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News: Titolo I – Stagione venatoria
Articolo 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)
1. La stagione venatoria ha inizio il 21
settembre 2003 e termina il 31 gennaio 2004
compreso.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia
è consentita tre giorni, per ogni settimana,
che il titolare della licenza può scegliere
fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì,
sabato e domenica.
3. Ai fini della previsione contenuta nel
Piano Faunistico Venatorio Regionale
approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 450/98, a partire dal 1
ottobre 2003 ad ogni cacciatore che ha la
residenza anagrafica nel Lazio è consentito
l’esercizio venatorio alla fauna selvatica
migratoria, negli altri Ambiti territoriali
di caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio
regionale, per un numero complessivo di
venti giornate, senza pagamento della quota
d’iscrizione.
Articolo 2
(Giornata venatoria)
1. L'esercizio venatorio è consentito da
un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto secondo gli orari di seguito
indicati, che, relativamente al periodo in
cui vige l'ora legale, sono stati già
adeguati:
- dal 21 settembre al 30 settembre 2003
dalle ore 5.55 alle ore 19.00 (ora legale);
- dal 1 ottobre al 15 ottobre 2003 dalle ore
6.15 alle ore 18.30 (ora legale);
- dal 16 ottobre al 25 ottobre 2003 dalle
ore 6.30 alle ore 18.15 (ora legale);
- dal 26 ottobre al 15 novembre 2003 dalle
ore 6.00 alle ore 16.50;
- dal 16 novembre al 30 novembre 2003 dalle
ore 6.10 alle ore 16.45;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre 2003 dalle
ore 6.25 alle ore 16.40;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre 2003 dalle
ore 6.30 alle ore 16.45;
- dal 1 gennaio 2004 al 15 gennaio 2004
dalle ore 6.40 alle ore 17.00;
- dal 16 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004
dalle ore 6.35 alle ore 17.20;
2. Fa eccezione la caccia alla specie
beccaccia (Scolopax rusticola) che inizia
un’ora dopo e termina mezz’ora prima degli
orari di cui al comma 1.
Titolo II – Esercizio della caccia
Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)
1. L'esercizio venatorio è consentito, dal
21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004, da
appostamento fisso, temporaneo e/o in forma
vagante anche con l’ausilio del cane; dal 1
gennaio al 31 gennaio 2004, l’uso del cane
da seguita è consentito esclusivamente nei
casi previsti nei commi 2 e 3.
2. L’esercizio venatorio in forma vagante
con l'ausilio del cane da seguita, è
consentito dal 1 gennaio al 31 gennaio 2004
compreso, limitatamente al periodo di caccia
alla specie cinghiale (Sus scrofa) stabilito
dalla singole Province ai sensi del
successivo articolo 7 comma 2.
3. Il Presidente della Provincia può
disporre dal 1 gennaio al 31 gennaio 2004,
stabilendone le modalità, l’uso dei cani da
seguita a squadre autorizzate per la caccia
alla volpe, esclusivamente nei territori ove
è consentita la caccia in forma programmata
o a gestione privata e non interessati dalle
azioni di immissione di fauna selvatica a
scopo di ripopolamento.
4. La preparazione degli appostamenti
temporanei di caccia non deve essere
effettuata mediante taglio di piante da
frutto o, comunque, d’interesse economico,
salvo che non si tratti di residui della
potatura, né con l'impiego di parti di
piante appartenenti alla flora spontanea
protetta di cui alla Legge Regionale 19
settembre 1974, n. 61.
5. Gli appostamenti temporanei possono
essere installati tre ore prima dell’orario
di caccia stabilito al precedente articolo
2, comma 1, il sito dell’appostamento
temporaneo al termine dell’azione di caccia
deve essere liberato del materiale usato a
cura di colui che ne ha fruito.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei
bossoli delle cartucce sparate. E’ altresì
tenuto, prima di lasciare l’appostamento,
alla raccolta dei bossoli intorno al sito
usato.
7. Non è consentito l’esercizio venatorio in
forma vagante a meno di 200 metri da ogni
appostamento temporaneo di caccia, quando il
medesimo sia in effettivo servizio.
8. Non è consentito installare un
appostamento temporaneo di caccia a meno di
100 metri da un altro appostamento
temporaneo di caccia.
9. Non è consentita la posta serale e
mattutina alla beccaccia (Scolopax rusticola),
né la caccia da appostamento sotto qualsiasi
forma al beccaccino (Gallinago gallinago).
Articolo 4
(Carniere giornaliero)
1. Per ogni giornata di caccia consentita,
ciascun cacciatore non potrà abbattere
complessivamente più di due capi delle
sottoelencate specie di fauna selvatica, con
i limiti indicati a fianco di ciascuna
specie, fa eccezione la specie coniglio
selvatico (Oryctolagus cuniculus), per la
quale è consentito l’abbattimento di n. 3
capi giornalieri:
- cinghiale (Sus scrofa): 1 capo;
- coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus): 3 capi;
- lepre comune (Lepus europaeus): 1 capo;
- fagiano (Phasianus colchicus): 2 capi;
- starna (Perdix perdix): 1 capo;
- beccaccia (Sclopax rusticola): 2 capi;
- coturnice (Alectoris graeca): 1 capo, se
sussistono le condizioni di cui all’art. 7,
comma 1, lettera b).
2. Delle altre specie consentite a norma del
presente calendario, per ogni giornata di
caccia il carniere di ciascun titolare di
licenza di caccia non può superare il limite
complessivo di venti capi, di cui non più di
dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e
tortore (Streptopelia turtur), non più di
dieci capi tra palmipedi e trampolieri, non
più di dieci capi di folaghe (Fulica atra),
non più di dieci capi di colombacci (Columba
palumbus).
3. Per l'intera stagione venatoria
2003/2004, a ciascun cacciatore è consentito
abbattere complessivamente non più di cinque
lepri (Lepus europaeus), non più di dieci
starne (Perdix perdix), non più di venti
beccacce (Scolopax rusticola), e non più di
cinque coturnici (Alectoris graeca).
4. Nelle aziende faunistico venatorie, il
prelievo venatorio, per le specie
determinanti l’indirizzo faunistico, è
attuato secondo le previsioni contenute nei
piani di prelievo annuali approvati dalla
Provincia, senza limite di carniere
giornaliero. Per le specie non determinanti
l’indirizzo faunistico il prelievo venatorio
è attuato secondo le limitazioni previste
del presente Calendario venatorio.
5 Nelle aziende agri-turistico venatorie
sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento, per tutta la stagione
venatoria, di fauna selvatica di
allevamento, senza limiti di carniere.
Articolo
5
(Addestramento e allenamento dei cani)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani
da caccia è consentito, senza possibilità di
sparo, dal 30 agosto al 18 settembre 2003
compreso, dal sorgere del sole alle ore
19.00, fatto salvo quanto previsto al
successivo articolo 8, nei giorni di lunedì,
mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei
terreni liberi da colture in atto o incolti,
per i quali non sussista il divieto di
caccia. L'addestramento non è comunque
consentito a distanza inferiore a mt. 500 da
zone di tutela faunistica. La stessa
attività può essere sospesa con
provvedimento della Provincia per
particolari ragioni di tutela e di
incremento della fauna selvatica.
Articolo 6
(Tesserino venatorio)
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore
deve essere munito del tesserino venatorio,
valido su tutto il territorio nazionale.
2. Il tesserino venatorio viene rilasciato
dalla Provincia ai sensi dell’articolo 20,
della L.R. n. 17/95.
3. E’ cura del titolare del tesserino che,
all’inizio della stagione venatoria, vengano
registrate sullo stesso la forma di caccia
prescelta in via esclusiva, gli Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti sia
regionali che extraregionali e l’eventuale
appartenenza a squadra di caccia al
cinghiale.
4. Il cacciatore, all'inizio della giornata
venatoria, dovrà marcare, utilizzando penna
ad inchiostro indelebile, negli appositi
spazi del tesserino venatorio, l'Ambito
Territoriale di caccia (ATC) o l'Istituto
faunistico privato o la fruizione
continuativa delle giornate di caccia alla
selvaggina migratoria da appostamento o la
fruizione del pacchetto delle giornate
consentite ai sensi dell’articolo 1, comma
3. Deve essere altresì indicato, dopo
l'abbattimento, ogni capo di selvaggina
stanziale e, al termine della giornata di
caccia, il numero complessivo dei capi di
selvaggina migratoria abbattuti.
5. Il cacciatore dovrà indicare, dopo
l’abbattimento, ogni capo della specie
beccaccia (Scolopax rusticola),
nell’apposito spazio riservato del tesserino
venatorio.
6. Il deposito dei capi deve essere indicato
sul tesserino venatorio mediante
l'apposizione di un cerchio attorno alla X
che contrassegna l'abbattimento del capo,
così come indicato nel tesserino venatorio.
7. Il tesserino venatorio è mezzo di
controllo delle quantità e delle specie
prelevate.
Titolo III – Calendario venatorio
Articolo
7 (Periodi di caccia e specie
cacciabili)
1. Durante la stagione venatoria di cui al
precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio
venatorio è consentito nei periodi e per le
specie di selvaggina di seguito indicati:
a) Specie cacciabili dal 21 settembre al 31
dicembre 2003: allodola (Alauda arvensis),
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus),
lepre (Lepus europaeus), merlo (Turdus
merula), quaglia (Coturnix coturnix), starna
(Perdix perdix), tortora (Streptopelia
turtur);
b) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 30
novembre 2003: coturnice (Alectoris graeca);
il prelievo di questa specie è consentito
dalle Province, anche solo per determinate
zone, esclusivamente a seguito di specifici
piani di prelievo elaborati dalle stesse,
sulla base di appositi censimenti che
consentano di mantenere la mortalità delle
popolazioni al disotto dell’incremento utile
annuo stimato;
c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2003
al 31 gennaio 2004: alzavola (Anas crecca),
beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago
gallinago), canapiglia (Anas strepera),
cesena (Turdus pilaris), codone (Anas
acuta), colombaccio (Columba palumbus),
cornacchia grigia (Corvus corone cornix),
fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas
penepole), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes
minimus), gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus), gazza (Pica pica), germano reale
(Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus
glandarius), marzaiola (Anas querquedula),
mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya
fuligula), moriglione (Aythya ferina),
pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione
(Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus
philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus),
volpe (Vulpes vulpes).
d) Specie cacciabili dal 1 novembre 2003 al
31 gennaio 2004: cinghiale (Sus scrofa).
2. Le Province, nell’ambito del regolamento
di cui all’articolo 34 comma 13 della legge
regionale 2 maggio 1995, n.17, possono
anticipare l’esercizio venatorio alla specie
cinghiale (Sus scrofa) a partire dal 1
ottobre 2003 nel rispetto dell’arco
temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2
della legge 11 febbraio 1992, n.157.
3. Le Province, sentiti i Comitati di
gestione, negli A.T.C. interessati, in
relazione a particolari condizioni locali,
possono anticipare la chiusura alla specie
fagiano (Phasianus colchicus) nel periodo
compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2004.
4. Il prelievo delle specie: capriolo (Capreolus
capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino
(Dama dama) e muflone (Ovis musimon) è
consentito esclusivamente nelle aziende
faunistico venatorie che riportano tali
specie nell’indirizzo faunistico dal 1
ottobre al 30 novembre 2003, nei limiti
previsti da specifico piano approvato dalla
Provincia competente per territorio ai sensi
della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
5. Salvo quanto previsto al comma 4, il
prelievo degli ungulati (cinghiale escluso)
può essere effettuato solo nella forma della
caccia di selezione. Detta attività può
essere autorizzata, ai sensi dell’art. 34,
comma 2 della L.R. n. 17/95, a partire dal 2
agosto 2003, nel rispetto dell’arco
temporale stabilito dall’articolo 18, comma
2 della legge n. 157/92, previa
approvazione, da parte della Giunta
regionale, di adeguati piani di abbattimento
ponderati sulla base di appositi censimenti.
Le Province predispongono l’elenco
nominativo dei soggetti che, a seguito della
frequentazione di un apposito corso
organizzato dalle Province stesse, sono
autorizzati ad esercitare la caccia di
selezione.
6. Nelle aziende faunistico venatorie, per
la caccia di cui al comma 5, si applicano le
disposizioni dell’articolo 16 del
disciplinare di funzionamento approvato con
la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
Articolo 8
(Deroghe)
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 6 della L.
n. 157/1992 e ai sensi dell’art. 34, comma 8
della L.R. n. 17/1995, nel periodo che va
dal 1 ottobre al 30 novembre 2003, fermo
restando il divieto di caccia nei giorni di
martedì e venerdì e fermo restando il numero
massimo complessivo di giornate a
disposizione per l'intera stagione
venatoria, è consentito ad ogni cacciatore,
per la caccia da appostamento alla fauna
selvatica migratoria, di usufruire,
nell’A.T.C. di residenza venatoria, in modo
continuativo delle cinque giornate di caccia
settimanali; fermo restando il numero
massimo complessivo di giornate a
disposizione per l'intera stagione
venatoria.
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R.
n. 17/95, acquisito il parere dell’I.N.F.S.
e del C.T.F.V.R., con successivo
provvedimento, potranno essere modificati,
per le specie di cui al precedente articolo
7, i periodi di caccia e quello per
l’addestramento e l’allenamento dei cani.
3. Le Province, nel periodo compreso fra il
1 ed il 31 gennaio 2004, possono introdurre,
regolamentandole, ulteriori limitazioni alla
caccia alla fauna selvatica migratoria.
Titolo IV – Norme generali
Articolo 9
(Disposizioni particolari)
1. Con separato provvedimento verrà
regolamentata l’attività venatoria nell’area
di protezione esterna al Parco Nazionale
d’Abruzzo del Lazio e del Molise, versante
laziale.
Articolo 10
(Divieti)
1. L'attività venatoria è soggetta ai
divieti previsti dalla normativa nazionale e
regionale vigente, nonché alle disposizioni
del Piano Faunistico Venatorio Regionale di
cui alla Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 450/98 e successive modifiche
ed integrazioni.
Articolo 11
(Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle norme e delle
disposizioni sull'attività venatoria si
applicano le sanzioni previste dagli
Articoli 30, 31 e 32 della Legge 157 del
1992, dagli Articoli 46, 47 e 48 della Legge
Regionale n. 17 del 1995 e dall’art. 4 della
L.R. n. 3 del 2002.
Articolo 12
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto, vigono le norme di cui
alla Legge Regionale n. 17 del 1995 e
successive modifiche ed alla Legge n. 157
del 1992.
IL PRESIDENTE
(Francesco STORACE) |