 comma 1, lettera b) del presente
decreto;
c)chiunque utilizzi, detenga o esponga
esemplari a scopo di lucro o ponga in
essere atti di disposizione finalizzati
allo scambio, alla locazione, alla
permuta o alla cessione a fini
commerciali di qualsiasi natura e
titolo, ivi compreso chiunque ottenga
esemplari provenienti da sequestro,
confisca, affidamento, fatte salve le
disposizioni della legge 11 febbraio
1992 n. 157.
1. Sono esclusi dall'obbligo della
tenuta del registro:
a) le istituzioni scientifiche e di
ricerca pubbliche e private autorizzate
ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
b) le istituzioni scientifiche e di
ricerca pubbliche e private registrate
ai sensi dell'articolo 1 del decreto 23
marzo 1994 del Ministro dell'Ambiente,
di concerto con il Ministro della Sanità
e con il Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
C) I soggetti detentori di esemplari
appartenenti a specie incluse
nell'allegato VIII del Regolamento (CE)
1808/2001 della Commissione del 30
agosto 2001 e successive attuazioni e
modificazioni, in conformità delle
disposizioni dell'articolo 32, comma 1,
lettera a) dello stesso Regolamento
(CE);
d) limitatamente agli esemplari morti di
specie animali e vegetali ed alle parti
di esemplari di specie animali e
vegetali, coloro che esercitano il
commercio al dettaglio, in conformità
alla definizione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b) del decreto,
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e
successive modifiche ed integrazioni
nonché coloro che effettuano lavorazioni
per conto terzi.
1. Gli esemplari vivi o morti di specie
animali e vegetali e le parti di specie
animali e vegetali di cui al comma 1
dell'articolo 1, detenuti alla data di
consegna del registro di detenzione ,
devono essere iscritti nel medesimo
registro entro il 31 gennaio 2002.
2. Le disposizioni del presente decreto
si applicano altresì a coloro che
risulteranno tenuti alla compilazione
del registro, ai sensi del precedente
articolo 2, successivamente alla data
del 31 gennaio 2002.
3. Per gli esemplari vivi o morti di
specie animali e vegetali e per le parti
di specie animali e vegetali di cui al
comma 1 dell'art.1, acquisiti o detenuti
a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio
2002, l'iscrizione nel registro, dovra'
avvenire entro quindici giorni
dall'acquisizione o detenzione stessa.
4. Iscrizione nel registro, di qualsiasi
variazione degli esemplari detenuti
andrà riportata entro quindici giorni
dalla variazione medesima. Sono fatte
salve le disposizioni della legge 7
febbraio 1992 n. 150 e successive
modificazioni.
5. Per le parti di esemplari di specie
di cui al comma 1 dell'articolo 1,
qualora risultino registrate in schede
di carico, e scarico vidimate dal Corpo
Forestale dello Stato alla data del 31
dicembre 2001, il saldo delle schede
stesse deve essere riportato nella
tabella di carico del registro di cui
all'allegato 3 del decreto del 3 maggio
2001.
6. il registro di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto, è compilato dal
detentore degli esemplari con le
modalità' indicate negli allegati al
decreto del 3 maggio 2001.
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma
1, del presente decreto, devono
richiedere il registro di detenzione al
servizio certificazione CITES del Corpo
Forestale dello Stato competente
territorialmente, che provvederà alla
vidimazione dello stesso su ogni pagina.
II registro dovra' essere esibito ad
ogni richiesta delle autorità preposte
ai controlli. Qualora esistano procedure
informatiche che consentano la
compilazione del suddetto registro, le
stesse possono essere utilizzate dai
soggetti tenuti alla compilazione in
luogo del registro cartaceo, ferma
restando la vidimazione da parte del
Corpo Forestale dello Stato.
2. Il registro relativo agli esemplari
vivi o morti di specie dell'allegato A
al decreto del 3 maggio 2001, una volta
compilato, secondo le procedure di cui
all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto, dovra' essere consegnato al
servizio certificazione CITES del Corpo
Forestale dello Stato competente
territorialmente, che ne farà' copia e
riconsegnerà l'originale al richiedente.
La stessa procedura si applica al
momento del completamento del registro
di cui al presente comma.
3. Al fini della gestione delle attività
di conservazione su specie di
particolare interesse, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio può richiedere al Corpo
Forestale dello Stato copia dei registri
di cui al precedente comma.
1. Salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, chiunque violi le
disposizioni del presente decreto è
punito con le sanzioni amministrative
previste all'articolo 5, comma 6, della
legge 7 febbraio 1992 n.150.
1. Il presente decreto sostituisce il
decreto 3 maggio 2001 del Ministro
dell'Ambiente, di concerto con il
Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali, fatti salvi i relativi
allegati che sono integrati al punto 10)
con il codice F= altro.
2. Il presente decreto, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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