CITES
CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE
SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICHE MINACCIATE DI
ESTINZIONE
COS'E' LA CITES?
La Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie di fauna e flora
minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES,
è nata dall'esigenza di controllare il commercio
degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e
prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento
commerciale è, assieme alla distruzione degli
ambienti naturali nei quali vivono, una delle
principali cause dell'estinzione e rarefazione in
natura di numerose specie. La CITES, che è compresa
nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per
l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel
1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati.
In Italia l'attuazione della Convenzione di
Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente,
Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più
importante è svolta dal Ministero delle Politiche
Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio
CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini
della certificazione e del controllo
tecnico-specialistico per il rispetto della
Convenzione. Il Servizio CITES del CFS è strutturato
in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione
Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il
Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza
operativa e di coordinamento delle attività degli
Uffici periferici, di consulenza
tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di
rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli
Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici
territoriali, con funzione di rilascio certificati,
accertamento infrazioni e controllo territoriale, e
in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con
funzione di verifica merceologica, controllo
documentale e verifica della movimentazione
commerciale, nonché accertamento di illeciti.
IL SISTEMA
DEI CONTROLLI
Il Sistema dei controlli si fonda sull'accertamento
della situazione biologica delle specie animali e
vegetali, che può risultare di tre categorie:
a) specie gravemente minacciate di estinzione,
iscritte all'Appendice I della Convenzione, per le
quali è rigorosamente vietato il commercio;
b) specie iscritte all'Appendice II, il cui
commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti
incompatibili con la loro sopravvivenza;
c) specie protette da singoli Stati, iscritte
all'Appendice III, per regolamentare le esportazioni
dai loro territori.
Ogni Stato può autorizzare, rilasciando appositi
permessi o certificati, l'esportazione o la
riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti
derivati, purché in conformità alle disposizioni
della Convenzione. Gli Stati di importazione possono
autorizzare l'ingresso nei loro territori di questi
esemplari per i quali è stato presentato un permesso
od un certificato di riesportazione.
LE
SANZIONI
In Italia dall'anno 1992 è in vigore una legge - la
legge 7 febbraio 1992, n.150 - con la quale sono
state indicate specifiche sanzioni alle violazioni
delle disposizioni della Convenzione. In base a tale
legge, è vietato importare, esportare o riesportare,
trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari
vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati
dalle specie iscritte all'appendice I.
Inoltre sono vietate le importazioni, le
esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il
trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da
specie iscritte all'Appendice II e III che siano
sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92
configura la inosservanza dei sopraelencati divieti
come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda
e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come
già detto, comprendono anche i prodotti derivati.
Per i soli oggetti che siano effetti personali sono
previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.
LE SPECIE
MINACCIATE DI ESTINZIONE
Sono iscritte all'Appendice I della Convenzione e la
loro utilizzazione può essere consentita solo per
circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.).
Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali
e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le
scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla),
i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i
mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le
lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l'ocelot,
gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la
cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano,
alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e
notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le
are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune
testuggini di terra, alcune specie di alligatori e
coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra
gigante, il pitone indiano, la vipera dell'orsini,
lo storione comune, certe conchiglie, alcune
farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus
selvatici alcune specie di aloe.
LE
SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE
Sono le specie iscritte all'Appendice II e III, il
cui commercio deve essere compatibile con la loro
sopravvivenza in natura.
L'elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali
le più comuni sono: tutte le specie, che non
risultino all'Appendice I di scimmie, lupi, orsi,
lontre, felini, rapaci diurni e notturni, zebre,
pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi
ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli,
buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra,
alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti,
iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi,
cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie
ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne,
coralli madreporari a forma complessa, alcune palme,
cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe,
orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza
degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede
agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II
e III e alla revisione del sistema di
regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni
Stati possano adottare misure di protezione più
rigorose per la protezione delle specie tutelate
dalla Convenzione o anche di altre.
LA CITES NELLA
FALCONERIA
Qui
di seguito sono riportati alcuni stralci di articoli
particolarmente importanti per noi Falconieri:
Art. 1 - Chiunque importa, esporta o riesporta,
sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per
la vendita, detiene per la vendita , offre in
vendita, trasporta, anche per conto terzi, o
comunque detiene esemplari di specie indicate
nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C,
parte 1, è punito con le seguenti sanzioni:
- arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 15 a
200 milioni;
- in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due
anni o ammenda da 15 milioni a sei volte il valore
degli animali, piante, loro parti o prodotti
derivati oggetto della violazione.
Art. 2 - Chiunque importa, esporta o riesporta,
sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per
la vendita, detiene per la vendita , offre in
vendita, trasporta, anche per conto terzi, o
comunque detiene esemplari di specie indicate
nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle
inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato
C, parte 2, è punito con le seguenti sanzioni:
- ammenda da 20 a 200 milioni;
- in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno
o ammenda da 20 milioni a quattro volte il valore
degli animali, piante, loro parti o prodotti
derivati oggetto della violazione. (In entrambi gli
articoli si intende chiaramente senza regolare
documentazione CITES.)
Art. 4 - In caso di violazione dei divieti di cui
agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli
esemplari vivi o morti degli animali selvatici o
delle piante ovvero delle loro parti o prodotti
derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il
loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del
detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o
private in grado di curarne il mantenimento a scopi
didattici e la sopravvivenza. Nel caso di esemplari
morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio
certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato
ne assicura la conservazione a fini
didattico-scientifici e, ove necessario, provvede
alla loro distruzione.
Art. 5 - Comma 2 - E' fatto obbligo a coloro che
detengono esemplari vivi degli animali selvatici e
delle piante di cui all'art. 1 di comunicare le
variazioni del luogo di custodia degli esemplari
stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale
dello Stato.
Art. 5 - Comma 3 - E' fatto obbligo, all'atto
dell'importazione o della riesportazione degli
esemplari di cui all'art. 2 di far apporre dal più
vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato i
necessari visti sulle licenze di importazione ed
esportazione.
Art. 8-bis - Tutte le nascite o riproduzioni in
cattività degli esemplari appartenenti a specie
incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché
nell'allegato C, parte 1 e 2, devono essere
denunciate entro 10 giorni dall'evento, al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale per l'economia montana e foreste - Servizio
Certificazione CITES, il quale ha facoltà di
verificare presso il denunciante l'esistenza dei
genitori e si può avvalere di analisi genetiche per
stabilire il grado di parentela fra i presunti
genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto
servizio rilascerà al denunciante un certificato
conforme al regolamento CEE.
In Italia si possono detenere regolarmente SOLAMENTE
rapaci nati in cattività da almeno 2 generazioni
(F2).
Esigete quindi TUTTA la documentazione dal vostro
allevatore o dal vostro venditore.
Controllate SEMPRE che il rapace abbia al tarso un
anello INAMOVIBILE con un numero UGUALE al numero
riportato sul documento.