Lo Statuto Della F.A.I.F:
TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI
ARTICOLO
1: Denominazione, sede e durata
1.1
La Federazione Associazioni Italiane di Falconeria (F.A.I.F.), è regolamentata da presente Statuto.
1,2
La Federazione Associazioni Italiane
di Falconeria ha sede presso il domicilio del Presidente o in altra
località deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).
1.2
La durata della Federazione Associazioni Italiane di Falconeria
è illimitata.
ARTICOLO
2: Scopi
2.1
La Federazione ha i seguenti scopi:
2.1.1
Rappresentare la Falconeria Italiana. La falconeria è l’arte
tradizionale di catturare una preda con l’ausilio di un uccello da
preda addestrato.
2.1.2
Conservare la falconeria in Italia ed all’estero dal punto di vista
storico, artistico,naturalistico e sportivo, nonché incoraggiare lo
studio e la riproduzione dei rapaci
e la conservazione delle specie minacciate; tenere rapporti con
le autorità centrali preposti ai vari settori interessati alla
falconeria e curare una
corretta informazione sui problemi inerenti l’attività nei settori di
pubblico interesse ( negli aeroporti, nell’agricoltura e nell’itticoltura).
2.1.3
Coordinare, regolamentare, stimolare e controllare l’attività svolta
dalla Associazioni federate.
2.2
La Federazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
2.3
La federazione tiene i rapporti con le Associazioni di Falconieri di
tutto il mondo tese al raggiungimento delle medesime finalità.
TITOLO
II
COMPOSIZIONE,AFFILIAZIONE
ARTICOLO 3 : Composizione
3.1
La Federazione Associazioni Italiane di Falconeria è costituita da
Associazioni Italiane di Falconeria che svolgono attività continuativa.
Dette Associazioni sono indipendenti economicamente, fisicamente
e per quanto concerne la vita associativa sia per le iniziative
che intraprenderanno e per quant’altro possa servire al loro sviluppo
a alla socializzazione tra i soci propri e di altre associazioni. Il
tutto nel pieno rispetto dello Statuto e del Codice di condotta
federale.
3.2
Per richiedere l’affiliazione alla Federazione le Associazioni devono
costituirsi legalmente ed avere un minimo di sei soci che già praticano
la falconeria.
3.3
Le Associazioni di cui sopra devono, ove possibile, istituire sezioni
provinciali che svolgeranno, nel territorio di loro giurisdizione, i
compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione; ove queste non
fossero in grado di svolgere tale compito, questo dovrà essere assunto
dalla struttura regionale.
3.4
Le Associazioni entrano a far parte della Federazione dopo presentazione
di apposita domanda inoltrata al C.D.N. (Consiglio Direttivo Nazionale).
Dalla domanda deve risultare:
a)la
denominazione sociale
b)la
sede sociale
c)le
generalità del rappresentante legale
Ad
essa deve essere allegata:
a)
copia dell’atto costitutivo e dello Statuto regolarmente
registrati
b)
elenco nominativo dei soci eletti alle cariche sociali e dei Soci
Falconieri
3.5
Con la presentazione della domanda di affiliazione le Associazioni
assumono per sé e per i propri soci l’obbligo di osservare il
presente Statuto, il Codice di condotta della Federazione
e
le delibere del CDN.
3.6
Il C.D.N., in riunione straordinaria, esamina la domanda e decide per
l’accoglimento o meno della stessa.
3.7
L’Associazione neo-affiliata dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di accoglimento della domanda, versare la quota di
iscrizione alla tesoreria federale, pena la decadenza
dell’affiliazione.
ARTICOLO
4: Perdita dell’affiliazione
4.1
L’affiliazione si perde per i seguenti motivi:
4.1.1 Per atti contrari allo Statuto
ed al Codice di condotta
4.1.2 Per recesso
4.1.3 Per scioglimento
4.1.4 Per espulsione
4.1.5 Per mancato pagamento della
quota di iscrizione
TITOLO
III
ORGANI FEDERALI
ARTICOLO 5
5.1
Gli organi della Federazione Associazioni Italiane di Falconeria (F.A.I.F.)
sono i seguenti:
a)
Assemblea Nazionale dei Delegati (A.N.D.)
b)
Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.)
c)
Collegio dei Probi Viri
d)
Revisore
dei Conti
ASSEMBLEA
NAZIONALE DEI DELEGATI (A.N.D.)
ARTICOLO
6: composizione e convocazione
6.1
L’Assemblea Nazionale dei Delegati è composta dal Presidente di ogni
Associazione affiliata più un delegato ogni sei soci ( es.:
Associazione con sei soci: il Presidente più un delegato –
Associazione con 7-12 soci: il Presidente più 2 delegati –
Associazione con 13-18 soci: il Presidente più 3 delegati, ecc.); sia i
delegati che i soci che ne determinano il numero devono essere iscritti
all’Albo Nazionale Falconieri.
6.2
L’A.N.D. è l’organo tramite il quale possono essere apportate
modifiche allo statuto, con l’approvazione dei 2/3 degli aventi
diritto al voto in prima convocazione, del 50% più 1 in seconda
convocazione, a maggioranza dei votanti per modifiche al codice di
condotta.
6.3
Possono partecipare con diritto di parola e di voto solo i presidenti ed
i delegati, di cui al punto 1 del presente articolo, delle Associazioni
affiliate. Per modificare lo Statuto non sono ammesse deleghe,
altrimenti è ammessa una delega per ogni partecipante con diritto di
voto.
6.4
L’A.N.D. è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in
via straordinaria almeno dai 3/7 dei membri del Consiglio Direttivo
Nazionale o dal 50% più 1 dei membri dell’A.N.D. con petizione
motivata , firmata ed inviata al Presidente.
6.5
L’A.N.D., sia ordinaria che straordinaria, deve essere sempre fissata
in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente
costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al
voto; in seconda convocazione, fissata nelle stesso luogo ed almeno
un’ora dopo, è validamente costituita se è presente 1/3 degli aventi
diritto al voto al momento della votazione.Le deliberazioni dell’A.N.D.
sono valide quando riportino l’approvazione di almeno la metà più
uno dei presenti.
6.6
Le convocazioni all’A.N.D. con relativo ordine del giorno, sono
inviate con 30 giorni di anticipo per posta raccomandata.
6.7
Le Associazioni federate possono far includere due argomenti di loro
interesse nell’ordine del giorno dell’A.N.D.
purchè le richieste relative giungano alla segreteria della
federazione non meno di 7 giorni prima della data fissata per
l’assemblea.
6.8
L’A.N.D. ha il compito di ratificare ogni decisione presa dal C.D.N. .
Nel frattempo è valida ogni decisione del C.D.N..
ARTICOLO
7: riunione dell’A.N.D.
7.1
L’A.N.D. fissa a grandi linee la politica della
Federazione, esamina i conti, fissa la quota annua di iscrizione
e in modo generale tratta tutto ciò che è necessario per il buon
funzionamento della Federazione.
7.2
L’A.N.D. è informata sui lavori delle commissioni e dei gruppi di
lavoro, accetta, modifica o respinge le proposte. Esamina il rendiconto
e l’attività del presidente durante il suo mandato.
7.3
Su determinati casi, a richiesta dei presenti, la votazione può essere
fatta a porte chiuse.
7.4
L’A.N.D. elegge il Presidente, il Vice –Presidente, cinque
Consiglieri, il Collegio dei Probi Viri, il Revisore dei conti.
7.5
Per le cariche di Presidente, Vice presidente e Consiglieri ogni
Associazione federata può presentare al massimo tre candidature.
7.6
Il Collegio dei Probi Viri ed il Revisore dei conti potranno essere
scelti anche al di fuori dei componenti dell’A.N.D. e anche della
federazione.
7.7
I verbali delle riunioni e le decisioni dell’A.N.D. e del C.D.N. sono
annotati e firmati dal presidente e dal segretario sul libro dei verbali
tenuto dal segretario, il quale provvede pure alla compilazione e
all’aggiornamento dell’Albo Nazionale dei Falconieri, del libro
protocollo e del libro degli inventari.
TITOLO IV
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (C.D.N.)
ARTICOLO
8: presidente, vice presidente, consiglieri
8.1
La Federazione Associazioni Italiane di Falconeria è retta da un C.D.N.
al quale spetta di operare per la realizzazione delle finalità
statutarie e di garantire l’osservanza dello Statuto e del codice di
condotta da parte delle Associazioni Federate e degli eventuali organi
tecnici e periferici.
8.2
Il C.D.N., eletto dall’A.N.D., è composto dal presidente, dal vice
presidente e da cinque consiglieri. Tra questi ultimi il presidente
nominerà il tesoriere ed il segretario, che provvederà a svolgere il
lavoro amministrativo della Federazione.
8.3
Le cariche decadono dopo quattro anni ma sono riconfermabili.
8.4
Il C.D.N provvede all’indizione delle elezioni alle cariche federali
nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le
funzioni di verifica poteri, del numero di delegati per ogni
Associazione federata, di ammissibilità delle candidature, di
scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di
risoluzioni di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.
8.5
I componenti la Commissione elettorale non sono eleggibili a nessuna
carica federale.
8.6
Il Presidente ed il C.D.N., nei limiti delle proprie attribuzioni,
possono affidare ai suoi componenti incarichi speciali per
l’attuazione di finalità statutarie o creare gruppi di lavoro per
determinati argomenti anche con tecnici non facenti parte del C.D.N.
8.7
Il componente del C.D.N. che no intervenga, senza giustificato motivo, a
tre riunioni consecutive è considerato decaduto dalla carica e
sostituito.
8.8
Il C.D.N. è convocato dal Presidente
o su richiesta di 3/7 dei membri
del C.D.N.. Deve essere convocato almeno
due volte all’anno. È valido in C.D.N. telefonico se le delibere sono
unanimi.
8.9
Il Presidente presiede il C.D.N., firma gli atti federali e rappresenta
legalmente la federazione. Il Presidente rappresenta personalmente o per
delega la federazione nelle manifestazioni ufficiali
e pubbliche in Italia ed all’estero. In caso di assenza o
impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte
dal Vice-presidente.
8.10
Ogni delibera presa dal C.D.N. dovrà essere ratificata dall’A.N.D.
nella sua prima assemblea.
REVISORE
DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBI VIRI
ARTICOLO
9:Revisore dei conti
9.1
Al Revisore dei Conti è demandato di vigilare sulla corretta
amministrazione della Federazione. Dura in carica quattro anni e può
essere rieletto. Può non fare parte di alcuna Associazione federata.
Non può rivestire altre cariche nell’ambito della federazione.
ARTICOLO
10: Collegio dei Probi Viri
10.1
Il collegio dei Probi Viri, cui è demandato il compito di pronunciarsi
sulle controversie sorte tra la federazione e le associazioni e tra le
associazioni stesse, è composto da tre membri anche non facenti parte
di alcuna associazione federata. Dura
in carica quattro anni ed è rieleggibile. I membri del Collegio non
possono rivestire altre cariche nell’ambito della federazione.
10.2
Il Collegio dei Probi Viri ha ampia facoltà d’inchiesta e ha tempo 60
giorni per emettere la sentenza trascorsi i quali senza sentenza,
l’accusato viene prosciolto. In caso di condanna, l’accusato può
ricorrere in appello alla prima Assemblea Nazionale dei Delegati (A.N.D.)
che emetterà a maggioranza dei votanti presenti il verdetto definitivo
ed inappellabile.
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
ARTICOLO
11: formazione
11.1
Il C.D.N. può nominare di volta in volta commissioni tecniche di
settore aventi funzione consultiva che studieranno e affronteranno vari
argomenti riguardanti la falconeria.
TITOLO
VI
PATRIMONIO
E BILANCIO
ARTICOLO12
12.1
Le entrate sono costituite da una quota stabilita dall’A.N.D. che ogni
associazione dovrà versare al tesoriere federale entro il 31 marzo di
ogni anno.
-
Da eventuali contributi concessi alla federazione da enti
pubblici e da privati.
-
Da eventuali lasciti e donazioni.
-
Da avanzi di gestione.
-
Da eventuali beni mobili ed immobili.
TITOLOVII
ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE
FALCONIERI
ARTICOLO
13
13.1
Viene iscritto all’Albo Nazionale Falconieri il falconiere in possesso
di licenza di caccia che, dopo un periodo di apprendistato presso un
falconiere attivo appartenente alla stessa associazione o ad
associazione federata o dopo la partecipazione ai corsi di una scuola di
falconeria riconosciuta dalla Federazione, presenta un falco, da lui
addestrato, ad apposita commissione che lo giudica idoneo.
13.2
La commissione di cui al precedente comma, composta dal presidente
dell’associazione di appartenenza e dal presidente di un’altra
associazione federata, deve constatare le perfette condizioni
psicofisiche del falco presentato nonché, una volta fatto volare, la
qualità dell’addestramento.
13.3
Il verdetto della commissione deve essere unanime.
13.4
Alla fine della stagione venatoria, con apposita cerimonia, la
Federazione provvederà all’iscrizione dei neo-falconieri all’Albo
Nazionale Falconieri, rilasciando ad essi relativo attestato.
13.5
Il segretario federale provvederà, dopo le ultime iscrizioni
all’Albo, a ricalcolare il numero di delegati che ogni associazione
potrà inviare all’A.N.D..
TITOLO VIII
DSPOSIZIONI DISCIPLINARI
ARTICOLO14:
sanzioni
14.1
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte alla associazioni
sono le seguenti:
a)
richiamo
b)
sospensione
c)
espulsione
14.2
Il richiamo è il provvedimento adottato nei confronti delle
Associazioni che arrechino
lieve nocumento alla Federazione sia direttamente che indirettamente.
14.3
La sospensione è il
provvedimento che si può adottare in casi eccezionali nei confronti
dell’associazione che viola norme statutarie e regolamentari e
deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi,con il proprio
comportamento, fomenta disordini e dissidi. La sospensione ha
l’effetto di privare temporaneamente l’Associazione dei diritti
derivanti dall’affiliazione.
14.4
L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola
le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni federali, nonché
nei confronti di chi,con il proprio comportamento, fomenta disordini e
dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento di
sospensione. L’espulsione ha l’effetto di privare definitivamente
l’Associazione dei diritti derivanti dall’affiliazione.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO15
15.1
Nessuna carica federale può in alcun modo essere affidata a chi non sia
iscritto alla Federazione, con l’esclusione del Collegio dei Probi
Viri e del Revisore dei Conti.
15.2
Tutte le cariche federali sono gratuite. Il rimborso delle spese
sostenute per l’assolvimento di particolari incarichi, sarà possibile
su delibera del C.D.N..
15.3
Lo scioglimento della federazione può essere deliberato dall’A.N.D.
in seduta straordinaria appositamente convocata. La delibera di
scioglimento deve essere adottata a norma dell’art.21 del C.C. con
voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci presenti.
15.4
In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio federale sarà
devoluto alle Associazioni federate in proporzione al numero di soci
falconieri che risultino ad esse iscritti dopo l’ultimo aggiornamento
dell’Albo Nazionale Falconieri.
15.5
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono le
disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche.
CODICE DI CONDOTTA
ARTICOLO
1
La
falconeria consiste nel catturare selvatici con l’ausilio di falchi
addestrati.
ARTICOLO
2
Il
tenere falchi alla stregua di animali domestici non è falconeria. I
falchi possono essere tenuti, purchè da mani esperte, a scopo
riproduttivo. Chi curi
falchi feriti o
temporaneamente inabili provenienti dallo stato selvatico deve dar conto
agli organi regioni e provinciali preposti alla tutela della fauna. I
falchi selvatici debbono essere curati fino a che non siano
pronti a essere nuovamente liberati. Per nessun motivo si possono
reinserire in natura falchi che non abbiano integralmente recuperato le
loro facoltà di volo e presa.
ARTICOLO
3
Le
Associazioni e i loro Soci devono, con ogni mezzo, adoperarsi per
promuovere il benessere, la tranquillità e la futura sopravvivenza dei
falchi selvatici.
ARTICOLO
4
Le
Associazioni ed i loro Soci sono obbligati, sia sotto il profilo legale
che morale, ad osservare le leggi e le abitudini sia del proprio Paese
sia di quelli stranieri con i quali stabiliscono contatti, con
particolare riguardo al possesso, alla importazione ed alla esportazione
degli uccelli rapaci.
ARTICOLO
5
Nessuno
può detenere o prendere falchi in contrasto con le norme dello Statuto,
del codice di Condotta e delle leggi italiane.
ARTICOLO
6
Bisogna
fornire ai falchi un idoneo ricovero, bisogna nutrirli addestrarli ed
equipaggiarli in maniera adeguata. Si consiglia di farli volare con geti
Aylmeri per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza in caso di
smarrimento e di inanellarli con anelli personali o munirli di piastrine
riportanti i dati del falconiere per facilitarne l’identificazione e
la restituzione in caso di ritrovamento. Si deve compiere ogni sforzo
per ritrovare un falco smarrito e per curarne uno ferito.
ARTICOLO
7
E’
obbligatorio far volare i falchi equipaggiati con appositi
radio-trasmettitori.
ARTICOLO8
Gli
iscritti alle Associazioni federate non possono vendere, cedere,
regalare, procurare in alcun modo falchi all’aspirante falconiere
fintanto che questi, a giudizio del Consiglio della Associazione a cui
è iscritto, non abbia acquisito tutte le cognizioni tecniche per la
scelta del falco, il suo mantenimento in buona salute ed abbia già una
buona conoscenza delle tecniche di addestramento, a meno che questi non
sia seguito da falconiere iscritto all’associazione e riconosciuto
dalla stessa quale insegnante esperto. Il Consiglio deve quindi mettere
in grado l’aspirante di potersi procurare un falco,informandolo sui
prezzi correnti di mercato.
ARTICOLO
9
Le
Associazioni federate ed i singoli falconieri ad esse iscritti che
intendono partecipare a spettacoli ed a manifestazioni con i falchi
dovranno presentare gli stessi in perfette condizioni sia fisiche che
psichiche
(non
sotto stress, fortemente spaventati, ecc.) e dovranno dare la migliore
immagine possibile del falco e della falconeria, evitando nel modo più
assoluto di ridicolizzare sia l’uno che l’altra.
ARICOLO
10
In
tutte le manifestazioni pubbliche delle Associazioni federate dovrà
apparire il nome della Federazione Associazioni Italiane Falconeria (F.A.I.F.),
purchè la federazione partecipi con mezzi, mano d’opera o
finanziamenti a sostegno dell’associazione che organizza la
manifestazione.