Le Associazioni Italiane di Falconeria:

 

Lo Statuto Della F.A.I.F:

                                                  

      TITOLO I

                          COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI   

ARTICOLO 1: Denominazione, sede e durata

1.1  La Federazione Associazioni Italiane di Falconeria (F.A.I.F.),  è regolamentata da presente Statuto.

1,2 La Federazione Associazioni  Italiane di Falconeria ha sede presso il domicilio del Presidente o in altra località deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).

1.2  La durata della Federazione Associazioni Italiane di Falconeria è illimitata.

ARTICOLO 2: Scopi

2.1 La Federazione ha i seguenti scopi:

   2.1.1 Rappresentare la Falconeria Italiana. La falconeria è l’arte tradizionale di catturare una preda con l’ausilio di un uccello da preda addestrato.

   2.1.2 Conservare la falconeria in Italia ed all’estero dal punto di vista storico, artistico,naturalistico e sportivo, nonché incoraggiare lo studio e la riproduzione dei rapaci  e la conservazione delle specie minacciate; tenere rapporti con le autorità centrali preposti ai vari settori interessati alla falconeria e  curare una corretta informazione sui problemi inerenti l’attività nei settori di pubblico interesse ( negli aeroporti, nell’agricoltura e nell’itticoltura).

   2.1.3 Coordinare, regolamentare, stimolare e controllare l’attività svolta dalla Associazioni federate.

2.2 La Federazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

2.3 La federazione tiene i rapporti con le Associazioni di Falconieri di tutto il mondo tese al raggiungimento delle medesime finalità.

                                                   TITOLO II          

                                COMPOSIZIONE,AFFILIAZIONE

ARTICOLO 3 : Composizione

3.1 La Federazione Associazioni Italiane di Falconeria è costituita da Associazioni Italiane di Falconeria che svolgono attività continuativa. Dette Associazioni sono indipendenti economicamente, fisicamente  e per quanto concerne la vita associativa sia per le iniziative che intraprenderanno e per quant’altro possa servire al loro sviluppo a alla socializzazione tra i soci propri e di altre associazioni. Il tutto nel pieno rispetto dello Statuto e del Codice di condotta federale.

3.2 Per richiedere l’affiliazione alla Federazione le Associazioni devono costituirsi legalmente ed avere un minimo di sei soci che già praticano la falconeria.

3.3 Le Associazioni di cui sopra devono, ove possibile, istituire sezioni provinciali che svolgeranno, nel territorio di loro giurisdizione, i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione; ove queste non fossero in grado di svolgere tale compito, questo dovrà essere assunto dalla struttura regionale.

3.4 Le Associazioni entrano a far parte della Federazione dopo presentazione di apposita domanda inoltrata al C.D.N. (Consiglio Direttivo Nazionale). Dalla domanda deve risultare:

     a)la denominazione sociale

     b)la sede sociale

     c)le generalità del rappresentante legale

Ad essa deve essere allegata:

a)      copia dell’atto costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati

b)      elenco nominativo dei soci eletti alle cariche sociali e dei Soci Falconieri

3.5 Con la presentazione della domanda di affiliazione le Associazioni assumono per sé e per i propri soci l’obbligo di osservare il presente Statuto, il Codice di condotta della Federazione

e le delibere del CDN.

3.6 Il C.D.N., in riunione straordinaria, esamina la domanda e decide per l’accoglimento o meno della stessa.

3.7 L’Associazione neo-affiliata dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, versare la quota di iscrizione alla tesoreria federale, pena la decadenza dell’affiliazione.

ARTICOLO 4: Perdita dell’affiliazione

4.1 L’affiliazione si perde per i seguenti motivi:

    4.1.1 Per atti contrari allo Statuto ed al Codice di condotta

    4.1.2 Per recesso

    4.1.3 Per scioglimento

    4.1.4 Per espulsione

    4.1.5 Per mancato pagamento della quota di iscrizione

TITOLO III 

                                    ORGANI FEDERALI

ARTICOLO 5

5.1 Gli organi della Federazione Associazioni Italiane di Falconeria (F.A.I.F.) sono i seguenti:

a)      Assemblea Nazionale dei Delegati (A.N.D.)

b)      Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.)

c)      Collegio dei Probi Viri

d)       Revisore dei Conti

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI (A.N.D.)

ARTICOLO 6: composizione e convocazione

6.1 L’Assemblea Nazionale dei Delegati è composta dal Presidente di ogni Associazione affiliata più un delegato ogni sei soci ( es.: Associazione con sei soci: il Presidente più un delegato – Associazione con 7-12 soci: il Presidente più 2 delegati – Associazione con 13-18 soci: il Presidente più 3 delegati, ecc.); sia i delegati che i soci che ne determinano il numero devono essere iscritti all’Albo Nazionale  Falconieri.

6.2 L’A.N.D. è l’organo tramite il quale possono essere apportate modifiche allo statuto, con l’approvazione dei 2/3 degli aventi diritto al voto in prima convocazione, del 50% più 1 in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti per modifiche al codice di condotta.

6.3 Possono partecipare con diritto di parola e di voto solo i presidenti ed i delegati, di cui al punto 1 del presente articolo, delle Associazioni affiliate. Per modificare lo Statuto non sono ammesse deleghe, altrimenti è ammessa una delega per ogni partecipante con diritto di voto.

6.4 L’A.N.D. è convocata  dal  Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria almeno dai 3/7 dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o dal 50% più 1 dei membri dell’A.N.D. con petizione motivata , firmata ed inviata al Presidente.

6.5 L’A.N.D., sia ordinaria che straordinaria, deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nelle stesso luogo ed almeno un’ora dopo, è validamente costituita se è presente 1/3 degli aventi diritto al voto al momento della votazione.Le deliberazioni dell’A.N.D. sono valide quando riportino l’approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

6.6 Le convocazioni all’A.N.D. con relativo ordine del giorno, sono inviate con 30 giorni di anticipo per posta raccomandata.

6.7 Le Associazioni federate possono far includere due argomenti di loro interesse nell’ordine del giorno dell’A.N.D.  purchè le richieste relative giungano alla segreteria della federazione non meno di 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

6.8 L’A.N.D. ha il compito di ratificare ogni decisione presa dal C.D.N. . Nel frattempo è valida ogni decisione del C.D.N..

ARTICOLO 7: riunione dell’A.N.D.

 

7.1 L’A.N.D. fissa a grandi linee la politica della  Federazione, esamina i conti, fissa la quota annua di iscrizione e in modo generale tratta tutto ciò che è necessario per il buon funzionamento della Federazione.

7.2 L’A.N.D. è informata sui lavori delle commissioni e dei gruppi di lavoro, accetta, modifica o respinge le proposte. Esamina il rendiconto e l’attività del presidente durante il suo mandato.

7.3 Su determinati casi, a richiesta dei presenti, la votazione può essere fatta a porte chiuse.

7.4 L’A.N.D. elegge il Presidente, il Vice –Presidente, cinque Consiglieri, il Collegio dei Probi Viri, il Revisore dei conti.

7.5 Per le cariche di Presidente, Vice presidente e Consiglieri ogni Associazione federata può presentare al massimo tre candidature.

7.6 Il Collegio dei Probi Viri ed il Revisore dei conti potranno essere scelti anche al di fuori dei componenti dell’A.N.D. e anche della federazione.

7.7 I verbali delle riunioni e le decisioni dell’A.N.D. e del C.D.N. sono annotati e firmati dal presidente e dal segretario sul libro dei verbali tenuto dal segretario, il quale provvede pure alla compilazione e all’aggiornamento dell’Albo Nazionale dei Falconieri, del libro protocollo e del libro degli inventari.

                                               TITOLO IV

                 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (C.D.N.)

ARTICOLO 8: presidente, vice presidente, consiglieri

 

8.1 La Federazione Associazioni Italiane di Falconeria è retta da un C.D.N. al quale spetta di operare per la realizzazione delle finalità statutarie e di garantire l’osservanza dello Statuto e del codice di condotta da parte delle Associazioni Federate e degli eventuali organi tecnici e periferici.

8.2 Il C.D.N., eletto dall’A.N.D., è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri. Tra questi ultimi il presidente nominerà il tesoriere ed il segretario, che provvederà a svolgere il lavoro amministrativo della Federazione.

8.3 Le cariche decadono dopo quattro anni ma sono riconfermabili.

8.4 Il C.D.N provvede all’indizione delle elezioni alle cariche federali nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, del numero di delegati per ogni Associazione federata, di ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzioni di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.

8.5 I componenti la Commissione elettorale non sono eleggibili a nessuna carica federale.

8.6 Il Presidente ed il C.D.N., nei limiti delle proprie attribuzioni, possono affidare ai suoi componenti incarichi speciali per l’attuazione di finalità statutarie o creare gruppi di lavoro per determinati argomenti anche con tecnici non facenti parte del C.D.N.

8.7 Il componente del C.D.N. che no intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive è considerato decaduto dalla carica e sostituito.

8.8 Il C.D.N. è convocato dal Presidente  o su richiesta di 3/7 dei  membri del C.D.N.. Deve essere convocato  almeno due volte all’anno. È valido in C.D.N. telefonico se le delibere sono unanimi.

8.9 Il Presidente presiede il C.D.N., firma gli atti federali e rappresenta legalmente la federazione. Il Presidente rappresenta personalmente o per delega la federazione nelle manifestazioni ufficiali  e pubbliche in Italia ed all’estero. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice-presidente.

8.10 Ogni delibera presa dal C.D.N. dovrà essere ratificata dall’A.N.D. nella sua prima assemblea.

REVISORE DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBI VIRI

ARTICOLO 9:Revisore dei conti

9.1 Al Revisore dei Conti è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione della Federazione. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Può non fare parte di alcuna Associazione federata. Non può rivestire altre cariche nell’ambito della federazione.

ARTICOLO 10: Collegio dei Probi Viri

10.1 Il collegio dei Probi Viri, cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle controversie sorte tra la federazione e le associazioni e tra le associazioni stesse, è composto da tre membri anche non facenti parte di alcuna associazione federata.  Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. I membri del Collegio non possono rivestire altre cariche nell’ambito della federazione.

10.2 Il Collegio dei Probi Viri ha ampia facoltà d’inchiesta e ha tempo 60 giorni per emettere la sentenza trascorsi i quali senza sentenza, l’accusato viene prosciolto. In caso di condanna, l’accusato può ricorrere in appello alla prima Assemblea Nazionale dei Delegati (A.N.D.) che emetterà a maggioranza dei votanti presenti il verdetto definitivo ed inappellabile.

TITOLO V

                   COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

ARTICOLO 11: formazione

11.1 Il C.D.N. può nominare di volta in volta commissioni tecniche di settore aventi funzione consultiva che studieranno e affronteranno vari argomenti riguardanti la falconeria.

 TITOLO VI

                               PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO12

12.1 Le entrate sono costituite da una quota stabilita dall’A.N.D. che ogni associazione dovrà versare al tesoriere federale entro il 31 marzo di ogni anno.

-         Da eventuali contributi concessi alla federazione da enti pubblici e da privati.

-         Da eventuali lasciti e donazioni.

-         Da avanzi di gestione.

-         Da eventuali beni mobili ed immobili.

TITOLOVII

               ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE FALCONIERI

ARTICOLO 13

 

13.1 Viene iscritto all’Albo Nazionale Falconieri il falconiere in possesso di licenza di caccia che, dopo un periodo di apprendistato presso un falconiere attivo appartenente alla stessa associazione o ad associazione federata o dopo la partecipazione ai corsi di una scuola di falconeria riconosciuta dalla Federazione, presenta un falco, da lui addestrato, ad apposita commissione che lo giudica idoneo.

13.2 La commissione di cui al precedente comma, composta dal presidente dell’associazione di appartenenza e dal presidente di un’altra associazione federata, deve constatare le perfette condizioni psicofisiche del falco presentato nonché, una volta fatto volare, la qualità dell’addestramento.

13.3 Il verdetto della commissione deve essere unanime.

13.4 Alla fine della stagione venatoria, con apposita cerimonia, la Federazione provvederà all’iscrizione dei neo-falconieri all’Albo Nazionale Falconieri, rilasciando ad essi relativo attestato.

13.5 Il segretario federale provvederà, dopo le ultime iscrizioni all’Albo, a ricalcolare il numero di delegati che ogni associazione potrà inviare all’A.N.D..

TITOLO VIII

                            DSPOSIZIONI DISCIPLINARI  

ARTICOLO14: sanzioni

14.1 Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte alla associazioni sono le seguenti:

a)      richiamo          

b)      sospensione

c)      espulsione

14.2 Il richiamo è il provvedimento adottato nei confronti delle Associazioni  che arrechino lieve nocumento alla Federazione sia direttamente che indirettamente.

14.3 La sospensione  è il provvedimento che si può adottare in casi eccezionali nei confronti dell’associazione che viola norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi,con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi. La sospensione ha l’effetto di privare temporaneamente l’Associazione dei diritti derivanti dall’affiliazione.

14.4 L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi,con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento di sospensione. L’espulsione ha l’effetto di privare definitivamente l’Associazione dei diritti derivanti dall’affiliazione.

TITOLO IX

                                 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO15

15.1 Nessuna carica federale può in alcun modo essere affidata a chi non sia iscritto alla Federazione, con l’esclusione del Collegio dei Probi Viri e del Revisore dei Conti.

15.2 Tutte le cariche federali sono gratuite. Il rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento di particolari incarichi, sarà possibile su delibera del C.D.N..

15.3 Lo scioglimento della federazione può essere deliberato dall’A.N.D. in seduta straordinaria appositamente convocata. La delibera di scioglimento deve essere adottata a norma dell’art.21 del C.C. con voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci presenti.

15.4 In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio federale sarà devoluto alle Associazioni federate in proporzione al numero di soci falconieri che risultino ad esse iscritti dopo l’ultimo aggiornamento dell’Albo Nazionale Falconieri.

15.5 Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche.

CODICE DI CONDOTTA

ARTICOLO 1

 La falconeria consiste nel catturare selvatici con l’ausilio di falchi addestrati.

ARTICOLO 2

Il tenere falchi alla stregua di animali domestici non è falconeria. I falchi possono essere tenuti, purchè da mani esperte, a scopo riproduttivo. Chi  curi falchi  feriti o temporaneamente inabili provenienti dallo stato selvatico deve dar conto agli organi regioni e provinciali preposti alla tutela della fauna. I  falchi selvatici debbono essere curati fino a che non siano pronti a essere nuovamente liberati. Per nessun motivo si possono reinserire in natura falchi che non abbiano integralmente recuperato le loro facoltà di volo e presa.

ARTICOLO 3

Le Associazioni e i loro Soci devono, con ogni mezzo, adoperarsi per promuovere il benessere, la tranquillità e la futura sopravvivenza dei falchi selvatici.

ARTICOLO 4

Le Associazioni ed i loro Soci sono obbligati, sia sotto il profilo legale che morale, ad osservare le leggi e le abitudini sia del proprio Paese sia di quelli stranieri con i quali stabiliscono contatti, con particolare riguardo al possesso, alla importazione ed alla esportazione degli uccelli rapaci.

ARTICOLO 5

Nessuno può detenere o prendere falchi in contrasto con le norme dello Statuto, del codice di Condotta e delle leggi italiane.

ARTICOLO 6

Bisogna fornire ai falchi un idoneo ricovero, bisogna nutrirli addestrarli ed equipaggiarli in maniera adeguata. Si consiglia di farli volare con geti Aylmeri per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza in caso di smarrimento e di inanellarli con anelli personali o munirli di piastrine riportanti i dati del falconiere per facilitarne l’identificazione e la restituzione in caso di ritrovamento. Si deve compiere ogni sforzo per ritrovare un falco smarrito e per curarne uno ferito.

ARTICOLO 7

E’ obbligatorio far volare i falchi equipaggiati con appositi radio-trasmettitori.

ARTICOLO8

Gli iscritti alle Associazioni federate non possono vendere, cedere, regalare, procurare in alcun modo falchi all’aspirante falconiere fintanto che questi, a giudizio del Consiglio della Associazione a cui è iscritto, non abbia acquisito tutte le cognizioni tecniche per la scelta del falco, il suo mantenimento in buona salute ed abbia già una buona conoscenza delle tecniche di addestramento, a meno che questi non sia seguito da falconiere iscritto all’associazione e riconosciuto dalla stessa quale insegnante esperto. Il Consiglio deve quindi mettere in grado l’aspirante di potersi procurare un falco,informandolo sui prezzi correnti di mercato.

 

ARTICOLO 9

Le Associazioni federate ed i singoli falconieri ad esse iscritti che intendono partecipare a spettacoli ed a manifestazioni con i falchi dovranno presentare gli stessi in perfette condizioni sia fisiche che psichiche

(non sotto stress, fortemente spaventati, ecc.) e dovranno dare la migliore immagine possibile del falco e della falconeria, evitando nel modo più assoluto di ridicolizzare sia l’uno che l’altra.

ARICOLO 10

In tutte le manifestazioni pubbliche delle Associazioni federate dovrà apparire il nome della Federazione Associazioni Italiane Falconeria (F.A.I.F.), purchè la federazione partecipi con mezzi, mano d’opera o finanziamenti a sostegno dell’associazione che organizza la manifestazione.