CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2003/2004 NEL LAZIO


News: Titolo I – Stagione venatoria
Articolo 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)
1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 2003 e termina il 31 gennaio 2004 compreso.


2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni, per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.


3. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2003 ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d’iscrizione.

Articolo 2
(Giornata venatoria)
1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono stati già adeguati:
- dal 21 settembre al 30 settembre 2003 dalle ore 5.55 alle ore 19.00 (ora legale);
- dal 1 ottobre al 15 ottobre 2003 dalle ore 6.15 alle ore 18.30 (ora legale);
- dal 16 ottobre al 25 ottobre 2003 dalle ore 6.30 alle ore 18.15 (ora legale);
- dal 26 ottobre al 15 novembre 2003 dalle ore 6.00 alle ore 16.50;
- dal 16 novembre al 30 novembre 2003 dalle ore 6.10 alle ore 16.45;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre 2003 dalle ore 6.25 alle ore 16.40;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre 2003 dalle ore 6.30 alle ore 16.45;
- dal 1 gennaio 2004 al 15 gennaio 2004 dalle ore 6.40 alle ore 17.00;
- dal 16 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004 dalle ore 6.35 alle ore 17.20;
2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) che inizia un’ora dopo e termina mezz’ora prima degli orari di cui al comma 1.

Titolo II – Esercizio della caccia
Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)
1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004, da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma vagante anche con l’ausilio del cane; dal 1 gennaio al 31 gennaio 2004, l’uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei commi 2 e 3.


2. L’esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita, è consentito dal 1 gennaio al 31 gennaio 2004 compreso, limitatamente al periodo di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa) stabilito dalla singole Province ai sensi del successivo articolo 7 comma 2.


3. Il Presidente della Provincia può disporre dal 1 gennaio al 31 gennaio 2004, stabilendone le modalità, l’uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.


4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d’interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.


5. Gli appostamenti temporanei possono essere installati tre ore prima dell’orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell’appostamento temporaneo al termine dell’azione di caccia deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.


6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E’ altresì tenuto, prima di lasciare l’appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.


7. Non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.


8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.


9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (Scolopax rusticola), né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (Gallinago gallinago).

Articolo 4
(Carniere giornaliero)
1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi delle sottoelencate specie di fauna selvatica, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie, fa eccezione la specie coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), per la quale è consentito l’abbattimento di n. 3 capi giornalieri:
- cinghiale (Sus scrofa): 1 capo;
- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus): 3 capi;
- lepre comune (Lepus europaeus): 1 capo;
- fagiano (Phasianus colchicus): 2 capi;
- starna (Perdix perdix): 1 capo;
- beccaccia (Sclopax rusticola): 2 capi;
- coturnice (Alectoris graeca): 1 capo, se sussistono le condizioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).


2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia turtur), non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri, non più di dieci capi di folaghe (Fulica atra), non più di dieci capi di colombacci (Columba palumbus).


3. Per l'intera stagione venatoria 2003/2004, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente non più di cinque lepri (Lepus europaeus), non più di dieci starne (Perdix perdix), non più di venti beccacce (Scolopax rusticola), e non più di cinque coturnici (Alectoris graeca).


4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti l’indirizzo faunistico, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l’indirizzo faunistico il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste del presente Calendario venatorio.


5 Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, senza limiti di carniere.

Articolo 5
(Addestramento e allenamento dei cani)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza possibilità di sparo, dal 30 agosto al 18 settembre 2003 compreso, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.

Articolo 6
(Tesserino venatorio)
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.


2. Il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia ai sensi dell’articolo 20, della L.R. n. 17/95.


3. E’ cura del titolare del tesserino che, all’inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti sia regionali che extraregionali e l’eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.


4. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell’articolo 1, comma 3. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.


5. Il cacciatore dovrà indicare, dopo l’abbattimento, ogni capo della specie beccaccia (Scolopax rusticola), nell’apposito spazio riservato del tesserino venatorio.


6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.


7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.



Titolo III – Calendario venatorio
Articolo 7 (Periodi di caccia e specie cacciabili)


1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:


a) Specie cacciabili dal 21 settembre al 31 dicembre 2003: allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), tortora (Streptopelia turtur);


b) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre 2003: coturnice (Alectoris graeca); il prelievo di questa specie è consentito dalle Province, anche solo per determinate zone, esclusivamente a seguito di specifici piani di prelievo elaborati dalle stesse, sulla base di appositi censimenti che consentano di mantenere la mortalità delle popolazioni al disotto dell’incremento utile annuo stimato;


c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004: alzavola (Anas crecca), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penepole), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes).


d) Specie cacciabili dal 1 novembre 2003 al 31 gennaio 2004: cinghiale (Sus scrofa).


2. Le Province, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 34 comma 13 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, possono anticipare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) a partire dal 1 ottobre 2003 nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157.


3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione, negli A.T.C. interessati, in relazione a particolari condizioni locali, possono anticipare la chiusura alla specie fagiano (Phasianus colchicus) nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2004.


4. Il prelievo delle specie: capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama) e muflone (Ovis musimon) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico dal 1 ottobre al 30 novembre 2003, nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.


5. Salvo quanto previsto al comma 4, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. n. 17/95, a partire dal 2 agosto 2003, nel rispetto dell’arco temporale stabilito dall’articolo 18, comma 2 della legge n. 157/92, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. Le Province predispongono l’elenco nominativo dei soggetti che, a seguito della frequentazione di un apposito corso organizzato dalle Province stesse, sono autorizzati ad esercitare la caccia di selezione.


6. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 5, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

Articolo 8
(Deroghe)
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 6 della L. n. 157/1992 e ai sensi dell’art. 34, comma 8 della L.R. n. 17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2003, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l'intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, di usufruire, nell’A.T.C. di residenza venatoria, in modo continuativo delle cinque giornate di caccia settimanali; fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l'intera stagione venatoria.


2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. n. 17/95, acquisito il parere dell’I.N.F.S. e del C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l’addestramento e l’allenamento dei cani.


3. Le Province, nel periodo compreso fra il 1 ed il 31 gennaio 2004, possono introdurre, regolamentandole, ulteriori limitazioni alla caccia alla fauna selvatica migratoria.

Titolo IV – Norme generali
Articolo 9
(Disposizioni particolari)
1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l’attività venatoria nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale.

Articolo 10
(Divieti)
1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché alle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11
(Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli Articoli 30, 31 e 32 della Legge 157 del 1992, dagli Articoli 46, 47 e 48 della Legge Regionale n. 17 del 1995 e dall’art. 4 della L.R. n. 3 del 2002.

Articolo 12
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla Legge Regionale n. 17 del 1995 e successive modifiche ed alla Legge n. 157 del 1992.


IL PRESIDENTE
(Francesco STORACE)